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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3946/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA AR ER PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. MA182320250000367 TARES 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna il sollecito di pagamento (n. 2025/367) in riferimento al tributo TARES/TARI anno 2015, per un importo totale pari ad euro 154,60, emesso dalla So.ge.r.t. Spa per conto del Comune di Maddaloni.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza del diritto all'accertamento e alla riscossione del credito tributario.
si è costituita in giudizio la So.ge.r.t. Spa, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per per decadenza del diritto all'accertamento e alla riscossione del credito tributario. Il motivo di doglianza è infondato.
La parte resistente ha depositato agli atti del giudizio l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/867, prodromico all'atto impugnato, regolarmente notificato in data 02.04.2025.L'omessa opposizione del suddetto atto, nei modi e nei termini di legge, ha determinato la sua definitività, divenendo lo stesso titolo per la riscossione coattiva, avverso il quale sono maturate le decadenze da ogni opposizione di merito nella successiva fase di riscossione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, in caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nella fattispecie in esame, l'accertamento esecutivo n. 2024/867, notificato in data 02.04.2025,
è divenuto definitivo, per omessa opposizione, in data 02.06.2025. Ne consegue che l'atto impugnato è stato correttamente notificato al contribuente entro il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 1, commi
163 e 171, della L. n. 296/2006.
Per le considerazione che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della So.ge.r.t. spa che si liquidano in complessivi euro 278,00 con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3946/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA AR ER PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. MA182320250000367 TARES 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna il sollecito di pagamento (n. 2025/367) in riferimento al tributo TARES/TARI anno 2015, per un importo totale pari ad euro 154,60, emesso dalla So.ge.r.t. Spa per conto del Comune di Maddaloni.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza del diritto all'accertamento e alla riscossione del credito tributario.
si è costituita in giudizio la So.ge.r.t. Spa, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per per decadenza del diritto all'accertamento e alla riscossione del credito tributario. Il motivo di doglianza è infondato.
La parte resistente ha depositato agli atti del giudizio l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/867, prodromico all'atto impugnato, regolarmente notificato in data 02.04.2025.L'omessa opposizione del suddetto atto, nei modi e nei termini di legge, ha determinato la sua definitività, divenendo lo stesso titolo per la riscossione coattiva, avverso il quale sono maturate le decadenze da ogni opposizione di merito nella successiva fase di riscossione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, in caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nella fattispecie in esame, l'accertamento esecutivo n. 2024/867, notificato in data 02.04.2025,
è divenuto definitivo, per omessa opposizione, in data 02.06.2025. Ne consegue che l'atto impugnato è stato correttamente notificato al contribuente entro il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 1, commi
163 e 171, della L. n. 296/2006.
Per le considerazione che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della So.ge.r.t. spa che si liquidano in complessivi euro 278,00 con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice Monocratico