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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1527/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 992/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2521/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M503798 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M503798 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M503798 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso dall' Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TF901M503798/2023, con il quale l'amministrazione finanziaria, con riferimento all'annualità 2017, appurava nei suoi confronti, ex artt. 38, 41 e 41-bis d.P.R. 600/1973, 44, comma 1, lett. e), e 47, comma
1, d.lvo 917/1986, un maggior reddito di capitale imponibile ai fini IRPEF sulla scorta dell'accertamento emesso in capo alla Società_1 s.r.l. unip. e, quindi, del principio della c.d. “ristretta base azionaria”.
A tal fine, premesso: a) che l'Agenzia delle Entrate gli attribuiva la qualifica di socio unico ed amministratore di fatto della predetta società, in luogo dell'effettivo intestatario di tutte le quote della s.r.l., tal Nominativo_1; b) che, accertato in capo alla Società_1 s.r.l. un maggior reddito, per il 2017, pari ad euro 318.189,00, in ragione della partecipazione detenuta qualificata, l'Agenzia rideterminava, presumendo la distribuzione degli utili non dichiarati dalla partecipata, anche in capo ad esso ricorrente un maggior reddito di capitali per una percentuale pari al 58,14% di 318.189,00 euro, così calcolando una maggiore IRPEF per euro 73.830,00, - oltre alla addizionale regionale per euro 3.808,00 ed a quella comunale per euro 1.501,00 -; c) che, quindi, gli veniva intimato il pagamento di un importo, comprensivo anche di sanzioni ed interessi, pari ad euro 189.456,00; tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento n. TF901M503798/2023, stante: - a) l'omessa notifica alla Società_1 s.r.l. del prodromico avviso di accertamento;
- b) la sua emissione sulla scorta, in assenza di prove, di una triplice presunzione (la posizione del ricorrente quale socio occulto al 100%; l'applicazione del principio di matrice giurisprudenziale di ristretta base azionaria;
la determinazione dei ricavi in capo alla società sulla base di presunzioni “semplicissime”); - c) la omessa allegazione del processo verbale di costatazione e del provvedimento accertativo emesso nei confronti della società; - d) la violazione dell'obbligo di motivazione, anche per relationem, ex artt. 7 l. 212/2000, 42 d.P.R. 600/1973, 44 d.lvo 917/1986, 53
Cost., 7, comma 5-bis, d.lvo 546/1992; - e) la illegittima applicazione delle sanzioni.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna del contribuente alle spese quantificate in euro 4.000,00 oltre IVA ed accessori come per legge, ritenendo infondate le suddette eccezioni;
sostanzialmente riproposte dal soccombente con l'odierno gravame.
Si è costituito l'Ufficio che ha conseguentemente ribadito le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Va in primo luogo evidenziato che la qualifica di amministratore di fatto in capo all'appellante è stata appurata dalla GdF nell'esercizio dei propri poteri accertativi, e che la diversa conclusione sul punto non è suffragata da elementi idonei a destituire di fondamento l'assunto dei militari, anche con riguardo alla titolarità di quote societarie nella percentuale suindicata.
L'accertamento nei riguardi della società veniva notificato sia a quest'ultima a mezzo PEC che nelle mani del contribuente a mezzo messo Comunale;
l'omessa impugnazione ne determinava, quindi, la definitività con conseguente cristallizzazione di quanto appurato dagli operanti circa il ruolo nella società del Società_2 e la titolarità delle azioni;
invero tra i due accertamenti (nei riguardi della società e del socio) vi è diretta conseguenzialità, per cui le vicende dell'atto principale riguardante la società si ripercuotono inevitabilmente sul secondo accertamento essendo i rapporti collegati da un rapporto di pregiudizialità.
Non può darsi, del resto, seguito alla richiesta di ordinare all'Ufficio l'esibizione della relata in originale, al fine di consentire l'azione per querela di falso essendo onere dell'appellante la precisazione delle specifiche divergenze attesa la carenza di specifiche contestazioni in ordine alla copia prodotta.
In relazione agli ulteriori motivi dell'appello si rileva che la Suprema Corte, sul tema della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, afferma: “..si intende ribadire la tesi emersa più di recente … e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci”. Pertanto, laddove il socio intenda opporsi all'applicazione della presunzione è chiamato a fornire una prova contraria precisa e documentata, atta a dimostrare sia la destinazione differente dei ricavi sia l'eventuale appropriazione di utili da parte di soggetti terzi. In assenza di tali evidenze, il principio di trasparenza e controllo reciproco che caratterizza le società di capitali a ristretta base societaria rende legittima, seppur non invalicabile, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo ai soci della stessa…”. (Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26473/2024 del 10/10/2024). Orbene, a fronte dell'accertamento della GdF una simile prova contraria non risulta fornita.
In ordine alla questione afferente alla notifica dell'avviso all'amministratore formale ed alla ritenuta duplicazione della pretesa impositiva si osserva che legittimato a dolersi era unicamente il medesimo con la tempestiva impugnazione dell'atto.
