Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00926/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Viscardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA2023”, pubblicata sul Sito Internet del Comune di San Giorgio a Cremano il 3 febbraio 2025 dalla quale risulta che il minore -OMISSIS- identificato col numero di protocollo della domanda -OMISSIS- è stato ammesso ma non finanziabile;
-della determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RGC n. -OMISSIS- del-OMISSIS- Det.Set. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- CG avente ad oggetto “FNA 2023 Programma regionale di Assegni di Cura- Approvazione Graduatoria Ammessi al Beneficio;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria comunque lesivi dei diritti e interessi del minore ricorrente compresi quelli inerenti l’attività istruttoria;
- dell’avviso pubblico dell’Ambito Territoriale 28 avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura ex DGR 70/2024 – FNA 2022-2024 annualità 2023”;
- del provvedimento col quale a partire da febbraio 2025 è stata interrotta l’erogazione dell’assegno di cura al minore;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e/degli interessi del minore, ivi incluso per quanto di ragione la MD C, Prt.G. -OMISSIS- trasmessa a mezzo PEC dal Comune di San Giorgio in data -OMISSIS-;
nonché di ogni eventuale atto di valutazione della posizione del minore mai comunicato e/o notificato;
e per l’accertamento
del diritto di -OMISSIS- ad essere reinserito - anche in via cautelare – nella graduatoria in questione come “ammesso e finanziabile” e, quindi, del diritto a continuare a percepire l’assegno di cura senza soluzione di continuità, in quanto soggetto con disabilità gravissima (autismo di livello 3 secondo il DSM5), non autosufficiente, privo di una rete familiare e sociale di supporto e già percettore dal 2019 dell’assegno di cura, individuato in sede di UVI quale “unica” prestazione assistenziale sociale appropriata per soddisfare le complesse necessità del minore e sostenere il caregiver nel carico di cure;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, a reintegrare - anche in via cautelare - il ricorrente in graduatoria come “ammesso e finanziabile” e a continuare a corrispondergli l’assegno di cura senza soluzione di continuità, in quanto disabile gravissimo e privo di una rete familiare e sociale di supporto, nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute o, in subordine, da determinarsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI LM nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato in data 1° aprile 2025 e depositato il successivo 2 aprile 2025, la signora AS -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della graduatoria definitiva degli ammessi al “ Programma regionale assegni di cura FNA 2023 ” pubblicata sul sito del Comune di San Giorgio a Cremano il 3 febbraio 2025 dalla quale risulta che il minore, identificato col numero di protocollo della domanda di finanziamento (n. -OMISSIS-), è stato ammesso ma non finanziabile.
2. Parte ricorrente ha esteso l’impugnazione al presupposto Avviso pubblico, nonché, partitamente, alla scheda MD C, che si assume non correttamente formulata e comunque non valutata in sede di graduazione della posizione dei richiedenti l’assegno di cura oggetto di causa.
3. Premesso in fatto che il minore è affetto da disabilità gravissima (autismo di livello 3 secondo il DSM5) privo di ogni altra forma di assistenza e già percettore dal 2019 dell’assegno di cura (individuato, peraltro, in sede di UVI quale “unica” prestazione assistenziale sociale appropriata per soddisfare le complesse necessità del minore e sostenere il caregiver nel carico di cure), ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
I.VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione del Piano Nazionale per la Non autosufficienza triennio 2022-2024; Violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022_2024). ECCESSO DI POTERE. Difetto di istruttoria e motivazione. Ingiustizia manifesta.
II. Violazione e falsa applicazione dell’allegato B DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA. Violazione del principio di continuità assistenziale. Violazione e falsa applicazione della L. 104/92.
III. Difetto di istruttoria.
IV. domanda di risarcimento del danno subito dal minore direttamente connesso all’attività illegittima della PA, che lo ha privato di una risorsa socio-assistenziale fondamentale per il suo benessere, appositamente prevista per favorire la permanenza a domicilio delle persone.
4. In sintesi, dopo un iniziale excursus sulla disciplina nazionale e regionale di riferimento, lamenta che in sede di redazione della graduatoria dei soggetti ammessi e ritenuti finanziabili a mezzo dell’assegno di cura, sarebbe stata omessa, in violazione della delibera di G.R.C. n. 70/2024 (recante approvazione del “Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024 e parte integrante del V Piano Sociale Regionale 2022-2024), l’applicazione del criterio di preferenza integrato ISEE-condizione sociale e assistenziale del richiedente di cui alla scheda MD C. Ciò avrebbe comportato un’ingiusta penalizzazione del minore, il quale, pur versando in condizioni di disabilità gravissima, non autosufficienza e assoluta fragilità sociale, sarebbe stato escluso dal beneficio in forza di un mero automatismo legato all’indicatore economico, che invece avrebbe dovuto essere bilanciato attraverso una valutazione complessiva del bisogno assistenziale. Di poi, ritenendo non sottoponibili a rivalutazione i soggetti con disabilità gravissima, deduce, invocando i principi dell’affidamento e della spesa storica, il diritto del minore all’attribuzione dell’assegno di cura in quanto già assegnatario in precedenza della medesima agevolazione. Contesta, infine, la formulazione della scheda MD, e, comunque, che il punteggio sociale (Psoc), necessario per la quantificazione del “disagio sociale” (quale criterio concorrente l’indicatore economico) non sarebbe stato né determinato né considerato.
5. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione civica intimata e la controinteressata SO AZ insistendo per la reiezione del ricorso.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata l’udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a., onerando il Comune resistente del deposito di dettagliata relazione di chiarimenti circa l’effettiva applicazione, in sede di formazione della anzidetta graduatoria e per ciascun soggetto ammesso alla stessa, dei criteri di valutazione delle domande preventivamente fissati dalla Regione Campania.
7. Con la medesima ordinanza si è autorizzata la parte ricorrente all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
8. Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
9. Visti gli adempimenti istruttori (cfr. deposito del Comune del 10 giugno 2025) ed accertata l’avvenuta integrazione del contraddittorio, la causa all’udienza del 16 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di irricevibilità dell’impugnativa degli atti presupposti della graduatoria gravata (rispettivamente la delibera di GRC n.70/2024 e l’avviso pubblico) e la scheda MD C relativa al minore sul quale la ricorrente esercita la responsabilità genitoriale. Da un lato, invero, in ricorso si predica l’illegittima applicazione, in sede di redazione dell’avversata graduatoria, delle prescrizioni regionali giuntali; dall’altro, all’evidenza, le prescrizioni dell’Avviso pubblico, sono divenute potenzialmente lesive (il che è comunque da escludere per quanto si dirà nel prosieguo) solo a seguito della redazione della graduatoria allorquando il minore è stato inserito nella stessa quale soggetto ammesso ma non finanziabile stante la prevalenza riconosciuta dal Comune all’ISEE familiare. Infine la scheda MD C compilata per il minore risulta espressamente impugnata ed oggetto di puntuali censure.
11. Ancora in via preliminare occorre evidenziare che il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
12. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: " L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ".
13. L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili o, specificamente, con disturbi dello spettro autistico.
14. Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
15. La delibera di GRC 70/2024, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente proprio i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
16. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
17. Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
18. Sono pertanto infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula l’obbligo a carico del Comune di inserimento automatico del minore tra i beneficiari in quanto affetto da autismo di livello 3 e quindi disabile gravissimo e già beneficiario dell’assegno di cura.
19. Di converso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le singole graduatorie (predisposte in relazione alle annualità di fruizione) sono autonome; se a ciò si aggiungono le risorse limitate da distribuire, può escludersi in radice che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica, come invece, dedotto erroneamente da parte ricorrente.
20. Non è meritevole di condivisione, invero, la diversa tesi sostenuta da parte ricorrente che si fonda sulla disposizione contenuta nell’allegato B della d.G.R.C n. 70/2024 secondo cui “ Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario ”.
21. L’anzidetta prescrizione, a ben vedere, si riferisce esclusivamente agli obblighi posti a carico dei Comuni e dei Consorzi per accedere e quantificare annualmente le risorse necessarie, e, quindi, essendo finalizzata partitamente alla predisposizione annuale dei progetti d’Ambito, verosimilmente -e del tutto ragionevolmente - devono fare riferimento alla spesa storica con finalità di programmazione generale.
22. Il che, pertanto, non esclude la valutazione annuale delle domande dei singoli ancorché già beneficiari per le annualità precedenti e delle nuove istanze sulla base delle risorse effettivamente assegnate dalla Regione.
23. Ciò premesso, sono fondate le censure con le quali la parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni della delibera di GRC n. 70/2024 laddove, nell’indicare i criteri di priorità di ammissione al programma, stabilisce espressamente che “ è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso) ( art. 6, allegato B della delibera di GRC n. 70/2024).
24. Nel definire i criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse la Regione ha, dunque, in sede di assegnazione delle agevolazioni oggetto di causa, dato innanzi tutto la priorità, rispetto alla condizione di disabilità grave, alla condizione di disabilità gravissima, da individuarsi attraverso la valutazione sociosanitaria operata dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).
25. Nell’ambito, poi, dei soggetti affetti da disabilità gravissima l’atto giuntale prevede che al fine di graduare le richieste, debbano essere considerate “le condizioni sociali ed economiche svantaggiate” della persona interessata da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso.
26. Ora, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre in sede di assegnazione la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali svantaggiate che delle condizioni economiche svantaggiate in conformità alla ratio dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.
27. Analogamente l’Avviso pubblico prevede comunque che “ è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso). Pertanto, nei limiti delle risorse disponibili sarà redatta graduatoria dei disabili gravissimi ammessi al beneficio in ordine di ISEE 2024 e, nel caso siano disponibili ulteriori risorse, dei disabili gravi in ordine di ISEE 2024 ”.
28. Viceversa, come contestato da parte ricorrente, il Comune ha ammesso alla graduatoria i disabili gravissimi e selezionato i beneficiari dell’assegno di cura esclusivamente sulla base dell’ISEE, ancorché anche l’Avviso predisposto dall’Amministrazione prevedesse comunque la valutazione preliminare dello stato di bisogno sociale.
29. Nonostante la prospettazione della difesa comunale (secondo cui la graduatoria sarebbe stata elaborata secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai disabili gravissimi in sede UVI dalla scheda di valutazione sociale e quindi, a parità di punteggio, dando precedenza all’ISEE più basso), l’omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate in sede di redazione della graduatoria risulta confermata dalla relazione versata in atti dal Comune intimato in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio.
30. Il competente dirigente comunale, sul punto, invero, ha precisato che “ tutti i soggetti ammessi in graduatoria, incluso il caso di cui si tratta, sono accomunati dalla condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26/09/2016 e dalla presenza di bisogni sociosanitari complessi. In tale scenario di sostanziale parità di condizione primaria (la gravità della disabilità e la tipologia di bisogno), l’Amministrazione ha individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il criterio dirimente per stabilire l’ordine di accesso ai servizi come individuato dalla DGRC n. 70/24 e art.2 della L.328/2000.
La scelta dell'ISEE come criterio di priorità in contesti di parità di condizione di disabilità trova fondamento nella necessità di individuare un elemento oggettivo e verificabile che possa discriminare tra situazioni di bisogno potenzialmente sovrapponibili. L’ISEE, in quanto strumento di valutazione complessiva della situazione economica del nucleo familiare, mira a intercettare le situazioni di maggiore vulnerabilità economica, presumendo una maggiore necessità di supporto assistenziale in tali contesti”.
31. Peraltro, che il Comune abbia omesso di valutare anche la condizione di “svantaggio sociale” dei singoli istanti, limitandosi, in violazione della delibera n. 70/2024, ad utilizzare quale unico criterio discriminante l’ISEE, è dato che trova conferma ulteriore nella documentazione versata in atti dall’Amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria resa dalla Sezione.
32. Nell’ambito del fascicolo del singolo valutato, invero, risulta per lo più mancante la scheda C MD o SV che pertiene specificamente alla “valutazione sociale” ed è compilata dall’assistente sociale, mentre risulta presa in considerazione, per la singola domanda di assegno, la scheda D MD e SV che viene compilata dall’UVI (Unità Valutazione Integrata) dopo la scheda C e che ha la funzione di codificare, anche in ragione del grado di disabilità, la decisione prescrittiva (assistenziale sociosanitaria e/o sociale) (cfr. Allegato E della delibera G.R.C. n. 70/2024).
33. In tale ultima scheda, inoltre, pur dovendosi riportare alcuni punteggi riassuntivi delle schede precedenti, non risulta indicato il Punteggio PSOC (punteggio sociale), che viene attribuito in sede di redazione della scheda C in relazione alle condizioni effettive di assistenza del disabile (con riferimento ai parametri “ben assistito”, “parzialmente assistito” “non sufficientemente assistito”).
34. La palese violazione dei criteri di selezione degli ammessi al contributo come prescritti nella d.G.R.C 74/2024 conferma i deficit istruttori degli atti gravati contestati nel ricorso introduttivo.
35. La graduatoria impugnata, invero, fondandosi esclusivamente su di un parametro economico, è stata formulata senza tenere conto della situazione concreta del richiedente e del nucleo familiare, del carico assistenziale e dell’impegno del caregiver familiare, e, quindi, dell’effettiva necessità di supporto continuativo di norma garantito anche attraverso l’assegno di cura.
36. Quanto, poi, alla formulazione della scheda MD C del -OMISSIS- compilata in riferimento al minore IO -OMISSIS- ed oggetto di specifica impugnazione, il Collegio osserva, in linea generale, che la stessa, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, possa essere sindacata solo nel caso di errori di fatto e/o nei limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà.
37. Posto che non è sostenibile che il punteggio sociale non risulti ivi determinato dal momento che sulla scheda C risulta apposta una crocetta alla voce “ben assistito” che corrisponde a punti 1 (cfr. il punteggio riportato nelle schede D in atti), non è contestabile il punteggio attribuito per la voce “livello di stress” siccome quantificato sulla base di Items a cui la stessa madre caregiver, unico supporto del minore, ha risposto.
38. Viceversa, effettivamente, non sono indicate alla Sezione 6.5 della anzidetta scheda le ore in cui è assicurata l’assistenza del familiare, mentre nella Sezione 6.3 viene indicata la presenza di un educatore che la ricorrente, però, ha dichiarato di assicurare esclusivamente attraverso l’assegno di cura (cfr. la relazione finale dell’assistente sociale in calce alla scheda MD C).
39. Analogamente, appare affetta da contraddittorietà la valutazione concernente l’autonomia del minore: nella sezione 6.6 relativa alla “Autonomia della persona e capacità di supporto della rete”, il minore IO viene qualificato come autonomo in relazione all’alimentazione, all’uso del bagno, della toilette personale e del wc; nella scheda MD B, tuttavia, viene rappresentato come dipendente in tutte le attività di base e nella sintesi degli indicatori viene indicato come “parzialmente dipendente”.
40. Ancora, nella sintesi degli indicatori, a pag. 11, si afferma che il minore riceverebbe aiuto da parenti e/o altre persone, in palese contrasto con quanto dichiarato dalla madre e riportato anche nella relazione finale circa l’assenza di una rete di supporto familiare e sociale (vedasi anche, le conclusioni dell’assistente sociale).
41. Nei limiti sopra individuati, pertanto, deve essere annullata la gravata graduatoria in uno agli atti connessi e consequenziali come in epigrafe indicati e la scheda MD C, fatti salvi, in sede di riedizione del potere, i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
42. È quindi inammissibile, all’attualità e in ragione dei riscontrati vizi degli atti gravati, la domanda risarcitoria formulata, peraltro, in modo generico.
43. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune intimato e la ricorrente e si liquidano come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata, signora -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI PA Di OL, Presidente
RI LM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LM | LI PA Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.