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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62498/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione
giudiziale,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. DEMARCO ANTONELLA MARIA Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIA SARA Controparte_1
ALFONSINA come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in data 25/10/2001 in Pulsano (TA) con e che della loro unione era nata in [...] Controparte_1
Per_ 28.01.2014 la figlia chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa dei comportamenti minacciosi e violenti di quest'ultimo, il quale, a seguito del suo comportamento gravemente violento del 06.11.2023, era stato persino tratto in arresto;
chiedeva pertanto, tenuto conto dello stato detentivo del resistente, disporsi l'affido esclusivo della figlia in suo favore, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di concorso per il mantenimento della minore la somma mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava le avverse deduzioni, opponendosi alla richiesta CP_1
di affido esclusivo e alle pretese economiche avanzate dalla ricorrente, deducendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con la figlia minore e ritenendo che il suo temporaneo stato detentivo non giustificasse una deroga al regime legale dell'affido condiviso.
Adottati i provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, depositate in data 30.01.2024 le informative da parte della Procura della Repubblica di Taranto con riferimento al procedimento pendente a carico del all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva riservata per la decisione. CP_1
Ciò premesso quanto al fatto, sussistono nel merito i presupposti per la pronunzia della separazione dei coniugi in quanto il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di totale incomunicabilità e di aspro conflitto familiare rendono evidente l'insuperabile deterioramento della iniziale concordia e l'impossibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, occorre in primo lugo evidenziare la
Per_ fondatezza della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore formulata dalla ricorrente.
Ritiene a tal proposito il Tribunale che la pendenza del procedimento penale a carico del per CP_1
quanto non ancora definito, per la pregressa condotta violenta e minacciosa tenuta nei confronti dei familiari ed il suo conseguente stato di detenzione, costituiscano motivi sufficienti per escludere l'affidamento condiviso e disporre l'affidamento esclusivo della minore alla IL.
Ed infatti, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, anche il profondo rancore e non la semplice conflittualità tra i genitori depone a favore della scelta del regime esclusivo di affido, per l'impossibilità di assumere di comune accordo le scelte educative relative ai figli, inficiando sulla concreta funzionalità nell'interesse della prole del regime condiviso di affidamento, il quale postula una gestione condivisa da parte di entrambi i genitori (Tribunale di Roma, sez. I civ., sentenza
11/03/2014, Tribunale di Rieti sez. I civ. , del 07/07/2022, n.334; Tribunale di Rieti sez. I civ., del
27/02/2018, n.100; ); sul tema, la Suprema Corte ha poi sancito il principio di diritto secondo il quale, ai fini della operatività dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario che sussista “un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli”, scoraggiando il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco (Cass. Civ., Sez. I, n. 17191/11).
Dagli atti del giudizio è emerso che la ricorrente si è determinata a lasciare il marito a causa della sua vita sregolata, alla sua frequentazione di “brutti giri” e quindi alla sua dedizione al compimento di attività illecite;
a tal proposito ha riferito che “la rottura dell'affectio coniugalis è di fatto avvenuta
a seguito di una ultima perquisizione a casa delle forze dell'ordine in cui i cani molecolari Per_ annusarono il letto dove stava dormendo la figlia ignara di tutto”; dalla narrazione della
IL si evince inoltre che l'episodio di violenza perpetrato in suo danno, dal quale è scaturito l'arresto del è avvenuto alla presenza della minore che nel tentativo di separare i genitori si CP_1
frapponeva tra gli stessi (vedasi denuncia- querela del 06.11.2023 allegata al ricorso introduttivo).
Le circostanze suddette, confermate dai provvedimenti resi in sede penale a carico del convenuto, giustificano ampiamente la deroga al principio della bigenitorialità che infonde gli istituti della separazione e del divorzio in relazione all'affidamento della prole minorenne, legittimando, per la Per_ loro gravità, l'affido esclusivo della minore alla madre, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, il potrà intrattenersi con la figlia attraverso CP_1 videochiamate nonché secondo i tempi e le modalità da predisporsi da parte dell'Istituto Penitenziario presso cui risulta detenuto.
Passando all'esame delle questioni economiche collegate alla separazione, è opportuno in via preliminare osservare che le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del
02.05.2024, tenendo conto dello stato di detenzione del e prevedendo la corresponsione da CP_1
parte di quest'ultimo della somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia minore, rispecchiano la situazione personale delle parti e della prole ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze. Il ricorrente dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
La materia del contendere giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
02/09/1980, e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Pulsano (TA) il 25/10/2001 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Pulsano (TA) dell'anno 2001, parte II, serie A, numero 41;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) affida la figlia minore nata a Taranto il [...] in [...] esclusiva alla madre Persona_2
alla quale assegna la casa coniugale;
4) dispone che il possa intrattenersi con la figlia attraverso videochiamate nonché CP_1
secondo i tempi e le modalità da predisporsi da parte dell'Istituto Penitenziario presso cui risulta detenuto;
5) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro CP_1 Pt_1
250,00 a titolo di assegno di mantenimento per la figlia;
oltre alla rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 28.02.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola