Art. 11.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto e' suddiviso in reparti, a ciascuno dei quali e' preposto un capo, direttamente responsabile del coordinamento delle attivita' nel reparto a lui affidato.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto e' suddiviso in reparti, a ciascuno dei quali e' preposto un capo, direttamente responsabile del coordinamento delle attivita' nel reparto a lui affidato.