Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2026, proposto da
Regina Mandara, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione
a - del provvedimento prot. n. 18795 del 17.11.2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano:
- ha respinto l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, depositata dalla ricorrente in data 15.12.2008 (prot. n. 16706);
- ha disposto la "riviviscenza dell'ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 78 del 11/09/2008 per opere abusive giusto prot. 12203";
b - dell'ordinanza di demolizione n. 78 del 11.09.2008;
c - ove e per quanto occorra, del parere contrario reso dalla Soprintendenza in data 30.09.2025 (prot. n. 002364331), atto richiamato nel provvedimento sub a);
d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 19369 del 08.08.2025, con la quale la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi; atto richiamato nel provvedimento sub a);
e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha confermato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, già anticipata con memoria depositata in giudizio il 26 gennaio 2026;
Considerato che “ in assenza di repliche e/o di diverse richieste ex adverso, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4029);
Ritenuto che il ricorso vada pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AC, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NN IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IT | AL AC |
IL SEGRETARIO