CASS
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2025, n. 36590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36590 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RA EN AN RI NA R.G.N. 18642/2025 IN RU SENTENZA sul ricorso proposto da: AC ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RI NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha concesso la detenzione domiciliare a IO ON - soggetto in espiazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. e così determinata in virtù di provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 29/09/2023 - contestualmente disattendendo le ulteriori istanze formulate dal condannato, volte alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali o della semilibertà.
2. Ricorre per cassazione IO ON, a mezzo dell’avv. Marco Tringali, deducendo due motivi, di seguito enunciati a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per inosservanza ed erronea applicazione di legge.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per omessa, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 47 Ord. pen., richiamandosi integralmente le ragioni già esposte nel primo motivo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il ricorrente si trova in espiazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, riportata per i reati di minaccia e lesioni personali;
a fronte della richiesta di plurime misure alternative, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la detenzione domiciliare, rigettando invece l’affidamento in prova al servizio sociale. Tale decisione – in ipotesi difensiva – sarebbe violativa dei principi dettati dall’art. 47 Ord. pen. e difetterebbe anche sotto il profilo motivazionale, anzitutto per non esser stato preso in Penale Sent. Sez. 1 Num. 36590 Anno 2025 Presidente: NI ON Relatore: NA AN RI Data Udienza: 18/09/2025 considerazione il regolare contratto di lavoro vantato dal ricorrente, presso una Casa di cura per anziani. Si sarebbe trascurato di compiere, inoltre, una congrua disamina in ordine al parere favorevole, inerente al condannato, rilasciato dall’U.E.P.E. Parimenti erroneo sarebbe, infine, il richiamo a pretesi precedenti penali, consistenti in due ipotesi di furto risalenti al 2014 e in una ricettazione del 2021 (rappresenta la difesa, sul punto specifico, come il condannato annoveri invece una condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, riportata per i reati di lesioni personali e minaccia, la quale ha comportato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, accordatogli in precedenza).
3. Le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione – sebbene formalmente articolate in motivi tra loro distinti – presentano una chiara matrice unitaria e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria.
3.1. Giova premettere come l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., sia la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Tale misura può essere adottata, all’interno della generale cornice di ammissibilità fissata dalla norma, allorquando – all’esito dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, ovvero in forza della condotta da questi tenuta durante la permanenza in stato di libertà - il relativo regime venga reputato, anche grazie all'adozione di opportune prescrizioni, atto a garantire la suddetta finalità e, contemporaneamente, in grado di prevenire il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, rv. 257001-01).
3.2. Perché possa essere accordata tale misura alternativa, il processo di emenda deve risultare già avviato in maniera significativa, sebbene la legge non esiga il già raggiunto ravvedimento, che connota invece il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413- 01). In vista della possibile concessione della misura, peraltro, non necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256024; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424-01). Né appare di ostacolo la mera condizione di straniero irregolarmente soggiornante in territorio nazionale (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420; Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256025; Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, Pereira, Rv. 234019). 3.3. È inoltre riservato al campo della discrezionalità del giudice di merito – in vista della risocializzazione e della prevenzione della possibile recidiva del condannato - l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno della misura alternativa in discorso, nonché l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). La relativa valutazione deve inquadrarsi, però, nella corretta cornice legale, oltre che essere sorretta da motivazione adeguata e rispondente ai canoni della logica e della coerenza, rispetto all'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio(Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
4. Tali essendo i principi di diritto che governano la materia, l'ordinanza impugnata non può che ritenersi viziata. E infatti, il provvedimento impugnato è fondato – in via esclusiva – sull’esame della vita anteatta del condannato, del quale vengono presi in 2 considerazione soltanto i pregiudizi penali annoverati. La decisione reiettiva, pertanto, origina da una valutazione che è sostanzialmente disancorata da specifici e concreti elementi dimostrativi, oltre ad essere di carattere estremamente parziale. Se quel che conta, come sopra chiarito, è l'evoluzione della personalità del reo e le possibilità di una sua efficace risocializzazione, mediante lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni opportunamente dettate nel contesto della misura alternativa, la decisione giudiziale assunta non rende convincente ragione dell'apprezzamento operato, il cui esito negativo appare - allo stato – frutto della omessa ponderazione degli elementi di fatto che erano stati posti dalla difesa a fondamento della richiesta.
4.1. Noto è poi che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto dl Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, ossia da un vuoto che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.
4.2. Nella concreta fattispecie, come detto, la carenza argomentativa è riscontrabile nella totale mancanza di qualsivoglia valutazione, in ordine alla personalità del condannato ed alla condotta serbata;
né vi è menzione dell’iter di risocializzazione sin qui compiuto dal soggetto, ovvero della esistenza di eventuali progressi nell’opera rieducativa. Manca, infine, ogni accenno alla possibile efficacia – ai fini del reinserimento del soggetto – della misura invocata.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI NA ON NI 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RI NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha concesso la detenzione domiciliare a IO ON - soggetto in espiazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. e così determinata in virtù di provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 29/09/2023 - contestualmente disattendendo le ulteriori istanze formulate dal condannato, volte alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali o della semilibertà.
