Articolo 8 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 7Articolo 9
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28 marzo 2000
Art. 8. (Prolungamento dell'eta' pensionabile). 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta' di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Entrata in vigore il 28 marzo 2000
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