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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1198/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza RI alla via Gabriele D'Annunzio n. 114 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Caruso (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Piazza RI alla via Nino Marchese n. 13 C.F._3
pagina 1 di 10 presso lo studio dell'Avv. Walter Castellana (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._4
difende, giusta procura in atti
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023, ha formulato domanda contestuale, Parte_1
ex art. 473 bis.49 c.p.c., di separazione e di scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
a Piazza RI (EN) in data 26.07.2017; atto trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del predetto Comune al Numero 10, Parte I, Ufficio 1, Anno 2017.
Dall'unione sono nate tre figlie: , nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
Per_
nata a [...] l'[...].
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, rilevando come il coniuge abbia da sempre avuto “un atteggiamento prepotente e soverchiatore” nei propri confronti, vietandole di uscire con le amiche, di lavorare, finendo per non prestare alcuna assistenza morale e affettiva alla moglie allorché, nel 2022, ebbe a perdere improvvisamente il fratello in un incidente stradale.
La ricorrente ha allegato querele sporte nei confronti del coniuge. In particolare, querela relativa a un episodio asseritamente accaduto a giugno 2023, ove la ricorrente sarebbe stata aggredita dalla suocera.
La ricorrente ha dedotto di non avere mai lavorato e di non averne al momento la possibilità, attesa la tenera età delle tre figlie.
Di contro, ha rilevato che il coniuge lavora presso l'azienda familiare e percepisce interamente l'assegno unico erogato dall'INPS.
La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
di affidare in via esclusiva alla stessa le figlie minori, con collocazione presso di sé, e di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Piazza RI (EN) in C/da Polleri;
di disporre a carico del coniuge “il versamento dell'assegno di mantenimento” pari a € 750,00 mensili, “oltre al 70% delle spese straordinarie ed anche delle spese di mantenimento della casa coniugale”, chiedendo l'assegnazione esclusiva dell'assegno unico erogato dall'INPS; di disciplinare il diritto di visita del pagina 2 di 10 padre secondo il piano genitoriale allegato in atti;
di dichiarare, previa definizione della fase di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 25 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha precisato che, a seguito del CP_1
matrimonio civile, il 06.09.2018 è stato celebrato il matrimonio religioso;
che la casa coniugale non è di sua esclusiva proprietà, ma di proprietà, in quanto pervenuta per successione, in quota parte, del proprio padre e dei propri zii.
Sui rilievi spiegati dalla ricorrente, il resistente ha riferito di un episodio avvenuto a giugno 2023, per il quale ha sporto querela, rilevando un atteggiamento violento della ricorrente che avrebbe scagliato sul coniuge un asciugacapelli, cagionandogli la rottura del setto nasale.
Il resistente ha riferito di un cambiamento della moglie che gli avrebbe nascosto di professare la religione evangelica, opponendosi al battesimo delle due figlie più piccole, obbligando anche le figlie minori a preghiere continue.
Il resistente ha negato quanto riferito dalla ricorrente, evidenziando di averla sempre spronata ad avere un'indipendenza, anche conseguendo la patente di guida, riscontrando un atteggiamento sempre più chiuso e aggressivo della moglie in presenza delle figlie, fino a decidere di trasferirsi al piano inferiore dell'immobile, ove abitano i propri genitori.
Il resistente si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo delle figlie, chiedendone l'affidamento condiviso e il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto delle stesse nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria da sostenersi nella misura del 50% ciascuno;
ha, inoltre, chiesto di disporre la suddivisione dell'assegno unico INPS (pari a complessivi € 800,00) ad entrambi i genitori.
Il resistente ha precisato di percepire una retribuzione mensile di circa € 950,00, gravata da due diversi finanziamenti, con rate mensili di € 142,34 e di € 270,84. Ha quindi chiesto di disporre a proprio carico il versamento mensile della complessiva somma di € 200,00, per il coniuge e le figlie.
All'udienza di comparizione del 22.02.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza del 16.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi
Per_ dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il G.I. ha disposto l'affidamento condiviso delle minori e , Per_1 Per_2
non ravvisando ragioni ostative a tale soluzione, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale, così regolamentando il diritto di visita del padre: “Dispone che il padre
pagina 3 di 10 tenga con sé le figlie tre giorni alla settimana, che, in difetto di accordo, si indicano nei giorni dispari, dalle ore 15.00 alle ore 20.30; a settimane alterne, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.30 e il sabato successivo dalle ore 15.00 alle ore 20.30, autorizzando il sabato sera l'eventuale pernotto di
e;
continuativamente (senza pernotto per Sole, fino al compimento del terzo anno di età): Per_1 Per_2
per venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”.
Con la predetta ordinanza il G.I. ha disposto a carico del un contributo al mantenimento delle CP_1
figlie pari a complessivi € 450,00 mensili (in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia), sul presupposto della percezione dell'assegno unico familiare da entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno, oltre al
70% delle spese straordinarie.
L'ordinanza ha altresì disposto a carico del un contributo al mantenimento del coniuge in misura CP_1
pari a € 250,00 mensili.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza del 15.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more, con ordinanza del 05.11.2024, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal avverso l'ordinanza del 16.04.2024, disponendo una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del coniuge nella misura di € 100,00 mensili.
All'udienza del 15.01.2025, parte resistente ha chiesto disporsi un rinvio al fine di allegare la pronuncia della Corte d'Appello di Caltanissetta e precisare le conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025, la ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in ricorso.
Il resistente ha rilevato dei mutamenti fattuali successivi all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 16.04.2024 e, segnatamente, l'avvenuto trasferimento della ricorrente dalla casa familiare, unitamente alle figlie, comprovato da allegato certificato di residenza;
la percezione da parte della ricorrente di “un sussidio statale di circa €. 1.000,00”; l'intervenuto stato di disoccupazione del resistente.
Il resistente ha quindi chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sui provvedimenti in ordine alla prole, il resistente ha insistito nella domanda di affidamento paritario chiedendo, in subordine, di garantire una maggiore frequentazione padre-figlie, “prevedendo che il
pagina 4 di 10 padre veda e tenga con se le figlie con sé le figlie tre giorni alla settimana, che, in difetto di accordo, si indicano nei giorni dispari, dalle ore 15.00 alle ore 20.30; a settimane alterne, dal venerdì dalle ore
15,00 alla domenica alle ore 20.30, (tutte e tre le minori il sabato non hanno scuola) con pernotto di
Per_ tutte e tre le figlie”, inclusa la piccola , confermando per il resto le altre disposizioni “ovvero per venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”.
Con ordinanza del 23.05.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
pagina 5 di 10 Ebbene, la ricorrente non ha fornito prova alcuna della violazione di doveri coniugali da parte del resistente, riferendo di una crisi coniugale iniziata già nel 2022, in parte coincidente con il periodo emotivamente difficile affrontato dalla ricorrente per la morte del fratello, e protrattasi per oltre un anno, fino a sfociare in litigi che hanno condotto alla proposizione di reciproche querele tra i coniugi.
Quanto riferito dalla stessa ricorrente consente di affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale è sorta ben prima degli avvenimenti dedotti a fondamento della domanda di addebito;
avvenimenti che hanno confermato e non determinato la crisi coniugale dedotta nel presente procedimento, sicché la domanda di addebito va rigettata in quanto infondata.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, durante il matrimonio, durato sei anni, la ricorrente, oggi ventottenne, ha dichiarato di essersi occupata della casa e delle figlie;
in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, ha rilevato di non essere oggi in grado di reperire un'occupazione lavorativa, dovendo occuparsi delle figlie, ancora in tenera età, ed essendo priva di patente di guida. Il resistente non ha fornito prova della dedotta attuale percezione di sussidi statali da parte della ricorrente.
pagina 6 di 10 In relazione ai redditi del resistente, occorre premettere che non risulta documentato il dedotto stato di disoccupazione, asseritamente intervenuto in corso di causa: invero, il ha allegato solo uno CP_1
screenshot del proprio conto corrente ove si indicano accrediti da parte dell'INPS, senza che tuttavia possa evincersi la causale degli stessi né il preciso periodo di accredito.
Secondo quanto risultante agli atti di causa, il resistente è dipendente dell'azienda familiare e percepisce uno stipendio mensile di € 900,00 circa, oltre il 50% dell'assegno unico pari a € 397,40. Dai contratti finanziamento allegati si evince l'intervenuta estinzione del finanziamento contratto nel 2019
e la prossima estinzione (a gennaio 2026) di quello contratto nel 2023.
Al contempo, occorre evidenziare che la ricorrente, pur avendo ottenuto l'assegnazione della casa familiare, ha scelto di trasferirsi presso altro immobile, potendo, all'evidenza, sostenere le relative spese.
Occorre altresì rilevare che le somme che residuano al all'esito del pagamento del contributo al CP_1
mantenimento per le figlie minori, non consentono di rinvenire un consistente divario nelle condizioni economiche dei coniugi, dovendo altresì considerare che la ricorrente gode di capacità lavorativa, è una donna giovane (28 anni) e in possesso di diploma di istruzione superiore, come dalla stessa dichiarato.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente, tenendo in adeguata considerazione le potenzialità reddituali di entrambi i coniugi e la breve durata del matrimonio.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente, risulta documentato che, nelle more del presente procedimento, la stessa ha cessato di risiedere presso la casa familiare insieme alle figlie.
Ciò posto, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce degli intervenuti mutamenti fattuali documentati dal resistente (cfr. certificato di residenza allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025), questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla ricorrente.
pagina 7 di 10 In ordine alla domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori svolta dalla ricorrente, a conferma di quanto già disposto in fase di provvedimenti provvisori e urgenti, si dispone l'affidamento condiviso
Per_ a entrambi i genitori delle minori e , con collocazione prevalente presso la madre. Per_1 Per_2
In data 09.12.2025, parte resistente ha depositato istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. rappresentando degli ulteriori episodi di litigio tra le parti, sfociati in altrettante querele sporte dal resistente, nonché dalla madre dello stesso, ove il ha evidenziato alcuni recenti episodi di rifiuto della moglie di CP_1 consentire l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti delle bambine.
Le allegazioni di cui alla predetta istanza non costituiscono prova di fatti sopravvenuti idonei, allo stato, a modificare il regime di affidamento condiviso.
Invero, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera pagina 8 di 10 educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e/o il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito motivazione alcuna a sostegno della richiesta, manifestamente infondata.
In ordine al diritto di visita del padre, a parziale modifica di quanto disposto con l'ordinanza del
16.04.2024, considerato che non v'è ragione di disciplinare in maniera differente i pernottamenti con il Per_ padre della figlia più piccola, che ha compiuto 3 anni, il Collegio dispone che il padre veda e tenga con sé tutte e tre le figlie tre giorni alla settimana che, in difetto di accordo, si indicano nei giorni dispari, dalle ore 15:00 alle ore 20:30; a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:30; per venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Ritiene il Collegio di dover confermare l'importo, previsto dall'ordinanza del 16.04.2024, a carico del resistente di € 450,00 complessivi per le tre figlie minori (€ 150,00 per ciascuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, sul presupposto della percezione dell'assegno unico familiare da entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie.
pagina 9 di 10 Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(EN) il 21.07.1997 (C.F.: ) e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
RI (EN) in data 09.02.1991 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Piazza RI al N. 10, Parte I, Ufficio 1, Anno 2017;
- RIGETTA la domanda di addebito svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente;
Per_
- DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento delle figlie e la complessiva somma di € 450,00, da versare entro il Per_1 Per_2
giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 70% delle spese straordinarie;
- DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. venga percepito da entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1198/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza RI alla via Gabriele D'Annunzio n. 114 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Caruso (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Piazza RI alla via Nino Marchese n. 13 C.F._3
pagina 1 di 10 presso lo studio dell'Avv. Walter Castellana (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._4
difende, giusta procura in atti
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023, ha formulato domanda contestuale, Parte_1
ex art. 473 bis.49 c.p.c., di separazione e di scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
a Piazza RI (EN) in data 26.07.2017; atto trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del predetto Comune al Numero 10, Parte I, Ufficio 1, Anno 2017.
Dall'unione sono nate tre figlie: , nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
Per_
nata a [...] l'[...].
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, rilevando come il coniuge abbia da sempre avuto “un atteggiamento prepotente e soverchiatore” nei propri confronti, vietandole di uscire con le amiche, di lavorare, finendo per non prestare alcuna assistenza morale e affettiva alla moglie allorché, nel 2022, ebbe a perdere improvvisamente il fratello in un incidente stradale.
La ricorrente ha allegato querele sporte nei confronti del coniuge. In particolare, querela relativa a un episodio asseritamente accaduto a giugno 2023, ove la ricorrente sarebbe stata aggredita dalla suocera.
La ricorrente ha dedotto di non avere mai lavorato e di non averne al momento la possibilità, attesa la tenera età delle tre figlie.
Di contro, ha rilevato che il coniuge lavora presso l'azienda familiare e percepisce interamente l'assegno unico erogato dall'INPS.
La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
di affidare in via esclusiva alla stessa le figlie minori, con collocazione presso di sé, e di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Piazza RI (EN) in C/da Polleri;
di disporre a carico del coniuge “il versamento dell'assegno di mantenimento” pari a € 750,00 mensili, “oltre al 70% delle spese straordinarie ed anche delle spese di mantenimento della casa coniugale”, chiedendo l'assegnazione esclusiva dell'assegno unico erogato dall'INPS; di disciplinare il diritto di visita del pagina 2 di 10 padre secondo il piano genitoriale allegato in atti;
di dichiarare, previa definizione della fase di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 25 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha precisato che, a seguito del CP_1
matrimonio civile, il 06.09.2018 è stato celebrato il matrimonio religioso;
che la casa coniugale non è di sua esclusiva proprietà, ma di proprietà, in quanto pervenuta per successione, in quota parte, del proprio padre e dei propri zii.
Sui rilievi spiegati dalla ricorrente, il resistente ha riferito di un episodio avvenuto a giugno 2023, per il quale ha sporto querela, rilevando un atteggiamento violento della ricorrente che avrebbe scagliato sul coniuge un asciugacapelli, cagionandogli la rottura del setto nasale.
Il resistente ha riferito di un cambiamento della moglie che gli avrebbe nascosto di professare la religione evangelica, opponendosi al battesimo delle due figlie più piccole, obbligando anche le figlie minori a preghiere continue.
Il resistente ha negato quanto riferito dalla ricorrente, evidenziando di averla sempre spronata ad avere un'indipendenza, anche conseguendo la patente di guida, riscontrando un atteggiamento sempre più chiuso e aggressivo della moglie in presenza delle figlie, fino a decidere di trasferirsi al piano inferiore dell'immobile, ove abitano i propri genitori.
Il resistente si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo delle figlie, chiedendone l'affidamento condiviso e il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto delle stesse nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria da sostenersi nella misura del 50% ciascuno;
ha, inoltre, chiesto di disporre la suddivisione dell'assegno unico INPS (pari a complessivi € 800,00) ad entrambi i genitori.
Il resistente ha precisato di percepire una retribuzione mensile di circa € 950,00, gravata da due diversi finanziamenti, con rate mensili di € 142,34 e di € 270,84. Ha quindi chiesto di disporre a proprio carico il versamento mensile della complessiva somma di € 200,00, per il coniuge e le figlie.
All'udienza di comparizione del 22.02.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza del 16.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi
Per_ dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il G.I. ha disposto l'affidamento condiviso delle minori e , Per_1 Per_2
non ravvisando ragioni ostative a tale soluzione, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale, così regolamentando il diritto di visita del padre: “Dispone che il padre
pagina 3 di 10 tenga con sé le figlie tre giorni alla settimana, che, in difetto di accordo, si indicano nei giorni dispari, dalle ore 15.00 alle ore 20.30; a settimane alterne, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.30 e il sabato successivo dalle ore 15.00 alle ore 20.30, autorizzando il sabato sera l'eventuale pernotto di
e;
continuativamente (senza pernotto per Sole, fino al compimento del terzo anno di età): Per_1 Per_2
per venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”.
Con la predetta ordinanza il G.I. ha disposto a carico del un contributo al mantenimento delle CP_1
figlie pari a complessivi € 450,00 mensili (in ragione di € 150,00 per ciascuna figlia), sul presupposto della percezione dell'assegno unico familiare da entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno, oltre al
70% delle spese straordinarie.
L'ordinanza ha altresì disposto a carico del un contributo al mantenimento del coniuge in misura CP_1
pari a € 250,00 mensili.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza del 15.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more, con ordinanza del 05.11.2024, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal avverso l'ordinanza del 16.04.2024, disponendo una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del coniuge nella misura di € 100,00 mensili.
All'udienza del 15.01.2025, parte resistente ha chiesto disporsi un rinvio al fine di allegare la pronuncia della Corte d'Appello di Caltanissetta e precisare le conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025, la ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in ricorso.
Il resistente ha rilevato dei mutamenti fattuali successivi all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 16.04.2024 e, segnatamente, l'avvenuto trasferimento della ricorrente dalla casa familiare, unitamente alle figlie, comprovato da allegato certificato di residenza;
la percezione da parte della ricorrente di “un sussidio statale di circa €. 1.000,00”; l'intervenuto stato di disoccupazione del resistente.
Il resistente ha quindi chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sui provvedimenti in ordine alla prole, il resistente ha insistito nella domanda di affidamento paritario chiedendo, in subordine, di garantire una maggiore frequentazione padre-figlie, “prevedendo che il
pagina 4 di 10 padre veda e tenga con se le figlie con sé le figlie tre giorni alla settimana, che, in difetto di accordo, si indicano nei giorni dispari, dalle ore 15.00 alle ore 20.30; a settimane alterne, dal venerdì dalle ore
15,00 alla domenica alle ore 20.30, (tutte e tre le minori il sabato non hanno scuola) con pernotto di
Per_ tutte e tre le figlie”, inclusa la piccola , confermando per il resto le altre disposizioni “ovvero per venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”.
Con ordinanza del 23.05.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
pagina 5 di 10 Ebbene, la ricorrente non ha fornito prova alcuna della violazione di doveri coniugali da parte del resistente, riferendo di una crisi coniugale iniziata già nel 2022, in parte coincidente con il periodo emotivamente difficile affrontato dalla ricorrente per la morte del fratello, e protrattasi per oltre un anno, fino a sfociare in litigi che hanno condotto alla proposizione di reciproche querele tra i coniugi.
Quanto riferito dalla stessa ricorrente consente di affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale è sorta ben prima degli avvenimenti dedotti a fondamento della domanda di addebito;
avvenimenti che hanno confermato e non determinato la crisi coniugale dedotta nel presente procedimento, sicché la domanda di addebito va rigettata in quanto infondata.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, durante il matrimonio, durato sei anni, la ricorrente, oggi ventottenne, ha dichiarato di essersi occupata della casa e delle figlie;
in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, ha rilevato di non essere oggi in grado di reperire un'occupazione lavorativa, dovendo occuparsi delle figlie, ancora in tenera età, ed essendo priva di patente di guida. Il resistente non ha fornito prova della dedotta attuale percezione di sussidi statali da parte della ricorrente.
pagina 6 di 10 In relazione ai redditi del resistente, occorre premettere che non risulta documentato il dedotto stato di disoccupazione, asseritamente intervenuto in corso di causa: invero, il ha allegato solo uno CP_1
screenshot del proprio conto corrente ove si indicano accrediti da parte dell'INPS, senza che tuttavia possa evincersi la causale degli stessi né il preciso periodo di accredito.
Secondo quanto risultante agli atti di causa, il resistente è dipendente dell'azienda familiare e percepisce uno stipendio mensile di € 900,00 circa, oltre il 50% dell'assegno unico pari a € 397,40. Dai contratti finanziamento allegati si evince l'intervenuta estinzione del finanziamento contratto nel 2019
e la prossima estinzione (a gennaio 2026) di quello contratto nel 2023.
Al contempo, occorre evidenziare che la ricorrente, pur avendo ottenuto l'assegnazione della casa familiare, ha scelto di trasferirsi presso altro immobile, potendo, all'evidenza, sostenere le relative spese.
Occorre altresì rilevare che le somme che residuano al all'esito del pagamento del contributo al CP_1
mantenimento per le figlie minori, non consentono di rinvenire un consistente divario nelle condizioni economiche dei coniugi, dovendo altresì considerare che la ricorrente gode di capacità lavorativa, è una donna giovane (28 anni) e in possesso di diploma di istruzione superiore, come dalla stessa dichiarato.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente, tenendo in adeguata considerazione le potenzialità reddituali di entrambi i coniugi e la breve durata del matrimonio.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente, risulta documentato che, nelle more del presente procedimento, la stessa ha cessato di risiedere presso la casa familiare insieme alle figlie.
Ciò posto, occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce degli intervenuti mutamenti fattuali documentati dal resistente (cfr. certificato di residenza allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2025), questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla ricorrente.
pagina 7 di 10 In ordine alla domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori svolta dalla ricorrente, a conferma di quanto già disposto in fase di provvedimenti provvisori e urgenti, si dispone l'affidamento condiviso
Per_ a entrambi i genitori delle minori e , con collocazione prevalente presso la madre. Per_1 Per_2
In data 09.12.2025, parte resistente ha depositato istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. rappresentando degli ulteriori episodi di litigio tra le parti, sfociati in altrettante querele sporte dal resistente, nonché dalla madre dello stesso, ove il ha evidenziato alcuni recenti episodi di rifiuto della moglie di CP_1 consentire l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti delle bambine.
Le allegazioni di cui alla predetta istanza non costituiscono prova di fatti sopravvenuti idonei, allo stato, a modificare il regime di affidamento condiviso.
Invero, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera pagina 8 di 10 educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e/o il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito motivazione alcuna a sostegno della richiesta, manifestamente infondata.
In ordine al diritto di visita del padre, a parziale modifica di quanto disposto con l'ordinanza del
16.04.2024, considerato che non v'è ragione di disciplinare in maniera differente i pernottamenti con il Per_ padre della figlia più piccola, che ha compiuto 3 anni, il Collegio dispone che il padre veda e tenga con sé tutte e tre le figlie tre giorni alla settimana che, in difetto di accordo, si indicano nei giorni dispari, dalle ore 15:00 alle ore 20:30; a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:30; per venti giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Ritiene il Collegio di dover confermare l'importo, previsto dall'ordinanza del 16.04.2024, a carico del resistente di € 450,00 complessivi per le tre figlie minori (€ 150,00 per ciascuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, sul presupposto della percezione dell'assegno unico familiare da entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie.
pagina 9 di 10 Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(EN) il 21.07.1997 (C.F.: ) e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
RI (EN) in data 09.02.1991 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Piazza RI al N. 10, Parte I, Ufficio 1, Anno 2017;
- RIGETTA la domanda di addebito svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare svolta dalla ricorrente;
Per_
- DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento delle figlie e la complessiva somma di € 450,00, da versare entro il Per_1 Per_2
giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 70% delle spese straordinarie;
- DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall'I.N.P.S. venga percepito da entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
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