Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1733/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 30 luglio 2022
da avv. LORIS MOSCHETTA (C.F. ) in proprio difeso CodiceFiscale_1
- attore -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 CodiceFiscale_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristiano Leone e presso il suo studio in Pordenone piazzetta Ottoboni n. 10 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa iscritta a ruolo il 29 luglio 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 1° ottobre 2024:
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- (nel merito) per le ragioni ed i titoli in atti, accertato e dichiarato il conferimento all'attore di incarichi di assistenza legale da parte del convenuto, condannare quest'ultimo al pagamento, in favore del primo, del compenso residuo pari ad € 20.000,80 ovvero nella diversa misura determinata dal giudice a norma dell'art. 2233 c.c.;
- condannare il convenuto a corrispondere all'attore gli interessi di legge dal 29/3/2022 alla data della domanda e con gli interessi al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal giorno della domanda giudiziale a quello del saldo;
(in ogni caso) condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese legali del procedimento;
(in via istruttoria) solo per tuziorismo, l'attore domanda l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e della testimonianza sulle circostanze di cui ai capitoli dal n. 1 al n.
50 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del 28/4/2023, con i testimoni indicati nella memoria stessa e domanda che sia introdotta C.T.U., sottoponendo al tecnico che sarà nominato il quesito di cui si propone la formulazione: “Visti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti i necessari accertamenti, dica il C.T.U., sulla base dei parametri normativi in vigore, quale sia l'ipotesi di compenso medio che potrebbe essere liquidato in favore dell'attore””.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 9 ottobre 2024:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO: accertata la fondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione de quo per adempimento del convenuto a favore di quest'ultimo, rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate.
Spese di lite interamente diffuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 2 di 6 1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore avv. Loris Moschetta, in proprio difeso, ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto , al fine di CP_1
sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis,
- (nel merito) per le ragioni ed i titoli in atti, accertato e dichiarato il conferimento all'attore di incarichi di assistenza legale da parte del convenuto, condannare quest'ultimo al pagamento, in favore del primo, del compenso residuo pari ad € 20.000,80 ovvero nella diversa misura determinata dal giudice a norma dell'art. 2233 c.c.;
- condannare il convenuto a corrispondere all'attore gli interessi di legge dal 29/3/2022 alla data della domanda e con gli interessi al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal giorno della domanda giudiziale a quello del saldo.
In ogni caso: condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese legali del procedimento.
In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze di cui ai paragrafi da 1 a 9 della superiore narrativa in punto di fatto, anteposta la locuzione “E' vero che”, epurate da eventuali giudizi o valutazioni. L'attore indica sin
d'ora quali testimoni gli Avv.ti Ignazio Ariano e Lisa Trevisan del Foro di Treviso, la sig.ra
di GA (TV), il Geom. di RR di GO (TV), l'Avv. Testimone_1 Tes_2
Stefano Arrigo del Foro di Treviso, l'Avv. Federico Capalozza del Foro di Pordenone, da sentire anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi e con riserva di indicare ulteriori testimoni, oltre che di formulare altri eventuali capitoli di prova.
Introdurre C.T.U., sottoponendo al tecnico che sarà nominato il quesito di cui si propone la formulazione: “Visti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti i necessari accertamenti, dica il C.T.U. quale sia il valore complessivo della vertenza e dica, sulla base dei parametri normativi in vigore, quale sia l'ipotesi di compenso medio che potrebbe essere liquidato in favore dell'attore””.
A fondamento dell'azione intrapresa, l'avv. Moschetta ha dedotto di aver maturato
Pagina 3 di 6 un residuo compenso, pari ad € 20.000,80 o alla diversa somma determinata dal Giudice a norma dell'art. 2233 c.c., oltre agli interessi, per l'assistenza legale prestata in favore del signor , in sede stragiudiziale ed in sede di procedimento di mediazione, tra il mese CP_1
di febbraio del 2017 ed il mese di settembre del 2019.
1.2 Si è costituito il convenuto , formulando le seguenti, testuali, CP_1
conclusioni:
“Nel merito: accertata la fondatezza dell'eccezione formulata nella presnete” [rectius: presente] “comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate.
Spese di lite interamente rifuse”.
A sostegno di tali conclusioni, il signor ha dedotto di aver conferito all'avv. CP_1
Moschetta un solo incarico professionale, ossia quello di seguire nell'anno 2017 le problematiche economiche dell'anziana ed inferma madre, poi deceduta nel 2018, e le problematiche successorie insorte con il fratello , attività che si era concretizzata in Per_1 alcuni incontri presso lo studio del professionista e nell'invio di cinque missive e per la quale, dunque, la somma di € 3.000,00 (IVA compresa) già versata appariva del tutto congrua.
1.3 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 ottobre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 10 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 30 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti per cui è contesa, va, anzitutto, premesso che il presente giudizio, avendo ad oggetto la domanda di condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore avv. Loris Moschetta, CP_1 del compenso per l'attività professionale prestata in sede stragiudiziale, si pone al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 (che rinvia all'art. 28 della legge n. 794/1942), ambito pacificamente circoscritto alle sole controversie riguardanti le prestazioni giudiziali civili rese dal legale.
Pagina 4 di 6 Legittimamente, pertanto, l'attore ha scelto di introdurre tale domanda con citazione, e, dunque, nelle forme del procedimento ordinario di cognizione, avanti al Foro di residenza del convenuto, attesa la qualifica di consumatore di costui.
Per mera svista, quindi, il Presidente ff. della sezione feriale, richiamando l'art. 702 bis cpc (sebbene la domanda fosse stata introdotta con citazione) e l'art. 28 della legge n.
794/1942, ha delegato il sottoscritto Magistrato alla sola trattazione ed eventuale istruttoria della presente causa, poiché, come ha correttamente osservato l'attore sin dall'atto introduttivo della lite, oggetto del contendere sono esclusivamente prestazioni legali stragiudiziali, rimesse, quindi, alla decisione del Tribunale in composizione monocratica ed a cui non si applica, come detto, la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. n .150/2011.
2.2 Un tanto chiarito, nel merito la domanda va accolta.
Ed, invero, è incontestato e, comunque, è stato adeguatamente documentato dall'attore che ha conferito all'avv. Loris Moschetta l'incarico defensionale CP_1
in ordine ai rapporti che legavano il primo al fratello , con particolare riguardo Persona_2
alle questioni concernenti la divisione delle eredità in morte del padre e Persona_3
successivamente della madre e con riferimento anche ad altre questioni Persona_4 collaterali, incarico che è consistito nell'assistenza stragiudiziale nonché nella fase di attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Parimenti non è stato proficuamente contestato dal convenuto ed emerge, ad ogni buon conto, per tabulas che il valore dell'affare di che trattasi rientra nello scaglione compreso tra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00 già solo attenendosi alla stima dei beni immobili da dividersi.
Applicati, pertanto, i valori medi dei vigenti parametri forensi, senz'altro giustificati dall'importanza dell'opera (considerati il valore suindicato nonché il numero e la complessità delle questioni, affrontate nel corso di un rapporto protrattosi per oltre due anni e mezzo), e detratto l'acconto di € 3.000,00 complessivamente versato dal signor
, si perviene all'importo richiesto dall'avv. Moschetta di € 20.000,80 (IVA e Cassa CP_1
compresi), secondo i corretti calcoli da ultimo dettagliati nella comparsa conclusionale dell'attore (da aversi qui per integralmente riprodotti e richiamati).
Pagina 5 di 6 Tale somma andrà maggiorata degli interessi di legge dal 29 marzo 2022 (giorno della ricezione della raccomandata contenente l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita) alla data della domanda e degli interessi ex art. 1284 comma 4°
c.c. al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal giorno della domanda giudiziale a quello del saldo effettivo.
Per l'effetto, la domanda va, come detto, accolta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto a corrispondere all'attore €
20.000,80 residui, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 159,78 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 23 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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