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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1068/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
Cont
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lorella Didero che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Maria CP_3 C.F._1
ES AR e RT C. LI, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore Controparte_4
dott. ; Persona_1
PARTE RECLAMATA NON COSTITUITA
Con l'intervento del pagina 1 di 9 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO.
Udienza di discussione il 18.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
In via istruttoria:
Acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al PU n. 234/2025 del Tribunale di Torino relativo all'istruttoria prefallimentare.
Nel merito, in via principale
Accogliere il presente Reclamo per tutte le motivazioni esposte, e per l'effetto
Riformare integralmente la Sentenza n. 259/2025 e per l'effetto revocare la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della n. 179/2025, emessa dal Tribunale Parte_2
di Torino in data 19.06.2025 e pubblicata in data 23.06.2025 (notificata al Reclamante il 16.07.2025 a mezzo UNEP), non sussistendo i requisiti di cui all'art. 2 CCII e comunque per assenza di stato di insolvenza;
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
PER LA RECLAMATA : CP_3
Contrariis reiectis,
1)-In via principale, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società Controparte_4 in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 259/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.06.2025;
2)-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, con distrazione ex art 93 cpc in favore dei procuratori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 27.2.2025 ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della CP_3
liquidazione giudiziale della allegando: di essere creditrice della società per la Controparte_4
somma di € 31.513,03 in forza della sentenza n. 6383/2024 del 16.12.2024 emessa dal Tribunale di
Torino, titolo esecutivo non onorato dalla debitrice;
di avere instaurato procedura esecutiva mobiliare pagina 2 di 9 presso terzi nei confronti della società, in cui il terzo Banca del Piemonte emetteva dichiarazione negativa;
che la società debitrice versava in uno stato di insolvenza e non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_4
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 259/2025 pubblicata il 23.6.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della rilevando che: Controparte_4
-sussisteva la legittimazione di parte ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo valido ed efficace;
-parte debitrice era stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata regolarmente convocata ex art. 40 CCII;
-ricorreva il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era complessivamente superiore a € 30.000,00; infatti, oltre al credito della ricorrente di € 31.513,03, dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi erano emersi ulteriori crediti per € 87.630,86;
-l'impresa esercitava attività commerciale ed era soggetta alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
-sussistevano, quantomeno in via presuntiva, i requisiti dell'art. 2, comma1, lett. d) CCII, non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
-ai sensi degli artt. 2, lett. b), e 121 CCII, la situazione di insolvenza della società era desumibile da: il mancato pagamento del credito della ricorrente;
la rilevante entità del debito tributario scaduto;
l'assenza di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte ai debiti;
l'esito negativo dei tentativi di pignoramento;
il mancato deposito dei bilanci di esercizio;
il disinteresse nei confronti del procedimento;
alla luce di tali elementi era da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
II. Con ricorso depositato in data 8.8.2025 la in persona del legale Controparte_4
rappresentante , ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo la Controparte_2
revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per i seguenti motivi.
Con un primo motivo - “In via preliminare – Sulla mancata costituzione nella fase prodromica all'apertura della liquidazione giudiziale”- parte reclamante, senza contestare la validità ad ogni effetto giuridico delle notifiche pec, precisa che la mancata costituzione e difesa in primo grado non è stata dovuta ad un disinteresse nei confronti della procedura, ma alla mancata conoscenza della medesima pagina 3 di 9 per un problema con l'utilizzo della pec della società da parte dell'amministratore; che il reclamo è in ogni caso ammissibile nonostante la mancata costituzione della debitrice in primo grado, ritenendo la
Suprema Corte che il debitore, anche se non si è costituito innanzi al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 l.fall. (ora art. 2, comma 1, lett. d) CCII).
Con un secondo motivo -“Sempre in via preliminare – Sul mancato deposito dei bilanci”- la sentenza viene censurata per avere ritenuto che il mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese sia elemento presuntivo della sussistenza dello stato di insolvenza, allegando che: la giurisprudenza è granitica nel ritenere che la produzione dei bilanci non sia determinante e che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII può essere assolto anche mediante il ricorso a strumenti probatori alternativi, come le scritture contabili dell'impresa.
Con il terzo motivo - “Nel merito - Sulla insussistenza dei presupposti della Liquidazione Giudiziale, come previsti dagli artt. 2 e 121 CCII, cd. “requisiti di fallibilità”- parte reclamante allega che non possono applicarsi, nel caso di specie, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII, perché società che ha ad oggetto la realizzazione di opere di Parte_3 carpenteria metallica e che opera principalmente con il lavoro dell'amministratore e unico socio - è impresa minore che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, possedeva congiuntamente i requisiti dell'art. 2, comma 1, lettera d) CCII;
infatti:
-i ricavi erano inferiori a € 200.000,00 annui, poiché, come emerge dalle dichiarazioni IVA annuali corredate dai registri IVA e dalle LIPE periodiche (docc. 2, 3, 4, 5, 6), i ricavi ammontavano nel 2022 a
€ 58.350,11, nel 2023 a € 87.448,00 e nel 2024 a € 37.979,51; questi dati si ricavano anche dai c.d.
“bilancini” provvisori derivanti dalla stampa delle risultanze del libro giornale (docc. 7, 8, 9);
-l'attivo patrimoniale era inferiore a € 300.000,00 annui, come emerge dal libro cespiti (doc. 10), dalla visura catastale negativa circa la presenza di immobili (doc. 11) nonché dalla stampa dei bilancini degli ultimi tre anni (docc. 7, 8, 9); l'attivo patrimoniale ammontava: nel 2022 a € 103.850,54, nel 2023 a €
158.415,34 e nel 2024 a € 150.973,56;
-i debiti, anche non scaduti, erano inferiori a € 500.000,00; infatti, l'Agenzia Entrate ha comunicato una situazione debitoria, tra scaduto e non scaduto, di circa € 87.000, cui devono sommarsi € 35.000,00 del debito nei confronti della sig.ra per un totale di circa € 125.000,00; in ogni caso, dai bilancini CP_3
degli ultimi tre anni emerge che i debiti complessivi ammontavano nel 2022 a € 94.204,33, nel 2023 a
€ 94.708,60 e nel 2024 a € 129.083,22; anche sommando € 35.000 relativi al credito della sig.ra presumibilmente non rilevato in contabilità perché non conosciuto, non si arriva a € 200.000; CP_3
pagina 4 di 9 inoltre dal certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Torino si evince l'assenza di provvedimenti monitori emessi nei confronti della società negli ultimi tre anni (doc. 12).
Con il quarto motivo – “Sul piano oggettivo – Sull'insussistenza dello stato di insolvenza”- parte reclamante censura la sentenza del Tribunale per avere ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, allegando che: il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato presentato dalla sig.ra sulla base di un credito derivante, non da fatture liquide ed esigibili non pagate, ma da CP_3 sentenza di risoluzione di un contratto d'opera, resa nell'ambito di un procedimento di cui, per errore nell'utilizzo della pec, la società è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'apertura della liquidazione giudiziale;
il merito della questione è contestato, ancorché ormai processualmente a nulla rilevi la circostanza, in considerazione dell'intervenuto giudicato;
sulla base di tale titolo è stato tentato un solo pignoramento presso terzi con esito negativo, inidoneo da solo a provare lo stato di insolvenza;
tanto più che dalla dichiarazione dei redditi della società anno 2022 (redditi 2021) emerge un utile di circa € 37.000 e anche dai bilancini provvisori degli anni successivi emerge un piccolo utile di esercizio;
e non sono stati pronunciati decreti ingiuntivi nei confronti della società negli ultimi tre anni
(doc.12).
, costituendosi, ha chiesto di rigettare il reclamo evidenziando: (i) la carenza probatoria CP_3
e la totale inattendibilità della documentazione prodotta da parte reclamante, non avendo la stessa depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi, ma mere stampe informali, definite bilancini provvisori, che sono documenti interni, privi di data certa, non approvati da alcun organo sociale e non depositati presso il Registro delle Imprese;
né ha prodotto verbali di approvazione dei bilanci e scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro inventari), limitandosi a depositare documenti interni di provenienza unilaterale;
gli stessi sono del tutto inidonei a fornire una rappresentazione veritiera e attendibile della realtà aziendale, potendo essere liberamente formati e modificati ad uso e consumo della parte che li produce;
(ii) la palese infondatezza del reclamo nel merito con riferimento al superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in assenza di prova sul punto, osservando che la stessa parte reclamante ha ammesso che il debito verso la sig.ra pur derivante da una sentenza del CP_3
dicembre 2024, non era stato rilevato in contabilità; tale ammissione costituisce una confessione stragiudiziale della radicale inattendibilità dei documenti prodotti;
tenuto conto che al debito verso la sig.ra per un totale di quasi € 40.000,00, si somma il debito tributario di circa € 87.000,00 e il CP_3
debito verso i fornitori (secondo gli stessi inattendibili “bilancini”) di € 41.245,97, considerata la comprovata inaffidabilità della contabilità, è del tutto inverosimile che l'indebitamento complessivo sia inferiore alla soglia di € 500.000,00; (iii) la piena sussistenza dello stato di insolvenza, quale emerge pagina 5 di 9 dall'inadempimento del debito verso la sig.ra dalla rilevante esposizione debitoria verso CP_3
l'Erario, dall'esito negativo dei tentativi di pignoramento.
Il curatore della Liquidazione Giudiziale pur avendo ricevuto rituale notifica Controparte_4
di ricorso e decreto di fissazione di udienza, non si è costituito.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha dichiarato di non opporsi ad una nuova valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione.
All'udienza del 18.11.2025 - svoltasi mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come richiesto congiuntamente dalle parti costituite - la causa è stata discussa.
III. Il reclamo è tempestivo, in quanto proposto (in data 8.8.2025) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale, avvenuta il 15.7.2025.
Non è in contestazione l'ammissibilità di nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di reclamo circa il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d)
CCII; la mancata costituzione della società avanti al Tribunale non determina preclusioni, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
Nel merito il reclamo è infondato.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d).
L'art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti,
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Incombe sulla reclamante l'onere di provare il possesso congiunto di tutti i requisiti dimensionali per essere qualificata come impresa minore.
La non ha depositato i bilanci presso il Registro delle Imprese e la Controparte_4
documentazione prodotta nel presente giudizio di reclamo non è idonea a provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Come statuito da Cass. civ. 26346/2025 (in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'analogo art. 1, comma 2, l.fall.):
pagina 6 di 9 -nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore resistente, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, CCII) si risolve, come già nell'istruttoria prefallimentare, in danno dell'imprenditore medesimo, il quale infatti ha l'onere, come prevede l'art. 121 CCII, di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012);
-non v'è dubbio che, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall'art. 41, comma
4, cit. e dall'art. 15, comma 4, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 35381 del
2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025);
-ove il debitore pretenda di fornire tale prova avvalendosi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, valgono i principi che questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato, vale a dire che: i bilanci
CP_ degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, sono esclusivamente quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.
(Cass. n. 13746 del 2017); l'esame di tali documenti contabili, ove non depositati (o non tempestivamente depositati), può, infatti, dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione dei prescritti adempimenti formali, sicché, in tali casi, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 16067 del 2018); la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve, pertanto, equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, per cui tale evenienza, integrando una violazione dell'art. 15, comma 4, L.Fall., si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13643 del 2013; Cass. n.
16067 del 2018).
Parte reclamante ha prodotto come documenti 7, 8, 9, quelli che definisce essere “bilancini provvisori”
2022, 2023, 2024; si tratta dei documenti del tutto inidonei a fornire una rappresentazione dei dati economici e patrimoniali della società, secondo i principi esposti;
non si tratta di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, né peraltro risulta la loro approvazione da parte dell'assemblea.
pagina 7 di 9 Anche il documento 10, che parte reclamante definisce “libro cespiti”, non ha efficacia probatoria, trattandosi di una stampata priva di qualsivoglia prova di autenticità e di corrispondenza con le scritture private tenute dall'impresa, ove non viene indicata la data del documento e che comunque non pare riferirsi ai tre esercizi (riporta l'indicazione “Esercizio 24/24”).
Quanto al documento 11, definito da parte reclamante come visura catastale negativa circa la presenza di immobili, se ne rileva l'inidoneità probatoria ai fini in esame, sia perché fa riferimento incomprensibilmente a “visure catastali di immobili non di proprietà” (e non a immobili di proprietà), dando come esito “nessuna corrispondenza trovata” in ordine a tale richiesta, sia perché comunque è riferito al 6.8.2025, data della richiesta, e non agli anni precedenti.
