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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa TE AB, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 4438/2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. O. Campolo;
Ricorrente
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO (già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Cennamo, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249001112457000, notifica il 27.08.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 39420120002820440000, notificato il 26.10.2012, di € 8.700,70.
In particolare, oltre a rilevare l'omessa notifica del suindicato avviso, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata in virtù delle considerazioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva e della , ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e per violazione CP_2 dell'art. 24, d.lgs. 46/99.
Nel merito, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando sul punto l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito e, nel merito, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo in ragione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta
CP_ dall' e dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che Controparte_3
l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia l'ente Controparte_3 impositore, pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Deve invece accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di atteso che CP_2
CP_ il credito – secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' , secondo cui l'opposizione risulterebbe CP_1
tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella
(la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, i crediti previdenziali, indicati nell'avviso di addebito preindicato, risultano prescritti così dovendosi ritenere fondata la relativa eccezione.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della opposizione, va dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso citato.
Le spese di lite – stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Controparte_3
quale soggetto cui è concretamente imputabile l'estinzione del credito per prescrizione
[...] successivamente alla data di notifica dell'avviso. Le spese in questione vanno, pertanto, integralmente compensate nei confronti dell' e di CP_1 CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n.
09420249001112457000, e dichiara estinti per prescrizione i crediti previdenziali riportati nell'avviso di addebito n. 39420120002820440000.
Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_6 di lite che si liquidano in € 43,00, per spese e in € 2.697,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nei confronti dell' e CP_1 CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
TE AB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa TE AB, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 4438/2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. O. Campolo;
Ricorrente
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO (già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Cennamo, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249001112457000, notifica il 27.08.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 39420120002820440000, notificato il 26.10.2012, di € 8.700,70.
In particolare, oltre a rilevare l'omessa notifica del suindicato avviso, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata in virtù delle considerazioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva e della , ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e per violazione CP_2 dell'art. 24, d.lgs. 46/99.
Nel merito, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando sul punto l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito e, nel merito, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo in ragione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta
CP_ dall' e dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che Controparte_3
l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia l'ente Controparte_3 impositore, pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Deve invece accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di atteso che CP_2
CP_ il credito – secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' , secondo cui l'opposizione risulterebbe CP_1
tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella
(la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, i crediti previdenziali, indicati nell'avviso di addebito preindicato, risultano prescritti così dovendosi ritenere fondata la relativa eccezione.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della opposizione, va dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso citato.
Le spese di lite – stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Controparte_3
quale soggetto cui è concretamente imputabile l'estinzione del credito per prescrizione
[...] successivamente alla data di notifica dell'avviso. Le spese in questione vanno, pertanto, integralmente compensate nei confronti dell' e di CP_1 CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n.
09420249001112457000, e dichiara estinti per prescrizione i crediti previdenziali riportati nell'avviso di addebito n. 39420120002820440000.
Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese Controparte_6 di lite che si liquidano in € 43,00, per spese e in € 2.697,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nei confronti dell' e CP_1 CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
TE AB