Art. 22.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , sono sostituiti dai seguenti:
"Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.
Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16".
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , sono sostituiti dai seguenti:
"Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.
Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16".