Legittima si appalesa la condanna alle spese atteso che non sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.500 oltre Iva ed accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 992/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2521/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M503798 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M503798 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M503798 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso dall' Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TF901M503798/2023, con il quale l'amministrazione finanziaria, con riferimento all'annualità 2017, appurava nei suoi confronti, ex artt. 38, 41 e 41-bis d.P.R. 600/1973, 44, comma 1, lett. e), e 47, comma
1, d.lvo 917/1986, un maggior reddito di capitale imponibile ai fini IRPEF sulla scorta dell'accertamento emesso in capo alla Società_1 s.r.l. unip. e, quindi, del principio della c.d. “ristretta base azionaria”.
A tal fine, premesso: a) che l'Agenzia delle Entrate gli attribuiva la qualifica di socio unico ed amministratore di fatto della predetta società, in luogo dell'effettivo intestatario di tutte le quote della s.r.l., tal Nominativo_1; b) che, accertato in capo alla Società_1 s.r.l. un maggior reddito, per il 2017, pari ad euro 318.189,00, in ragione della partecipazione detenuta qualificata, l'Agenzia rideterminava, presumendo la distribuzione degli utili non dichiarati dalla partecipata, anche in capo ad esso ricorrente un maggior reddito di capitali per una percentuale pari al 58,14% di 318.189,00 euro, così calcolando una maggiore IRPEF per euro 73.830,00, - oltre alla addizionale regionale per euro 3.808,00 ed a quella comunale per euro 1.501,00 -; c) che, quindi, gli veniva intimato il pagamento di un importo, comprensivo anche di sanzioni ed interessi, pari ad euro 189.456,00; tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento n. TF901M503798/2023, stante: - a) l'omessa notifica alla Società_1 s.r.l. del prodromico avviso di accertamento;
- b) la sua emissione sulla scorta, in assenza di prove, di una triplice presunzione (la posizione del ricorrente quale socio occulto al 100%; l'applicazione del principio di matrice giurisprudenziale di ristretta base azionaria;
la determinazione dei ricavi in capo alla società sulla base di presunzioni “semplicissime”); - c) la omessa allegazione del processo verbale di costatazione e del provvedimento accertativo emesso nei confronti della società; - d) la violazione dell'obbligo di motivazione, anche per relationem, ex artt. 7 l. 212/2000, 42 d.P.R. 600/1973, 44 d.lvo 917/1986, 53
Cost., 7, comma 5-bis, d.lvo 546/1992; - e) la illegittima applicazione delle sanzioni.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna del contribuente alle spese quantificate in euro 4.000,00 oltre IVA ed accessori come per legge, ritenendo infondate le suddette eccezioni;
sostanzialmente riproposte dal soccombente con l'odierno gravame.
Si è costituito l'Ufficio che ha conseguentemente ribadito le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Va in primo luogo evidenziato che la qualifica di amministratore di fatto in capo all'appellante è stata appurata dalla GdF nell'esercizio dei propri poteri accertativi, e che la diversa conclusione sul punto non è suffragata da elementi idonei a destituire di fondamento l'assunto dei militari, anche con riguardo alla titolarità di quote societarie nella percentuale suindicata.
L'accertamento nei riguardi della società veniva notificato sia a quest'ultima a mezzo PEC che nelle mani del contribuente a mezzo messo Comunale;
l'omessa impugnazione ne determinava, quindi, la definitività con conseguente cristallizzazione di quanto appurato dagli operanti circa il ruolo nella società del Società_2 e la titolarità delle azioni;
invero tra i due accertamenti (nei riguardi della società e del socio) vi è diretta conseguenzialità, per cui le vicende dell'atto principale riguardante la società si ripercuotono inevitabilmente sul secondo accertamento essendo i rapporti collegati da un rapporto di pregiudizialità.
Non può darsi, del resto, seguito alla richiesta di ordinare all'Ufficio l'esibizione della relata in originale, al fine di consentire l'azione per querela di falso essendo onere dell'appellante la precisazione delle specifiche divergenze attesa la carenza di specifiche contestazioni in ordine alla copia prodotta.
In relazione agli ulteriori motivi dell'appello si rileva che la Suprema Corte, sul tema della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, afferma: “..si intende ribadire la tesi emersa più di recente … e che ammette, come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci”. Pertanto, laddove il socio intenda opporsi all'applicazione della presunzione è chiamato a fornire una prova contraria precisa e documentata, atta a dimostrare sia la destinazione differente dei ricavi sia l'eventuale appropriazione di utili da parte di soggetti terzi. In assenza di tali evidenze, il principio di trasparenza e controllo reciproco che caratterizza le società di capitali a ristretta base societaria rende legittima, seppur non invalicabile, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo ai soci della stessa…”. (Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26473/2024 del 10/10/2024). Orbene, a fronte dell'accertamento della GdF una simile prova contraria non risulta fornita.
In ordine alla questione afferente alla notifica dell'avviso all'amministratore formale ed alla ritenuta duplicazione della pretesa impositiva si osserva che legittimato a dolersi era unicamente il medesimo con la tempestiva impugnazione dell'atto.
Legittima si appalesa la condanna alle spese atteso che non sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.500 oltre Iva ed accessori come per legge se dovuti.