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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2175/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8058/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220075815571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1401/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento cartella di pagamnto Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 09720220075815571000 ritirata in data 21.3.2025 a seguito di affissione eseguita presso la Casa Comunale del Comune di Anguillara Sabazia. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione per conto della Regione Lazio, richiede il pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.006,04 comprensivo di spese, interessi, sanzioni relativo al mancato pagamento delle tassa auto per l'anno 2020.
Il ricorrente si oppone nel merito, sostanzialmente, per vedersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato per: - nullità della notificazione ed a cascata, la nullità dell'atto opposto;
- intervenuta prescrizione del credito azionato poiché dalla maturazione del credito, ovvero il 2020, a quella di notifica del primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza dell'odierna ricorrente, sono decorsi ben 4 anni ed oltre.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che la cartella opposta è stata correttamente e tempestivamente notificata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c.. Il notificatore, accertata la momentanea assenza, ha provveduto in data 21.03.2025 ad affiggere Avviso di Deposito presso la Casa
Comunale e ad inviare successiva raccomandata con avviso di ricevimento n. 69648368257e, come dichiarato dallo stesso ricorrente l'ha ritirata il 21.03.2025. Ne consegue che il procedimento di notificazione deve ritenersi sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c. in quanto la conoscenza dell'Atto Impugnato sana qualsiasi presunto vizio di notifica dello stesso.
Evidenzia che nessuna prescrizione è maturata considerato che il contribuente ha avuto conoscenza della
Cartella di Pagamento, oggetto della presente impugnativa, già a far data del 30/06/2023 allorquando ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al beneficio delle definizione agevolata L..n.197/2022 cd. rottamazione quater (cfr. ricevuta di presentazione dichiarazione di adesione all definizione agevolata).
Con memorie integrative parte ricorrente contesta quanto asserito della Riscossione in merito alla presentazione della domanda di definizione agevolata.
All'odierna udienza di discussione la Corte in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero, entrambi i rilievi non appaiono fondati.
Orbene, in ordine al primo motivo, la notifica, si deve osservare la ritualità della stessa. Così infatti risulta dalla relativa refertazione, depositata in atti, secondo la quale l'atto oggi impugnato è stato emesso regolarmente e correttamente notificato ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c.. Il notificatore, accertata la momentanea assenza, ha provveduto in data 21.03.2025 ad affiggere Avviso di Deposito presso la Casa Comunale e ad inviare successiva raccomandata con avviso di ricevimento n. 69648368257. Il ricorrente se pur “rocambolescamente “ha avuto conoscenza dell'affissione all'albo comunale e provvede, come dichiarato dallo stesso, ha ritirare l'atto il 21.03.2025. Talché il procedimento di notificazione deve ritenersi sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c. in quanto la conoscenza dell'Atto Impugnato sana qualsiasi presunto vizio di notifica dello stesso.
Parimenti appare priva di pregio la seconda prospettazione: quella della prescrizione. Il tributo è del 2020
e come documentato dall'Ufficio il contribuente ha avuto conoscenza della Cartella di Pagamento, oggetto della presente impugnativa, già a far data del 30/06/2023 allorquando ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al beneficio delle definizione agevolata L..n.197/2022 cd. rottamazione quater (cfr. ricevuta di presentazione dichiarazione di adesione all definizione agevolata). E' indubbio che la richiesta e l'ottenimento della definizione agevolata ha determinato, la conoscenza della debitoria. In mancanza di impugnativa tempestiva, la pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata si è cristallizzata ed è divenuta incontestabile. Ma vi è di più ciò che rileva in questa sede è la circostanza che la richiesta e l'ottenimento della definizione agevolata ha valenza interruttiva del termine di prescrizione(cfr. Corte di Cassazione sent.n. 23215/2024 del 28/8/2024).
E 'evidente che dalla data del 30/06/2023 (richiesta e ottenimento della definizione agevolata) alla data di ricezione della cartella oggetto di impugnativa (21/03/2025) e/o alla diversa data di notifica del ricorso del presente giudizio del 24/03/2025 non è decorso il termine triennale di prescrizione. Non hanno alcun pregio le contestazione di parte ricorrente circa la presentazione o meno della richiesta di rottamazione quater poiché agli atti è stata depositata l'istanza e il ruolo da dove si evince l'inizio del pagamento della rateizzazione, poi interrotto. Tale documentazione è da ritenersi valida fina a prova di querela di falso. Per le esposte considerazioni il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Roma li, 05/02/2026 Il giudice monocratico Gildo
De GE
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8058/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220075815571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1401/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento cartella di pagamnto Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 09720220075815571000 ritirata in data 21.3.2025 a seguito di affissione eseguita presso la Casa Comunale del Comune di Anguillara Sabazia. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione per conto della Regione Lazio, richiede il pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.006,04 comprensivo di spese, interessi, sanzioni relativo al mancato pagamento delle tassa auto per l'anno 2020.
Il ricorrente si oppone nel merito, sostanzialmente, per vedersi dichiarare la nullità dell'atto impugnato per: - nullità della notificazione ed a cascata, la nullità dell'atto opposto;
- intervenuta prescrizione del credito azionato poiché dalla maturazione del credito, ovvero il 2020, a quella di notifica del primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza dell'odierna ricorrente, sono decorsi ben 4 anni ed oltre.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che la cartella opposta è stata correttamente e tempestivamente notificata ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c.. Il notificatore, accertata la momentanea assenza, ha provveduto in data 21.03.2025 ad affiggere Avviso di Deposito presso la Casa
Comunale e ad inviare successiva raccomandata con avviso di ricevimento n. 69648368257e, come dichiarato dallo stesso ricorrente l'ha ritirata il 21.03.2025. Ne consegue che il procedimento di notificazione deve ritenersi sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c. in quanto la conoscenza dell'Atto Impugnato sana qualsiasi presunto vizio di notifica dello stesso.
Evidenzia che nessuna prescrizione è maturata considerato che il contribuente ha avuto conoscenza della
Cartella di Pagamento, oggetto della presente impugnativa, già a far data del 30/06/2023 allorquando ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al beneficio delle definizione agevolata L..n.197/2022 cd. rottamazione quater (cfr. ricevuta di presentazione dichiarazione di adesione all definizione agevolata).
Con memorie integrative parte ricorrente contesta quanto asserito della Riscossione in merito alla presentazione della domanda di definizione agevolata.
All'odierna udienza di discussione la Corte in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Invero, entrambi i rilievi non appaiono fondati.
Orbene, in ordine al primo motivo, la notifica, si deve osservare la ritualità della stessa. Così infatti risulta dalla relativa refertazione, depositata in atti, secondo la quale l'atto oggi impugnato è stato emesso regolarmente e correttamente notificato ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c.. Il notificatore, accertata la momentanea assenza, ha provveduto in data 21.03.2025 ad affiggere Avviso di Deposito presso la Casa Comunale e ad inviare successiva raccomandata con avviso di ricevimento n. 69648368257. Il ricorrente se pur “rocambolescamente “ha avuto conoscenza dell'affissione all'albo comunale e provvede, come dichiarato dallo stesso, ha ritirare l'atto il 21.03.2025. Talché il procedimento di notificazione deve ritenersi sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c. in quanto la conoscenza dell'Atto Impugnato sana qualsiasi presunto vizio di notifica dello stesso.
Parimenti appare priva di pregio la seconda prospettazione: quella della prescrizione. Il tributo è del 2020
e come documentato dall'Ufficio il contribuente ha avuto conoscenza della Cartella di Pagamento, oggetto della presente impugnativa, già a far data del 30/06/2023 allorquando ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al beneficio delle definizione agevolata L..n.197/2022 cd. rottamazione quater (cfr. ricevuta di presentazione dichiarazione di adesione all definizione agevolata). E' indubbio che la richiesta e l'ottenimento della definizione agevolata ha determinato, la conoscenza della debitoria. In mancanza di impugnativa tempestiva, la pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata si è cristallizzata ed è divenuta incontestabile. Ma vi è di più ciò che rileva in questa sede è la circostanza che la richiesta e l'ottenimento della definizione agevolata ha valenza interruttiva del termine di prescrizione(cfr. Corte di Cassazione sent.n. 23215/2024 del 28/8/2024).
E 'evidente che dalla data del 30/06/2023 (richiesta e ottenimento della definizione agevolata) alla data di ricezione della cartella oggetto di impugnativa (21/03/2025) e/o alla diversa data di notifica del ricorso del presente giudizio del 24/03/2025 non è decorso il termine triennale di prescrizione. Non hanno alcun pregio le contestazione di parte ricorrente circa la presentazione o meno della richiesta di rottamazione quater poiché agli atti è stata depositata l'istanza e il ruolo da dove si evince l'inizio del pagamento della rateizzazione, poi interrotto. Tale documentazione è da ritenersi valida fina a prova di querela di falso. Per le esposte considerazioni il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Roma li, 05/02/2026 Il giudice monocratico Gildo
De GE