Articolo 597 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 596Articolo 598
Versione
12 maggio 1963
Art. 597. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1947-48, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1947-48 (articolo 593) ........... L. 201.856.527,73 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 595) ........... " 631.444.202,98
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1948 ... L. 833.300.730,71
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963