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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15561/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DARIO DE Parte_1
VINCENTIS
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE - CONTUMACE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso;
la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.11.2023 la Signora
[...]
, cittadina della REPUBBLICA DOMINICANA, nata a [...] Parte_1 il 20.09.1978, impugnava il provvedimento del Questore di Ravenna emesso in data non leggibile, notificato il 27.10.2023, con il quale le veniva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c. TUI, nel quale era stato richiesto venisse convertito il premesso di soggiorno per turismo, dichiarando la sua domanda irricevibile. Nel provvedimento della Questura si legge che la proposta istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di turismo a motivi familiari veniva ritenuta presentata in modalità non conforme, ovvero attraverso il canale Poste Italiane anziché il servizio "Prenota Facile", veniva comunque dichiarata irricevibile per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/98, in quanto la richiedente non aveva dimostrato di essere a carico della madre, il cui reddito veniva peraltro valutato inferiore al minimo richiesto dalla normativa, e non essendo stata fornita documentazione relativa alla conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, affermando di essere giunta in
Italia in data 11.07.2023 con visto turistico, evidenziando la necessità della propria madre, lungo- soggiornante titolare di relativo permesso con validità illimitata, di ricevere assistenza a causa della sua età e delle patologie che l'avevano colpita, precisando che viveva con la madre presso sua nipote, insieme al compagno della stessa ed al loro figlio in alloggio idoneo.
Con decreto del 5.12.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come confermato con provvedimento del 21.03.2024.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 4.02.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, la ricorrente dichiarava:
“Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi, essendo arrivata nel luglio 2013. Vengo dalla Repubblica
Dominicana.
Ho 46 anni di età.
Sono sposata ed ho 2 figli, maggiorenni. La figlia femmina lavora. Il figlio maschio è ancora studente.
I miei figli vivono nella Repubblica Dominicana insieme al mio secondo marito. Sono in contatto con
i miei familiari.
Io vivo a insieme a mia madre, , ed a mia zia . CP_1 Persona_1 Persona_2
Viviamo nell'appartamento che i miei zii conducono in locazione.
Io non posso rientrare nel mio Paese in quanto ho paura che l'amante del mio primo marito, che ho scoperto mentre era insieme a quest'ultimo, possa farmi del male, visto che mi sta cercando: me lo riferiscono i miei familiari. Io, dopo aver scoperto mio marito insieme all'amante, con le mie mani ho strappato l'orecchio a quest'ultima.
Giunta in Italia e rimanendo a stretto contatto con mia madre mi sono resa conto che lei aveva bisogno di assistenza. E dunque ho avanzato la relativa richiesta di ricongiungimento.
Lavoro come parrucchiera ed estetista a domicilio, in nero.
Devo dire, infatti, che nonostante la decisione temporanea favorevole, non mi hanno ancora rilasciato il codice fiscale e dunque non posso essere assunta. Mia zia mi ha promesso che appena avrò i documenti mi assumerà con regolare contratto Per_2 nel suo salone di parrucchiera.
Appena avrò i documenti mi iscriverò alla scuola di lingua italiana, la cui sede è proprio vicino casa, per frequentare i corsi.
Assisto quotidianamente mia madre, anche accompagnandola al bagno, preparando i pasti, accompagnandola dal dottore, preparando le iniezioni di insulina. Quando io sono fuori casa per lavoro, sono mia zia o mio cugino ad occuparsi di mia madre.
Mia zia e mio cugino sono cittadini italiani. Mia madre e mio zio sono titolari di permesso di soggiorno.
Come può notarsi parlo sufficientemente la lingua italiana.
In salute posso dire di star bene”.
All'udienza del 5.11.2025, celebrata ex art. 281 sexies c.p.c., il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta ed insistendo per l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso, confermando – altresì – quanto già dedotto all'udienza del 30.04.2025, precisava che l'immobile dove vive la ricorrente con la madre aveva ottenuto l'idoneità alloggiativa come da documentazione in atti, la ricorrente lavora non in regola perché il suo permesso di soggiorno provvisorio è privo del codice fiscale, ma appena possibile la zia la assumerà subito come lavorante nel suo salone di parrucchiera, la ricorrente sta imparando la lingua italiana frequentando appositi corsi ed ha qui in Italia oltre alla madre convivente anche la zia con la sua famiglia.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna, notificato il 27.10.2023, con il quale era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c.
TUI, dichiarando la domanda proposta in data 25.07.2023 irricevibile.
Avuto riguardo alla domanda formulata in via principale dalla ricorrente, occorre rilevare che l'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 dispone che «il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29» mentre a norma dell'art. 29, comma 1, lett.c), D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricongiungimento è concedibile ai «figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale».
Ancora, a norma dell'art. 29, terzo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato altresì «Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. …; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. … Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente».
Deve dunque procedersi all'accertamento della presenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari nei limiti dei motivi posti dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento di diniego, che ha rifiutato il rilascio per l'assenza dei prescritti presupposti (Cass. civ., sez. I, 18.04.2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”).
Oggetto dell'odierno sindacato giurisdizionale è dunque rappresentato esclusivamente dalle ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego, corrispondenti – nel caso di specie – alla eccepita mancata dimostrazione in relazione alla ricorrente di essere a carico della madre, il cui reddito è stato valutato inferiore al minimo richiesto dalla normativa, ed alla contestata mancata dimostrazione della conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e di abitabilità.
Alla luce della istruzione svolta l'alloggio della madre della ricorrente risulta idoneo;
in ogni caso tale requisito di per sé solo non è sufficiente - se rimane l'unico soddisfatto - a fondare l'accoglimento della domanda principale di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c. TUI.
Quanto alle condizioni di salute della ricorrente, all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione versata in atti non può ricavarsi alcuna prova circa la invalidità totale indicata dalla suddetta norma come condizione di salute necessaria affinché la stessa, figlia maggiorenne di Persona_3
, regolarmente soggiornante in Italia in virtù di permesso con validità illimitata (cfr. permesso
[...] di soggiorno per lungo soggiornanti della madre della ricorrente – doc. 5 allegato al ricorso), possa ritenersi a carico di quest'ultima e legittimamente vantare il diritto di ricongiungersi alla madre.
Né rileva, ai fini del decidere, lo stato di salute, per come documentato, della madre della ricorrente, alla quale sono ricondotte varie patologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, discopatia, da richiedere l'assistenza di familiari (cfr. certificato medico del 22.02.2024 – doc. 2 allegato a nota dep. il 19.03.2024).
Anche riguardo al reddito della madre della ricorrente non è emersa in atti dimostrazione della disponibilità di un reddito idoneo, alla luce del parametro normativo consistente nel minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere, se solo si considera che la madre stessa – oggi settantanovenne – è pensionata, dopo aver lavorato per molti anni (cfr. estratto conto
Inps – doc. 1 allegato a nota dep. il 19.03.2024).
Come detto, l'ulteriore presupposto formale richiesto dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno oggetto del caso di specie, costituito dalla conformità dell'alloggio ai requisiti igienico- sanitari, e dall'idoneità abitativa, pur integrato alla luce della documentazione allegata (cfr. attestato di idoneità alloggiativa del 5.02.224 – doc. 3 allegato a nota dep. il 19.03.2024), da solo non è sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla legge affinché possa riconoscersi un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c. TUI.
Pertanto, in mancanza di prova dei presupposti formali per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 29, co. 1, lett.c), D.L.vo 286/98, la domanda della ricorrente volta ad ottenere tale permesso di soggiorno non può essere accolta.
Venendo invece alla domanda di protezione complementare, come noto nel 2020 il legislatore è intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Com'è altresì noto, con il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, i periodi terzo e quarto del comma 1.1. dell'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 sono stati abrogati.
Lo stesso il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 prevede quindi all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente sia arrivata in Italia non prima dell'11.07.2023, come si evince dal visto rilasciato (cfr. doc. 3 allegato a memoria di costituzione del ), da ciò CP_1 ricavandosi che la domanda di permesso di soggiorno ex art. 29, comma 1, lett.c) D.L.vo 25 luglio
1998 n. 286 veniva presentata dalla stessa dopo l'11 marzo 2023 e veniva formalizzata in data
25.07.2023, come risulta dal provvedimento impugnato.
Dovendosi applicare, dunque, l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nella formulazione attuale, va osservato quanto segue.
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit..
La disciplina attuale di ci all'art. 19 cit. contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020.
È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.
Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario
«rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni Unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza
n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent.
n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6
D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato dal radicamento di parte importante del nucleo familiare nel tessuto socioeconomico di riferimento (cfr. certificati di nascita e parentela;
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti della madre della ricorrente;
certificato di stato di famiglia della nipote che ospita madre e figlia – docc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la ricorrente vive in un appartamento in Massa
RD (RA), insieme a sua madre, a sua zia ed alla famiglia di quest'ultima, nella disponibilità della stessa in forza di un contratto di locazione (cfr. attestato idoneità alloggio – doc. 2 allegato a nota dep. il 30.10.2025), parla la lingua italiana (cfr. verbale udienza del 4.02.2025; attestati frequenza corso di lingua italiana – doc. 4 allegato a nota dep. il 30.10.2025). La ricorrente ha inoltre fornito dimostrazione della riconosciuta sua capacità lavorativa, producendo dichiarazione di immediato impegno da parte della zia ad assumerla con contratto a tempo indeterminato come lavorante nel suo salone di parrucchiera (cfr. doc. 4 allegato a nota dep. il
19.03.2024). peraltro, con riferimento all'aspetto lavorativo la ricorrente ha posto in evidenza come il mancato reperimento di un impiego fosse dovuto al difetto di apposizione del Codice fiscale sul permesso di soggiorno (cfr. verbale di udienza del 30.04.2025).
La valutazione complessiva di tali elementi consente di affermare che la ricorrente ha stabilito in
Italia ormai da anni il proprio centro di interessi, intraprendendo un progetto di vita a lungo termine.
L'eventuale allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una lesione del diritto alla vita privata e familiare, come tutelato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in considerazione della presenza di parte rilevante del suo nucleo familiare in Italia e della raggiunta stabilità nel tessuto sociale italiano.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possano assumere rilievo dirimente i rapporti in essere con i figli, ormai maggiorenni, ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita capacità lavorativa della ricorrente, con favorevole prognosi di capacità reddituale, la buona rete di relazioni familiari e sociali da ella costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che le consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non
è consentita in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte della ricorrente (cfr. certificato del Casellario giudiziale - doc. 3 allegato a nota dep. il 30.04.2025).
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente Signora il diritto alla Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale, della durata di due anni, rinnovabile.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale in data
7.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15561/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DARIO DE Parte_1
VINCENTIS
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE - CONTUMACE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso;
la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.11.2023 la Signora
[...]
, cittadina della REPUBBLICA DOMINICANA, nata a [...] Parte_1 il 20.09.1978, impugnava il provvedimento del Questore di Ravenna emesso in data non leggibile, notificato il 27.10.2023, con il quale le veniva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c. TUI, nel quale era stato richiesto venisse convertito il premesso di soggiorno per turismo, dichiarando la sua domanda irricevibile. Nel provvedimento della Questura si legge che la proposta istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di turismo a motivi familiari veniva ritenuta presentata in modalità non conforme, ovvero attraverso il canale Poste Italiane anziché il servizio "Prenota Facile", veniva comunque dichiarata irricevibile per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 286/98, in quanto la richiedente non aveva dimostrato di essere a carico della madre, il cui reddito veniva peraltro valutato inferiore al minimo richiesto dalla normativa, e non essendo stata fornita documentazione relativa alla conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, affermando di essere giunta in
Italia in data 11.07.2023 con visto turistico, evidenziando la necessità della propria madre, lungo- soggiornante titolare di relativo permesso con validità illimitata, di ricevere assistenza a causa della sua età e delle patologie che l'avevano colpita, precisando che viveva con la madre presso sua nipote, insieme al compagno della stessa ed al loro figlio in alloggio idoneo.
Con decreto del 5.12.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come confermato con provvedimento del 21.03.2024.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 4.02.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, la ricorrente dichiarava:
“Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi, essendo arrivata nel luglio 2013. Vengo dalla Repubblica
Dominicana.
Ho 46 anni di età.
Sono sposata ed ho 2 figli, maggiorenni. La figlia femmina lavora. Il figlio maschio è ancora studente.
I miei figli vivono nella Repubblica Dominicana insieme al mio secondo marito. Sono in contatto con
i miei familiari.
Io vivo a insieme a mia madre, , ed a mia zia . CP_1 Persona_1 Persona_2
Viviamo nell'appartamento che i miei zii conducono in locazione.
Io non posso rientrare nel mio Paese in quanto ho paura che l'amante del mio primo marito, che ho scoperto mentre era insieme a quest'ultimo, possa farmi del male, visto che mi sta cercando: me lo riferiscono i miei familiari. Io, dopo aver scoperto mio marito insieme all'amante, con le mie mani ho strappato l'orecchio a quest'ultima.
Giunta in Italia e rimanendo a stretto contatto con mia madre mi sono resa conto che lei aveva bisogno di assistenza. E dunque ho avanzato la relativa richiesta di ricongiungimento.
Lavoro come parrucchiera ed estetista a domicilio, in nero.
Devo dire, infatti, che nonostante la decisione temporanea favorevole, non mi hanno ancora rilasciato il codice fiscale e dunque non posso essere assunta. Mia zia mi ha promesso che appena avrò i documenti mi assumerà con regolare contratto Per_2 nel suo salone di parrucchiera.
Appena avrò i documenti mi iscriverò alla scuola di lingua italiana, la cui sede è proprio vicino casa, per frequentare i corsi.
Assisto quotidianamente mia madre, anche accompagnandola al bagno, preparando i pasti, accompagnandola dal dottore, preparando le iniezioni di insulina. Quando io sono fuori casa per lavoro, sono mia zia o mio cugino ad occuparsi di mia madre.
Mia zia e mio cugino sono cittadini italiani. Mia madre e mio zio sono titolari di permesso di soggiorno.
Come può notarsi parlo sufficientemente la lingua italiana.
In salute posso dire di star bene”.
All'udienza del 5.11.2025, celebrata ex art. 281 sexies c.p.c., il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta ed insistendo per l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso, confermando – altresì – quanto già dedotto all'udienza del 30.04.2025, precisava che l'immobile dove vive la ricorrente con la madre aveva ottenuto l'idoneità alloggiativa come da documentazione in atti, la ricorrente lavora non in regola perché il suo permesso di soggiorno provvisorio è privo del codice fiscale, ma appena possibile la zia la assumerà subito come lavorante nel suo salone di parrucchiera, la ricorrente sta imparando la lingua italiana frequentando appositi corsi ed ha qui in Italia oltre alla madre convivente anche la zia con la sua famiglia.
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Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna, notificato il 27.10.2023, con il quale era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c.
TUI, dichiarando la domanda proposta in data 25.07.2023 irricevibile.
Avuto riguardo alla domanda formulata in via principale dalla ricorrente, occorre rilevare che l'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 dispone che «il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29» mentre a norma dell'art. 29, comma 1, lett.c), D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricongiungimento è concedibile ai «figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale».
Ancora, a norma dell'art. 29, terzo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato altresì «Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. …; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. … Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente».
Deve dunque procedersi all'accertamento della presenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari nei limiti dei motivi posti dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento di diniego, che ha rifiutato il rilascio per l'assenza dei prescritti presupposti (Cass. civ., sez. I, 18.04.2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”).
Oggetto dell'odierno sindacato giurisdizionale è dunque rappresentato esclusivamente dalle ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego, corrispondenti – nel caso di specie – alla eccepita mancata dimostrazione in relazione alla ricorrente di essere a carico della madre, il cui reddito è stato valutato inferiore al minimo richiesto dalla normativa, ed alla contestata mancata dimostrazione della conformità dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e di abitabilità.
Alla luce della istruzione svolta l'alloggio della madre della ricorrente risulta idoneo;
in ogni caso tale requisito di per sé solo non è sufficiente - se rimane l'unico soddisfatto - a fondare l'accoglimento della domanda principale di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c. TUI.
Quanto alle condizioni di salute della ricorrente, all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione versata in atti non può ricavarsi alcuna prova circa la invalidità totale indicata dalla suddetta norma come condizione di salute necessaria affinché la stessa, figlia maggiorenne di Persona_3
, regolarmente soggiornante in Italia in virtù di permesso con validità illimitata (cfr. permesso
[...] di soggiorno per lungo soggiornanti della madre della ricorrente – doc. 5 allegato al ricorso), possa ritenersi a carico di quest'ultima e legittimamente vantare il diritto di ricongiungersi alla madre.
Né rileva, ai fini del decidere, lo stato di salute, per come documentato, della madre della ricorrente, alla quale sono ricondotte varie patologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, discopatia, da richiedere l'assistenza di familiari (cfr. certificato medico del 22.02.2024 – doc. 2 allegato a nota dep. il 19.03.2024).
Anche riguardo al reddito della madre della ricorrente non è emersa in atti dimostrazione della disponibilità di un reddito idoneo, alla luce del parametro normativo consistente nel minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere, se solo si considera che la madre stessa – oggi settantanovenne – è pensionata, dopo aver lavorato per molti anni (cfr. estratto conto
Inps – doc. 1 allegato a nota dep. il 19.03.2024).
Come detto, l'ulteriore presupposto formale richiesto dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno oggetto del caso di specie, costituito dalla conformità dell'alloggio ai requisiti igienico- sanitari, e dall'idoneità abitativa, pur integrato alla luce della documentazione allegata (cfr. attestato di idoneità alloggiativa del 5.02.224 – doc. 3 allegato a nota dep. il 19.03.2024), da solo non è sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla legge affinché possa riconoscersi un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.29, comma 1, lett. c. TUI.
Pertanto, in mancanza di prova dei presupposti formali per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 29, co. 1, lett.c), D.L.vo 286/98, la domanda della ricorrente volta ad ottenere tale permesso di soggiorno non può essere accolta.
Venendo invece alla domanda di protezione complementare, come noto nel 2020 il legislatore è intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L.
137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Com'è altresì noto, con il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, i periodi terzo e quarto del comma 1.1. dell'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 sono stati abrogati.
Lo stesso il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 prevede quindi all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente sia arrivata in Italia non prima dell'11.07.2023, come si evince dal visto rilasciato (cfr. doc. 3 allegato a memoria di costituzione del ), da ciò CP_1 ricavandosi che la domanda di permesso di soggiorno ex art. 29, comma 1, lett.c) D.L.vo 25 luglio
1998 n. 286 veniva presentata dalla stessa dopo l'11 marzo 2023 e veniva formalizzata in data
25.07.2023, come risulta dal provvedimento impugnato.
Dovendosi applicare, dunque, l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nella formulazione attuale, va osservato quanto segue.
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit..
La disciplina attuale di ci all'art. 19 cit. contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento
o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020.
È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.
Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario
«rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni Unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza
n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent.
n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della
Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della
Costituzione.
Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6
D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato dal radicamento di parte importante del nucleo familiare nel tessuto socioeconomico di riferimento (cfr. certificati di nascita e parentela;
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti della madre della ricorrente;
certificato di stato di famiglia della nipote che ospita madre e figlia – docc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la ricorrente vive in un appartamento in Massa
RD (RA), insieme a sua madre, a sua zia ed alla famiglia di quest'ultima, nella disponibilità della stessa in forza di un contratto di locazione (cfr. attestato idoneità alloggio – doc. 2 allegato a nota dep. il 30.10.2025), parla la lingua italiana (cfr. verbale udienza del 4.02.2025; attestati frequenza corso di lingua italiana – doc. 4 allegato a nota dep. il 30.10.2025). La ricorrente ha inoltre fornito dimostrazione della riconosciuta sua capacità lavorativa, producendo dichiarazione di immediato impegno da parte della zia ad assumerla con contratto a tempo indeterminato come lavorante nel suo salone di parrucchiera (cfr. doc. 4 allegato a nota dep. il
19.03.2024). peraltro, con riferimento all'aspetto lavorativo la ricorrente ha posto in evidenza come il mancato reperimento di un impiego fosse dovuto al difetto di apposizione del Codice fiscale sul permesso di soggiorno (cfr. verbale di udienza del 30.04.2025).
La valutazione complessiva di tali elementi consente di affermare che la ricorrente ha stabilito in
Italia ormai da anni il proprio centro di interessi, intraprendendo un progetto di vita a lungo termine.
L'eventuale allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una lesione del diritto alla vita privata e familiare, come tutelato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in considerazione della presenza di parte rilevante del suo nucleo familiare in Italia e della raggiunta stabilità nel tessuto sociale italiano.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possano assumere rilievo dirimente i rapporti in essere con i figli, ormai maggiorenni, ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita capacità lavorativa della ricorrente, con favorevole prognosi di capacità reddituale, la buona rete di relazioni familiari e sociali da ella costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che le consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non
è consentita in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte della ricorrente (cfr. certificato del Casellario giudiziale - doc. 3 allegato a nota dep. il 30.04.2025).
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente Signora il diritto alla Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale, della durata di due anni, rinnovabile.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale in data
7.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso