TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3326
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza ed eccesso di potere del decreto dell'Agenzia

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illogicità del decreto dell'Agenzia

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Irragionevolezza del decreto dell'Agenzia

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.1, co.649 L.n.190/2014

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario

    I rapporti interni tra gestore e concessionario hanno un'impronta tipicamente privatistica e contrattuale, estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. La giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto: esterno (tra i concessionari) e interno alla filiera (in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti per il 2015).

  • Rigettato
    Violazione degli artt.3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio. Non trattasi di imposta diretta, ma di imposta indiretta straordinaria, che assume come presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio e la sua astratta idoneità all'operatività/redditività potenziale. L'effettiva incidenza del tributo, all'interno della filiera, è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica e proprietà)

    L'art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene di proprietà delle ricorrenti al punto da configurarsi come fattispecie sostanzialmente espropriativa. La parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi di dimostrare che l'entità del prelievo possa comportare seri limiti all'esercizio del diritto. La portata del tributo è stata ridimensionata dall'art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3326
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3326
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo