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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 618 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Lacroce, presso il cui studio, in Rende Parte_1
(CS), viale della Resistenza n. 98, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Molinaro, presso il cui studio, in Controparte_1 Cosenza, via E. Cristofaro n. 57, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito: 1) in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di precetto impugnato per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
3) condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”; per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, poiché tardivo, per come esposto in narrativa;
- sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso in opposizione ex art 615 cpc, notificato dal signor
, per i motivi suesposti;
- sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo non sussistendo i motivi ex art 283 cpc, per come esposto in narrativa;
- nel merito respingere la domanda avanzata dal signor , in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, impugnava il precetto notificatogli il 16 gennaio 2025 dalla ex Parte_1 coniuge , per l'importo di € 1.600,00, oltre accessori e spese, dovuto a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento dei figli da giugno 2024 a gennaio 2025, di cui alla sentenza n. 292/2024
1 dell'intestato Tribunale, assumendo, ad unico motivo, l'intervenuto peggioramento della sua condizione patrimoniale, in ragione dello stato di disoccupazione, che rendeva impossibile adempiere all'obbligo giudiziale, rassegnando le conclusioni ritrascritte in epigrafe. Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, siccome proposta oltre il termine di gg. 20 dalla notifica del precetto, assumendo, nel merito, l'immodificabilità, in sede di opposizione a precetto, delle statuizioni della sentenza di separazione personale, peraltro sulla base di un asserito, ma non sussistente, peggioramento delle condizioni patrimoniali. Alla prima udienza di trattazione della causa, celebrata, su richiesta, mediante il deposito di note scritte, veniva respinta l'istanza cautelare dell'opponente, ed altresì fissata la discussione del 4 novembre 2025, all'esito della quale il fascicolo è stato assegnato a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta dall' va respinta in ragione della Pt_1 inammissibilità dell'unico suo motivo. Erra preliminarmente la difesa dell'opposta a pretendere l'applicazione del termine di 20 gg., decorrente dalla notifica del precetto, per considerarne tempestiva la sua opposizione. Quel termine, invero, si riferisce all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e nulla ha a che vedere, invece, con l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sul diritto del creditore precettante a procedere all'espropriazione minacciata con l'intimazione di pagamento. Ciò posto, qualora, come nel caso di specie, quel diritto derivi da un titolo di formazione giudiziale (nella specie, la sentenza di separazione personale dei coniugi, che ha stabilito, a carico dell' , l'assegno di mantenimento dei figli), è gioco forza delimitare l'ambito di cognizione Pt_1 del giudice dell'opposizione a precetto, al fine di non incorrere in inammissibile duplicazione di giudizi. Ed allora, in primo luogo, il giudice dell'opposizione a precetto non può sindacare il merito della decisione giudiziale, funzione che spetta al giudice dell'appello. Sono quindi utilmente spendibili, in sede di opposizione a precetto, unicamente fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale. Anche la deduzione di fatti sopravvenuti, allorquando, come nell'ipotesi alla odierna attenzione, il titolo giudiziale abbia la c.d. efficacia rebus sic stantibus, soggiace a delle precise limitazioni. Segnatamente, come peraltro già accennato in sede di diniego della tutela sospensiva invocata dall'opponente, secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (Cass. nn. 20303/2014, 17689/2019, 27602/2020); sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio, anche Cass. nn. 23471/2015, 13184/2011, 3225/1994. Siffatta conclusione, rimane comunque in linea con il prefato principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza - a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su essi fondate (Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011, Cass. SSUU n. 1238/2015) - dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (Cass. n. 16173/2015), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare,
2 ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione, o quello dell'art. 9 l. n. 898/1970, per il divorzio. Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione a priori imponderabile, perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta. Non può quindi prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo per il mantenimento del figlio, di cui all'art. 9 l. n. 898/1970, o, per la sostanziale identità delle condizioni, di cui all'art. 710 c.p.c. in ipotesi di separazione personale, per rivederne, modificarne o neutralizzarne l'efficacia propria di titolo esecutivo. Al riguardo, il giudice specializzato - e non anche, quindi, quello dell'esecuzione o dell'opposizione a questa, e men che mai il debitore in via unilaterale - è l'unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori, indispensabile di norma, pure a prescindere dalla collocazione del minore presso l'uno o l'altro dei genitori. In definitiva, secondo la citata giurisprudenza, è la persistente necessità di una complessiva valutazione di plurimi elementi ad escludere che la ponderazione delle conseguenze su persistenza e misura dell'assegno o contributo per il mantenimento del figlio possa essere rimessa all'unilaterale iniziativa dell'obbligato o anche soltanto a quella di un giudice diverso da quello cui l'ordinamento la riserva. Pertanto, in caso di separazione o divorzio, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione del precedente che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane, e gli obblighi cui esso dà luogo persistono. Spese e competenze di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, siccome l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 10 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 618 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Lacroce, presso il cui studio, in Rende Parte_1
(CS), viale della Resistenza n. 98, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Molinaro, presso il cui studio, in Controparte_1 Cosenza, via E. Cristofaro n. 57, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito: 1) in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di precetto impugnato per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
3) condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”; per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, poiché tardivo, per come esposto in narrativa;
- sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso in opposizione ex art 615 cpc, notificato dal signor
, per i motivi suesposti;
- sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo non sussistendo i motivi ex art 283 cpc, per come esposto in narrativa;
- nel merito respingere la domanda avanzata dal signor , in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
il tutto con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, impugnava il precetto notificatogli il 16 gennaio 2025 dalla ex Parte_1 coniuge , per l'importo di € 1.600,00, oltre accessori e spese, dovuto a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento dei figli da giugno 2024 a gennaio 2025, di cui alla sentenza n. 292/2024
1 dell'intestato Tribunale, assumendo, ad unico motivo, l'intervenuto peggioramento della sua condizione patrimoniale, in ragione dello stato di disoccupazione, che rendeva impossibile adempiere all'obbligo giudiziale, rassegnando le conclusioni ritrascritte in epigrafe. Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, siccome proposta oltre il termine di gg. 20 dalla notifica del precetto, assumendo, nel merito, l'immodificabilità, in sede di opposizione a precetto, delle statuizioni della sentenza di separazione personale, peraltro sulla base di un asserito, ma non sussistente, peggioramento delle condizioni patrimoniali. Alla prima udienza di trattazione della causa, celebrata, su richiesta, mediante il deposito di note scritte, veniva respinta l'istanza cautelare dell'opponente, ed altresì fissata la discussione del 4 novembre 2025, all'esito della quale il fascicolo è stato assegnato a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta dall' va respinta in ragione della Pt_1 inammissibilità dell'unico suo motivo. Erra preliminarmente la difesa dell'opposta a pretendere l'applicazione del termine di 20 gg., decorrente dalla notifica del precetto, per considerarne tempestiva la sua opposizione. Quel termine, invero, si riferisce all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e nulla ha a che vedere, invece, con l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sul diritto del creditore precettante a procedere all'espropriazione minacciata con l'intimazione di pagamento. