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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/07/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6265 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa - giusta procura in atti - Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Gregorio Muraca (cf – pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice -
E
, p. iva in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Annapaola De Masi ( dell'Avvocatura Regionale, elettivamente C.F._3 domiciliata presso la Cittadella Regionle loc. Germaneto – pec: avvovato12. egione.calabria.it Emai_2
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica.
Conclusioni delle parti: le parti precisavano le rispettive conclusioni con le note scritte sostitutive dell'udienza del 23.1.2025 e il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato la per sentirla condannare al pagamento del Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni occorsi ai propri fondi ubicati in agro di Tiriolo, quantificati in € 100.458,00 come determinato dalla perizia di parte allegata in atti.
In particolare ha sostenuto che il danno -concretatosi nella distruzione di ben 570,14 metri cubi di muretti a secco- è stato causato da incursioni di fauna selvatica nei primi giorni del mese di luglio
2017.
Ha riferito che dopo la comunicazione dei danni operata tramite telegramma del 03.07.2017 al competente ATC CZ 1, si sono registrati alcuni sopralluoghi, cui però non è seguito alcun risarcimento.
1.1 All'udienza del 16.4.19, è stata dichiarata la contumacia della , che – in seguito Controparte_1
– si è costituita in corso di causa con memoria depositata in cancelleria il 24.4.2019. 1.2 La convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, spettando -a suo CP_1 dire- la competenza nella materia de quo alla Provincia di Catanzaro. Nel merito ha rilevato che nel caso di specie non è individuabile alcuna forma di responsabilità ex art. 2052 cc per i danni cagionati da fauna selvatica, ritenendo al contrario applicabile la responsabilità ex art. 2043 cc. ed il relativo onere probatorio in capo al danneggiato.
1.3 Sono stati sentiti i testi e (vedi udienza 26.04.2022) nonché Testimone_1 Testimone_2
(vedi udienza del 25.4.2024); all'esito della prova orale il Giudice ha formulato Testimone_3 una proposta di conciliazione ex art. 185 bis cpc. In assenza di accettazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va ribadito - come da indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato - che: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema"
Pertanto: "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052
c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio CP_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (Cassazione ordinanza 8 giugno 2022 n. 18454).
2.1 Inquadrata così la fattispecie giuridica nella quale il fatto concreto è sussumibile, va aggiunto che:
“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è CP_1 posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (ibidem).
3. Orbene nel caso di specie parte attrice - sia pure in via presuntiva - ha dimostrato che il danno subito è riconducibile dall'attacco di cinghiali.
Si ritiene, infatti, che la relazione del tecnico agronomo dell' ATC CZ1 dott. richiami Persona_1 con chiarezza che i danni occorsi sono stati causati da cinghiali. Ciò è confermato peraltro anche dalla seconda perizia dell'agronomo , sempre incaricato dalla ATC CZ1. Anche in questo Testimone_3 caso l'agronomo, sentito peraltro come teste nel presente giudizio, ha riferito che: “ Si vedeva che i danni erano stati procurati dai cinghiali da alcune tracce tipiche e cioè dal fatto che attorno ai muretti vi erano tracce di scavo di cinghiali che avevano provocato il crollo dei muretti anche per la forte pendenza del terreno” (vedi udienza del 25.4.2024).
Anche gli altri testi escussi hanno confermato che le tracce lasciate nei fondi dell'attore sono riconducibili agli ungulati.
Dall'insieme di tali circostanze -unitariamente valutate- si può, pertanto, risalire al fatto ignoto del danneggiamento da parte dei cinghiali. L'onere della prova è quindi da considerare soddisfatto.
4. In merito al quantum, si evidenzia che sono state prodotte due perizie redatte da agronomi incaricati dall'ATC CZ1.
4.1 La prima redatta dal dott. è stata resa in seguito al sopralluogo operato il 18.7.2017. Per_1
Essa è stata allegata da parte attrice - in sede di costituzione – indicandola nell'indice come “7) estratto perizia tecnico ATC dott. ”; consiste in tre pagine e non reca alcuna quantificazione Per_1 del danno. E' da evidenziare che la Regione convenuta non ha sollevato alcuna contestazione su tale produzione.
4.2 La stessa parte attrice ha provveduto a depositare con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2 la relazione del dott. resa a seguito del sopralluogo del 29.01.2018: essa rileva il Testimone_3 danneggiamento di 172,2 mc di muretti a secco. Applicando il prezziario regionale dei lavori in agricoltura (150 €/mc per il ripristino dei muretti a secco) giunge a quantificare un danno pari ad €
25.680,00.
4.3 La ha prodotto irritualmente l'intera relazione del perito , ma solo con Controparte_1 Per_1 le note sostitutive dell'udienza del 23.01.2025 in sede cioè di precisazione delle conclusioni e quindi ben oltre le barriere preclusive ex art. 183 cpc. Nella quarta ed ultima pagina della relazione il tecnico indica un danno pari ad € 1.340,00 sulla base del costo delle giornate lavorative (20) occorrenti per il ripristino dei muretti.
Orbene non si potrà tenere conto di tale produzione -prontamente contestata dalla controparte- alla luce dell'indirizzo consolidato sulla inutilizzabilità dei documenti depositati oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 183 c.p.c..
5. Infine è stata depositata da parte attrice una propria perizia di parte redatta dal dott. Tes_1
che quantifica i danni in € 100.458,00. La differenza con la perizia del dott. risiede
[...] Tes_3 nella quantificazione dei mc di muretto danneggiato e cioè 570,14 e non 172,2 come indicato dal tecnico incaricato dall'ATC CZ1.
La perizia stragiudiziale, però, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ma solo di indizio al pari di ogni documento proveniente da terzi (Cass.
2980/2023). E' pur vero che il dott. è stato audito come teste all'udienza del 26.4.2022, ma Tes_1 la ragione della discrepanza tra le due perizie da lui addotta (“mi è stato riferito che il dott. Tes_3 ha visionato solo una parte dell'azienda”) non convince in quanto parte attrice, la stessa che ha prodotto la relazione del , non ha mosso alcun appunto o critica relativo alla presunta Tes_3 parziale ispezione dei fondi. Né – a dire il vero – sono stati forniti ulteriori elementi tali da corroborare le osservazioni del perito di parte.
6. Per tali ragioni è preferibile accogliere le conclusioni della perizia del dott. , che peraltro Tes_3
è stata contestata dalla regione solo in sede di precisazione delle conclusioni. CP_1
6.1 Essa, come già riportato, ha quantificato il danno in € 25.680,00. Stante la natura di obbligo di valuta, su tale importo andranno calcolati fgli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del patito danno (mese di luglio 2017).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la , in persona del lrpt, a pagare € Controparte_1
25.680,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di;
Parte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che si Controparte_1 liquidano in € 2.804,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Catanzaro, lì 19.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo