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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18648/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PEDRALI NICOLA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BOGLIONI ANGELO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 18/09/2025, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Botticino in data 28.9.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Botticino al numero 12 parte I dell'anno 2019), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
Persona_1
2. La casa coniugale viene assegnata al padre perché vi abiti con sino alla vendita dell'abitazione; Persona_1
3. I coniugi pattuiscono che sino alla vendita della casa coniugale il rateo del mutuo verrà integralmente versato dal Sig.
Una volta venduto l'immobile e detratto l'eventuale mutuo residuo il ricavato sarà integralmente CP_1
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trattenuto dal Sig. La Sig.ra infatti rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa su somme versate e CP_1 Pt_1 riguardanti la casa coniugale;
4. Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio;
5. La madre, che sta valutando il trasferimento in altra città, potrà vedere e tenere con sè quando vorrà Persona_1 previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici del minore (Doc. 4);
6. La Sig.ra essendo al momento priva di reddito, si impegna a versare al marito un contributo al Pt_1 mantenimento del figlio non appena avrà reperito un'occupazione. Tale contributo sarà da determinarsi successivamente con modifica delle condizioni di separazione/divorzio in funzione del reddito che la stessa conseguirà;
7. La Sig.ra , per contribuire al mantenimento del figlio, rinuncia alla percezione di quota parte Parte_1 dell'assegno unico che verrà pertanto integralmente percepito, al 100%, dal Sig. che si impegna a CP_1 mantenere personalmente e direttamente il figlio, sino a che la moglie avrà trovato un'occupazione;
8. Ciascun genitore provvederà a rimborsare mensilmente all'altro il 50% delle spese eventualmente sostenute che eccedono l'ordinario mantenimento della figlia, e che i genitori concordano essere le seguenti, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, qui di seguito ritrascritte.
Spese per la salute:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap:
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento:
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Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
9. Nessun contributo al mantenimento da un coniuge;
10. I coniugi si danno autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità, del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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