Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2175
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La Corte ha ritenuto la notifica rituale e corretta ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c., considerando sanato ogni vizio dalla conoscenza dell'atto da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata la prescrizione, evidenziando che la richiesta e l'ottenimento della definizione agevolata (rottamazione quater) in data 30/06/2023 ha interrotto il termine di prescrizione, rendendo la pretesa creditoria incontestabile in mancanza di impugnativa tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2175
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2175
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo