Art. 8. (Prolungamento dell'eta' pensionabile). 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta' di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
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28 marzo 2000
28 marzo 2000
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- 1. Trib. Bergamo, ordinanza 25/01/2021Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Udienza del 21.1.2021 N. 1930/2020 Tribunale Ordinario di Bergamo Sezione Lavoro Il Giudice di Bergamo Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta in data 21.1.2021, ha pronunciato la seguente Ordinanza ex art. 700 c.p.c. nella causa promossa da Parte_1 con l'Avv. Giuseppe Colucci e l'Avv. Ruggero Gorgoglione ed elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale dell'Avv. Giuseppe Colucci, sito in Milano, via G. Parini, n. 7 RICORRENTE contro (C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Via Roma, n. 79 – 24010 Olmo al …Leggi di più...
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