2. Ricorre per cassazione IO ON, a mezzo dell’avv. Marco Tringali, deducendo due motivi, di seguito enunciati a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per inosservanza ed erronea applicazione di legge.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per omessa, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 47 Ord. pen., richiamandosi integralmente le ragioni già esposte nel primo motivo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il ricorrente si trova in espiazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, riportata per i reati di minaccia e lesioni personali;
a fronte della richiesta di plurime misure alternative, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la detenzione domiciliare, rigettando invece l’affidamento in prova al servizio sociale. Tale decisione – in ipotesi difensiva – sarebbe violativa dei principi dettati dall’art. 47 Ord. pen. e difetterebbe anche sotto il profilo motivazionale, anzitutto per non esser stato preso in Penale Sent. Sez. 1 Num. 36590 Anno 2025 Presidente: NI ON Relatore: NA AN RI Data Udienza: 18/09/2025 considerazione il regolare contratto di lavoro vantato dal ricorrente, presso una Casa di cura per anziani. Si sarebbe trascurato di compiere, inoltre, una congrua disamina in ordine al parere favorevole, inerente al condannato, rilasciato dall’U.E.P.E. Parimenti erroneo sarebbe, infine, il richiamo a pretesi precedenti penali, consistenti in due ipotesi di furto risalenti al 2014 e in una ricettazione del 2021 (rappresenta la difesa, sul punto specifico, come il condannato annoveri invece una condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, riportata per i reati di lesioni personali e minaccia, la quale ha comportato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, accordatogli in precedenza).
3. Le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione – sebbene formalmente articolate in motivi tra loro distinti – presentano una chiara matrice unitaria e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria.
3.1. Giova premettere come l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., sia la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Tale misura può essere adottata, all’interno della generale cornice di ammissibilità fissata dalla norma, allorquando – all’esito dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, ovvero in forza della condotta da questi tenuta durante la permanenza in stato di libertà - il relativo regime venga reputato, anche grazie all'adozione di opportune prescrizioni, atto a garantire la suddetta finalità e, contemporaneamente, in grado di prevenire il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, rv. 257001-01).
3.2. Perché possa essere accordata tale misura alternativa, il processo di emenda deve risultare già avviato in maniera significativa, sebbene la legge non esiga il già raggiunto ravvedimento, che connota invece il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413- 01). In vista della possibile concessione della misura, peraltro, non necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256024; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424-01). Né appare di ostacolo la mera condizione di straniero irregolarmente soggiornante in territorio nazionale (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420; Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256025; Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, Pereira, Rv. 234019). 3.3. È inoltre riservato al campo della discrezionalità del giudice di merito – in vista della risocializzazione e della prevenzione della possibile recidiva del condannato - l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno della misura alternativa in discorso, nonché l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). La relativa valutazione deve inquadrarsi, però, nella corretta cornice legale, oltre che essere sorretta da motivazione adeguata e rispondente ai canoni della logica e della coerenza, rispetto all'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio(Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
4. Tali essendo i principi di diritto che governano la materia, l'ordinanza impugnata non può che ritenersi viziata. E infatti, il provvedimento impugnato è fondato – in via esclusiva – sull’esame della vita anteatta del condannato, del quale vengono presi in 2 considerazione soltanto i pregiudizi penali annoverati. La decisione reiettiva, pertanto, origina da una valutazione che è sostanzialmente disancorata da specifici e concreti elementi dimostrativi, oltre ad essere di carattere estremamente parziale. Se quel che conta, come sopra chiarito, è l'evoluzione della personalità del reo e le possibilità di una sua efficace risocializzazione, mediante lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni opportunamente dettate nel contesto della misura alternativa, la decisione giudiziale assunta non rende convincente ragione dell'apprezzamento operato, il cui esito negativo appare - allo stato – frutto della omessa ponderazione degli elementi di fatto che erano stati posti dalla difesa a fondamento della richiesta.
4.1. Noto è poi che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto dl Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, ossia da un vuoto che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.
4.2. Nella concreta fattispecie, come detto, la carenza argomentativa è riscontrabile nella totale mancanza di qualsivoglia valutazione, in ordine alla personalità del condannato ed alla condotta serbata;
né vi è menzione dell’iter di risocializzazione sin qui compiuto dal soggetto, ovvero della esistenza di eventuali progressi nell’opera rieducativa. Manca, infine, ogni accenno alla possibile efficacia – ai fini del reinserimento del soggetto – della misura invocata.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI NA ON NI 3