CASS
Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2024, n. 38475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38475 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relaIOne svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni della difesa del ricorrente, la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38475 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funIOne di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avverso la ordinanza custodiale emessa dal GIP di Salerno nei confronti di LI VA in relaIOne a fattispecie di concorso nella detenIOne di sostanza stupefacente, (contestata ai capi 28 e 35 della contestaIOne provvisoria). Confermava la gravità indiziaria in relaIOne alla prospettaIOne accusatoria sulla base di intercettaIOni ambientali che riguardavano la posiIOne del correo DI AT PP, il quale ammetteva, nel corso di una interlocuIOne, Lsrom:IftChet di avere avuto una pregressa collaboraIOne con il Generali (soprannominato OR La Bionda)ii; (éld'el t E 114 tuttora correvano dei rapporti tra i due qK una prospettiva della vendita di sostanza stupefacente all'interno dello stabile condominiale in cui entrambi abitavano e che comunque, nell'ambito di una specifica intercettaIOne (in data 6 maggio 2022), il DI AT ammetteva di avere confeIOnato con il LI singole dosi di sostanza stupefacente al fine della rivendita. Il collegamento con ambienti criminali maggiormente strutturati, cui peraltro si riferiva lo stesso DI AT, era accreditato da un contatto del LI con utenza in uso a RT NI, ritenuto capo e organizzatore di uno dei sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Scafati. Tale circostanza, in uno con i precedenti criminali del reo e con le circostanze del reato da cui emergeva una risalente attività di spaccio da parte del prevenuto, in un assetto di distribuIOne dei luoghi di spaccio che non poteva non essere riconosciuto e accettato dai vertici dell'associaIOne criminosa, giustificava il riconoscimento di esigenze cautelari concrete e attuali, stante il pericolo di reiteraIOne di condotte criminose della stessa specie e rendeva adeguata la misura cautelare domiciliare. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassaIOne la difesa di LI VA. Con una prima articolaIOne lamenta assenza di motivaIOne in ordine al contenuto della condotta concorsuale ascritta al ricorrente, assumendo che dal contesto investigativo non emergeva che il LI svolgesse, nell'attualità, una stabile attività di cessione dello stupefacente, in quanto le dichiaraIOni etero accusatorie del DI AT erano riferibili al passato, residuando il riferimento individualizzante ad una occasionale preparaIOne dello stupefacente con suddivisione in dosi nel 1 corso della intercettaIOne del 6 Maggio 2022, ma nessun carattere di stabilità e di reiteraIOne era ravvisabile in tale riconoscimento, di dubbia valenza indiziaria, in quanto proveniente da soggetto che manifestava rancore e astio nei confronti del ricorrente. Con una seconda articolaIOne lamenta l'assenza di esigenze cautelari e difetto di motivaIOne sul punto nella parte della motivaIOne in cui i giudici del riesame avevano collegato la cautela ad una inesistente attività criminosa protrattasi per oltre sei mesi, a fronte di un isolato e unico episodio criminoso e richiamando un contesto criminoso di riferimento di cui non ricorreva alcun concreto elemento indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnaIOne delle misure cautelari personali, il ricorso per cassaIOne è ammissibile soltanto se denuncia la violaIOne di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivaIOne del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruIOne dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutaIOne delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relaIOne alla peculiare natura del giudiIO di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivaIOne riguardante la valutaIOne degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutaIOne degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentaIOni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 2 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudiIO di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria, risulta coerente con le risultanze investigative e processuali e, in particolare, alla stregua del materiale captativo, dal contenuto univoco, riscontrato dalle dichiaraIOni etero accusatorie del co-indagato DI AT PP, dalle quali emerge che non solo DI AT e LI erano coinvolti in una occasionale attività di preparaIOne dello stupefacente nel maggio 2022, ma nelle interlocuIOni telefoniche registrate nei mesi tra marzo e maggio molti erano i riferimenti ad una attività di spaccio condotta dal LI, in modo esclusivo, presso la sua abitaIOne, il quale precludeva al DI AT di esercitare una analoga attività di spaccio all'interno dello stesso stabile in cui entrambi abitavano in Scafati tanto che, quando