Della documentazione prodotta dalla reclamante relativa al triennio di interesse, solo i modelli IVA
2023, 2024, 2025 (docc. 2, 3, 4 e allegate comunicazioni di liquidazioni periodiche IVA doc. 6) risultano avere astratta idoneità probatoria, in quanto inviati all'Agenzia delle Entrate, come si evince dal timbro di estrazione dal cassetto fiscale della società. Dagli stessi si desumono però elementi esclusivamente rispetto al requisito concernente i ricavi.
Per il resto, la documentazione invocata risulta non attendibile quanto alla rispondenza alla situazione effettiva, ed è dunque irrilevante ai fini della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali;
non è stata certamente fornita prova della sussistenza del requisito concernente l'attivo patrimoniale per i tre anni e del requisito concernente l'ammontare dei debiti;
sotto tale ultimo profilo, si rileva che i conteggi svolti da parte reclamante sono basati sui debiti di cui il Tribunale ha avuto conoscenza al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma non vi è prova che tali dati esauriscano l'entità dei debiti, che all'interno della stessa procedura possono emergere in data successiva, con le domande di insinuazione al passivo tempestive o tardive. Né risulta decisiva la circostanza che negli ultimi tre anni non siano stati emessi decreti ingiuntivi nei confronti della società
(doc. 12).
Sussiste l'insolvenza della società, intesa come impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, come si evince dal mancato pagamento del credito della sig.ra CP_3
(accertato con sentenza passata in giudicato), dalla rilevante entità del debito tributario scaduto, dall'assenza di liquidità con cui far fronte ai debiti maturati, dall'esito negativo del pignoramento tentato presso Banca del Piemonte, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Parte reclamante svolge considerazioni generiche sul punto, richiama una dichiarazione dei redditi irrilevante perché relativa ai redditi 2021, e non prova la disponibilità effettiva della liquidità necessaria per eseguire il pagamento dei debiti accertati.
pagina 8 di 9 In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sostenute dalla reclamata costituita sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto dalla in persona del legale rappresentante Controparte_4
Tavano, avverso la sentenza n. n. 259/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata in data CP_2
23.6.2025;
-condanna parte reclamante a rimborsare a le spese del procedimento, che liquida in CP_3
€ 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed
IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti Maria ES AR e RT
C. LI.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1068/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
Cont
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lorella Didero che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Maria CP_3 C.F._1
ES AR e RT C. LI, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore Controparte_4
dott. ; Persona_1
PARTE RECLAMATA NON COSTITUITA
Con l'intervento del pagina 1 di 9 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO.
Udienza di discussione il 18.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
In via istruttoria:
Acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al PU n. 234/2025 del Tribunale di Torino relativo all'istruttoria prefallimentare.
Nel merito, in via principale
Accogliere il presente Reclamo per tutte le motivazioni esposte, e per l'effetto
Riformare integralmente la Sentenza n. 259/2025 e per l'effetto revocare la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della n. 179/2025, emessa dal Tribunale Parte_2
di Torino in data 19.06.2025 e pubblicata in data 23.06.2025 (notificata al Reclamante il 16.07.2025 a mezzo UNEP), non sussistendo i requisiti di cui all'art. 2 CCII e comunque per assenza di stato di insolvenza;
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
PER LA RECLAMATA : CP_3
Contrariis reiectis,
1)-In via principale, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società Controparte_4 in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 259/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.06.2025;
2)-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, con distrazione ex art 93 cpc in favore dei procuratori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 27.2.2025 ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della CP_3
liquidazione giudiziale della allegando: di essere creditrice della società per la Controparte_4
somma di € 31.513,03 in forza della sentenza n. 6383/2024 del 16.12.2024 emessa dal Tribunale di
Torino, titolo esecutivo non onorato dalla debitrice;
di avere instaurato procedura esecutiva mobiliare pagina 2 di 9 presso terzi nei confronti della società, in cui il terzo Banca del Piemonte emetteva dichiarazione negativa;
che la società debitrice versava in uno stato di insolvenza e non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_4
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 259/2025 pubblicata il 23.6.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della rilevando che: Controparte_4
-sussisteva la legittimazione di parte ricorrente, titolare di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo valido ed efficace;
-parte debitrice era stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata regolarmente convocata ex art. 40 CCII;
-ricorreva il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era complessivamente superiore a € 30.000,00; infatti, oltre al credito della ricorrente di € 31.513,03, dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi erano emersi ulteriori crediti per € 87.630,86;
-l'impresa esercitava attività commerciale ed era soggetta alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
-sussistevano, quantomeno in via presuntiva, i requisiti dell'art. 2, comma1, lett. d) CCII, non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
-ai sensi degli artt. 2, lett. b), e 121 CCII, la situazione di insolvenza della società era desumibile da: il mancato pagamento del credito della ricorrente;
la rilevante entità del debito tributario scaduto;
l'assenza di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte ai debiti;
l'esito negativo dei tentativi di pignoramento;
il mancato deposito dei bilanci di esercizio;
il disinteresse nei confronti del procedimento;
alla luce di tali elementi era da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
II. Con ricorso depositato in data 8.8.2025 la in persona del legale Controparte_4
rappresentante , ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo la Controparte_2
revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per i seguenti motivi.
Con un primo motivo - “In via preliminare – Sulla mancata costituzione nella fase prodromica all'apertura della liquidazione giudiziale”- parte reclamante, senza contestare la validità ad ogni effetto giuridico delle notifiche pec, precisa che la mancata costituzione e difesa in primo grado non è stata dovuta ad un disinteresse nei confronti della procedura, ma alla mancata conoscenza della medesima pagina 3 di 9 per un problema con l'utilizzo della pec della società da parte dell'amministratore; che il reclamo è in ogni caso ammissibile nonostante la mancata costituzione della debitrice in primo grado, ritenendo la
Suprema Corte che il debitore, anche se non si è costituito innanzi al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 l.fall. (ora art. 2, comma 1, lett. d) CCII).
Con un secondo motivo -“Sempre in via preliminare – Sul mancato deposito dei bilanci”- la sentenza viene censurata per avere ritenuto che il mancato deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese sia elemento presuntivo della sussistenza dello stato di insolvenza, allegando che: la giurisprudenza è granitica nel ritenere che la produzione dei bilanci non sia determinante e che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII può essere assolto anche mediante il ricorso a strumenti probatori alternativi, come le scritture contabili dell'impresa.
Con il terzo motivo - “Nel merito - Sulla insussistenza dei presupposti della Liquidazione Giudiziale, come previsti dagli artt. 2 e 121 CCII, cd. “requisiti di fallibilità”- parte reclamante allega che non possono applicarsi, nel caso di specie, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII, perché società che ha ad oggetto la realizzazione di opere di Parte_3 carpenteria metallica e che opera principalmente con il lavoro dell'amministratore e unico socio - è impresa minore che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, possedeva congiuntamente i requisiti dell'art. 2, comma 1, lettera d) CCII;
infatti:
-i ricavi erano inferiori a € 200.000,00 annui, poiché, come emerge dalle dichiarazioni IVA annuali corredate dai registri IVA e dalle LIPE periodiche (docc. 2, 3, 4, 5, 6), i ricavi ammontavano nel 2022 a
€ 58.350,11, nel 2023 a € 87.448,00 e nel 2024 a € 37.979,51; questi dati si ricavano anche dai c.d.
“bilancini” provvisori derivanti dalla stampa delle risultanze del libro giornale (docc. 7, 8, 9);
-l'attivo patrimoniale era inferiore a € 300.000,00 annui, come emerge dal libro cespiti (doc. 10), dalla visura catastale negativa circa la presenza di immobili (doc. 11) nonché dalla stampa dei bilancini degli ultimi tre anni (docc. 7, 8, 9); l'attivo patrimoniale ammontava: nel 2022 a € 103.850,54, nel 2023 a €
158.415,34 e nel 2024 a € 150.973,56;
-i debiti, anche non scaduti, erano inferiori a € 500.000,00; infatti, l'Agenzia Entrate ha comunicato una situazione debitoria, tra scaduto e non scaduto, di circa € 87.000, cui devono sommarsi € 35.000,00 del debito nei confronti della sig.ra per un totale di circa € 125.000,00; in ogni caso, dai bilancini CP_3
degli ultimi tre anni emerge che i debiti complessivi ammontavano nel 2022 a € 94.204,33, nel 2023 a
€ 94.708,60 e nel 2024 a € 129.083,22; anche sommando € 35.000 relativi al credito della sig.ra presumibilmente non rilevato in contabilità perché non conosciuto, non si arriva a € 200.000; CP_3
pagina 4 di 9 inoltre dal certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Torino si evince l'assenza di provvedimenti monitori emessi nei confronti della società negli ultimi tre anni (doc. 12).
Con il quarto motivo – “Sul piano oggettivo – Sull'insussistenza dello stato di insolvenza”- parte reclamante censura la sentenza del Tribunale per avere ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, allegando che: il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato presentato dalla sig.ra sulla base di un credito derivante, non da fatture liquide ed esigibili non pagate, ma da CP_3 sentenza di risoluzione di un contratto d'opera, resa nell'ambito di un procedimento di cui, per errore nell'utilizzo della pec, la società è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'apertura della liquidazione giudiziale;
il merito della questione è contestato, ancorché ormai processualmente a nulla rilevi la circostanza, in considerazione dell'intervenuto giudicato;
sulla base di tale titolo è stato tentato un solo pignoramento presso terzi con esito negativo, inidoneo da solo a provare lo stato di insolvenza;
tanto più che dalla dichiarazione dei redditi della società anno 2022 (redditi 2021) emerge un utile di circa € 37.000 e anche dai bilancini provvisori degli anni successivi emerge un piccolo utile di esercizio;
e non sono stati pronunciati decreti ingiuntivi nei confronti della società negli ultimi tre anni
(doc.12).
, costituendosi, ha chiesto di rigettare il reclamo evidenziando: (i) la carenza probatoria CP_3
e la totale inattendibilità della documentazione prodotta da parte reclamante, non avendo la stessa depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi, ma mere stampe informali, definite bilancini provvisori, che sono documenti interni, privi di data certa, non approvati da alcun organo sociale e non depositati presso il Registro delle Imprese;
né ha prodotto verbali di approvazione dei bilanci e scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro inventari), limitandosi a depositare documenti interni di provenienza unilaterale;
gli stessi sono del tutto inidonei a fornire una rappresentazione veritiera e attendibile della realtà aziendale, potendo essere liberamente formati e modificati ad uso e consumo della parte che li produce;
(ii) la palese infondatezza del reclamo nel merito con riferimento al superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in assenza di prova sul punto, osservando che la stessa parte reclamante ha ammesso che il debito verso la sig.ra pur derivante da una sentenza del CP_3
dicembre 2024, non era stato rilevato in contabilità; tale ammissione costituisce una confessione stragiudiziale della radicale inattendibilità dei documenti prodotti;
tenuto conto che al debito verso la sig.ra per un totale di quasi € 40.000,00, si somma il debito tributario di circa € 87.000,00 e il CP_3
debito verso i fornitori (secondo gli stessi inattendibili “bilancini”) di € 41.245,97, considerata la comprovata inaffidabilità della contabilità, è del tutto inverosimile che l'indebitamento complessivo sia inferiore alla soglia di € 500.000,00; (iii) la piena sussistenza dello stato di insolvenza, quale emerge pagina 5 di 9 dall'inadempimento del debito verso la sig.ra dalla rilevante esposizione debitoria verso CP_3
l'Erario, dall'esito negativo dei tentativi di pignoramento.
Il curatore della Liquidazione Giudiziale pur avendo ricevuto rituale notifica Controparte_4
di ricorso e decreto di fissazione di udienza, non si è costituito.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha dichiarato di non opporsi ad una nuova valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione.
All'udienza del 18.11.2025 - svoltasi mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come richiesto congiuntamente dalle parti costituite - la causa è stata discussa.
III. Il reclamo è tempestivo, in quanto proposto (in data 8.8.2025) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale, avvenuta il 15.7.2025.
Non è in contestazione l'ammissibilità di nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di reclamo circa il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d)
CCII; la mancata costituzione della società avanti al Tribunale non determina preclusioni, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
Nel merito il reclamo è infondato.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d).
L'art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti,
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Incombe sulla reclamante l'onere di provare il possesso congiunto di tutti i requisiti dimensionali per essere qualificata come impresa minore.
La non ha depositato i bilanci presso il Registro delle Imprese e la Controparte_4
documentazione prodotta nel presente giudizio di reclamo non è idonea a provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Come statuito da Cass. civ. 26346/2025 (in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'analogo art. 1, comma 2, l.fall.):
pagina 6 di 9 -nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore resistente, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, CCII) si risolve, come già nell'istruttoria prefallimentare, in danno dell'imprenditore medesimo, il quale infatti ha l'onere, come prevede l'art. 121 CCII, di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012);
-non v'è dubbio che, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall'art. 41, comma
4, cit. e dall'art. 15, comma 4, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 35381 del
2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025);
-ove il debitore pretenda di fornire tale prova avvalendosi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, valgono i principi che questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato, vale a dire che: i bilanci
CP_ degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, sono esclusivamente quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.
(Cass. n. 13746 del 2017); l'esame di tali documenti contabili, ove non depositati (o non tempestivamente depositati), può, infatti, dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione dei prescritti adempimenti formali, sicché, in tali casi, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 16067 del 2018); la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve, pertanto, equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, per cui tale evenienza, integrando una violazione dell'art. 15, comma 4, L.Fall., si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13643 del 2013; Cass. n.
16067 del 2018).
Parte reclamante ha prodotto come documenti 7, 8, 9, quelli che definisce essere “bilancini provvisori”
2022, 2023, 2024; si tratta dei documenti del tutto inidonei a fornire una rappresentazione dei dati economici e patrimoniali della società, secondo i principi esposti;
non si tratta di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, né peraltro risulta la loro approvazione da parte dell'assemblea.
pagina 7 di 9 Anche il documento 10, che parte reclamante definisce “libro cespiti”, non ha efficacia probatoria, trattandosi di una stampata priva di qualsivoglia prova di autenticità e di corrispondenza con le scritture private tenute dall'impresa, ove non viene indicata la data del documento e che comunque non pare riferirsi ai tre esercizi (riporta l'indicazione “Esercizio 24/24”).
Quanto al documento 11, definito da parte reclamante come visura catastale negativa circa la presenza di immobili, se ne rileva l'inidoneità probatoria ai fini in esame, sia perché fa riferimento incomprensibilmente a “visure catastali di immobili non di proprietà” (e non a immobili di proprietà), dando come esito “nessuna corrispondenza trovata” in ordine a tale richiesta, sia perché comunque è riferito al 6.8.2025, data della richiesta, e non agli anni precedenti.
Della documentazione prodotta dalla reclamante relativa al triennio di interesse, solo i modelli IVA
2023, 2024, 2025 (docc. 2, 3, 4 e allegate comunicazioni di liquidazioni periodiche IVA doc. 6) risultano avere astratta idoneità probatoria, in quanto inviati all'Agenzia delle Entrate, come si evince dal timbro di estrazione dal cassetto fiscale della società. Dagli stessi si desumono però elementi esclusivamente rispetto al requisito concernente i ricavi.
Per il resto, la documentazione invocata risulta non attendibile quanto alla rispondenza alla situazione effettiva, ed è dunque irrilevante ai fini della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali;
non è stata certamente fornita prova della sussistenza del requisito concernente l'attivo patrimoniale per i tre anni e del requisito concernente l'ammontare dei debiti;
sotto tale ultimo profilo, si rileva che i conteggi svolti da parte reclamante sono basati sui debiti di cui il Tribunale ha avuto conoscenza al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma non vi è prova che tali dati esauriscano l'entità dei debiti, che all'interno della stessa procedura possono emergere in data successiva, con le domande di insinuazione al passivo tempestive o tardive. Né risulta decisiva la circostanza che negli ultimi tre anni non siano stati emessi decreti ingiuntivi nei confronti della società
(doc. 12).
Sussiste l'insolvenza della società, intesa come impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, come si evince dal mancato pagamento del credito della sig.ra CP_3
(accertato con sentenza passata in giudicato), dalla rilevante entità del debito tributario scaduto, dall'assenza di liquidità con cui far fronte ai debiti maturati, dall'esito negativo del pignoramento tentato presso Banca del Piemonte, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Parte reclamante svolge considerazioni generiche sul punto, richiama una dichiarazione dei redditi irrilevante perché relativa ai redditi 2021, e non prova la disponibilità effettiva della liquidità necessaria per eseguire il pagamento dei debiti accertati.
pagina 8 di 9 In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sostenute dalla reclamata costituita sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto dalla in persona del legale rappresentante Controparte_4
Tavano, avverso la sentenza n. n. 259/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata in data CP_2
23.6.2025;
-condanna parte reclamante a rimborsare a le spese del procedimento, che liquida in CP_3
€ 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed
IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti Maria ES AR e RT
C. LI.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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