il DI AT si era messo anche lui a spacciare nell'area condominiale, il LI era andato a lamentarsi dallo IO OR (Di AO VA) che era intervenuto per dirimere il contrasto (pag.137 e 158 ordinanza dispositiva). Peraltro la regolamentaIOne delle aree di spaccio all'interno del comune di Scafati da parte dell'organizzaIOne criminosa diretta da RT NI e da DI LO VA non aveva impedito ai due indagati (DI AT e LI) di collaborare saltuariamente nella preparaIOne dello stupefacente (intercettaIOne del 6 maggio 2022), nonostante tale collaboraIOne si inserisse nella più articolata e vasta attività di commercializzaIOne dello stupefacente operata dal LI, il quale pure manteneva con il RT relaIOni significative. La motivaIOne dell'ordinanza risulta pertanto priva di travisamenti e di illogicità manifeste e il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria. 3. Quanto poi alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ravvisato la ricorrenza di esigenze cautelari che giustificavano la misura domiciliare, in ragione delle modalità esecutive dei reati contestati che attribuivano al LI una costante e organizzata attività di spaccio la quale, sebbene non strutturata all'interno dell'associaIOne criminale, trovava una propria logica e una sua giustificaIOne nella pianificaIOne del territorio di Scafati operata dal sodaliIO diretto da DI LO e RT. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivaIOne della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivaIOnale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiteraIOne di 3 condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, n.34154 del 24/04/2018 Ruggerini, Rv.273674.01; Sez.2, n.6593 del 25/01/2022, Mungiuerra, Rv.282767). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudiIO non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutaIOne prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (scrutinabile anche mediante l'apprezzamento delle modalità esecutive del fatto per cui si procede e dei precedenti penali pure presenti che denotano recidiva). Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (aIOne delittuosa condotta, contesto criminoso in cui il ricorrente operava, precedenti penali in materia di armi, rapina e furto), costituiscono espressione della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivaIOne criminosa. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di somma alla cassa delle ammende, che si indica in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio in data 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il NT,
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni della difesa del ricorrente, la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38475 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funIOne di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avverso la ordinanza custodiale emessa dal GIP di Salerno nei confronti di LI VA in relaIOne a fattispecie di concorso nella detenIOne di sostanza stupefacente, (contestata ai capi 28 e 35 della contestaIOne provvisoria). Confermava la gravità indiziaria in relaIOne alla prospettaIOne accusatoria sulla base di intercettaIOni ambientali che riguardavano la posiIOne del correo DI AT PP, il quale ammetteva, nel corso di una interlocuIOne, Lsrom:IftChet di avere avuto una pregressa collaboraIOne con il Generali (soprannominato OR La Bionda)ii; (éld'el t E 114 tuttora correvano dei rapporti tra i due qK una prospettiva della vendita di sostanza stupefacente all'interno dello stabile condominiale in cui entrambi abitavano e che comunque, nell'ambito di una specifica intercettaIOne (in data 6 maggio 2022), il DI AT ammetteva di avere confeIOnato con il LI singole dosi di sostanza stupefacente al fine della rivendita. Il collegamento con ambienti criminali maggiormente strutturati, cui peraltro si riferiva lo stesso DI AT, era accreditato da un contatto del LI con utenza in uso a RT NI, ritenuto capo e organizzatore di uno dei sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Scafati. Tale circostanza, in uno con i precedenti criminali del reo e con le circostanze del reato da cui emergeva una risalente attività di spaccio da parte del prevenuto, in un assetto di distribuIOne dei luoghi di spaccio che non poteva non essere riconosciuto e accettato dai vertici dell'associaIOne criminosa, giustificava il riconoscimento di esigenze cautelari concrete e attuali, stante il pericolo di reiteraIOne di condotte criminose della stessa specie e rendeva adeguata la misura cautelare domiciliare. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassaIOne la difesa di LI VA. Con una prima articolaIOne lamenta assenza di motivaIOne in ordine al contenuto della condotta concorsuale ascritta al ricorrente, assumendo che dal contesto investigativo non emergeva che il LI svolgesse, nell'attualità, una stabile attività di cessione dello stupefacente, in quanto le dichiaraIOni etero accusatorie del DI AT erano riferibili al passato, residuando il riferimento individualizzante ad una occasionale preparaIOne dello stupefacente con suddivisione in dosi nel 1 corso della intercettaIOne del 6 Maggio 2022, ma nessun carattere di stabilità e di reiteraIOne era ravvisabile in tale riconoscimento, di dubbia valenza indiziaria, in quanto proveniente da soggetto che manifestava rancore e astio nei confronti del ricorrente. Con una seconda articolaIOne lamenta l'assenza di esigenze cautelari e difetto di motivaIOne sul punto nella parte della motivaIOne in cui i giudici del riesame avevano collegato la cautela ad una inesistente attività criminosa protrattasi per oltre sei mesi, a fronte di un isolato e unico episodio criminoso e richiamando un contesto criminoso di riferimento di cui non ricorreva alcun concreto elemento indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnaIOne delle misure cautelari personali, il ricorso per cassaIOne è ammissibile soltanto se denuncia la violaIOne di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivaIOne del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruIOne dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutaIOne delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relaIOne alla peculiare natura del giudiIO di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivaIOne riguardante la valutaIOne degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutaIOne degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentaIOni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 2 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudiIO di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria, risulta coerente con le risultanze investigative e processuali e, in particolare, alla stregua del materiale captativo, dal contenuto univoco, riscontrato dalle dichiaraIOni etero accusatorie del co-indagato DI AT PP, dalle quali emerge che non solo DI AT e LI erano coinvolti in una occasionale attività di preparaIOne dello stupefacente nel maggio 2022, ma nelle interlocuIOni telefoniche registrate nei mesi tra marzo e maggio molti erano i riferimenti ad una attività di spaccio condotta dal LI, in modo esclusivo, presso la sua abitaIOne, il quale precludeva al DI AT di esercitare una analoga attività di spaccio all'interno dello stesso stabile in cui entrambi abitavano in Scafati tanto che, quando il DI AT si era messo anche lui a spacciare nell'area condominiale, il LI era andato a lamentarsi dallo IO OR (Di AO VA) che era intervenuto per dirimere il contrasto (pag.137 e 158 ordinanza dispositiva). Peraltro la regolamentaIOne delle aree di spaccio all'interno del comune di Scafati da parte dell'organizzaIOne criminosa diretta da RT NI e da DI LO VA non aveva impedito ai due indagati (DI AT e LI) di collaborare saltuariamente nella preparaIOne dello stupefacente (intercettaIOne del 6 maggio 2022), nonostante tale collaboraIOne si inserisse nella più articolata e vasta attività di commercializzaIOne dello stupefacente operata dal LI, il quale pure manteneva con il RT relaIOni significative. La motivaIOne dell'ordinanza risulta pertanto priva di travisamenti e di illogicità manifeste e il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria. 3. Quanto poi alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ravvisato la ricorrenza di esigenze cautelari che giustificavano la misura domiciliare, in ragione delle modalità esecutive dei reati contestati che attribuivano al LI una costante e organizzata attività di spaccio la quale, sebbene non strutturata all'interno dell'associaIOne criminale, trovava una propria logica e una sua giustificaIOne nella pianificaIOne del territorio di Scafati operata dal sodaliIO diretto da DI LO e RT. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivaIOne della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivaIOnale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiteraIOne di 3 condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, n.34154 del 24/04/2018 Ruggerini, Rv.273674.01; Sez.2, n.6593 del 25/01/2022, Mungiuerra, Rv.282767). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudiIO non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutaIOne prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (scrutinabile anche mediante l'apprezzamento delle modalità esecutive del fatto per cui si procede e dei precedenti penali pure presenti che denotano recidiva). Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (aIOne delittuosa condotta, contesto criminoso in cui il ricorrente operava, precedenti penali in materia di armi, rapina e furto), costituiscono espressione della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivaIOne criminosa. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di somma alla cassa delle ammende, che si indica in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio in data 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il NT,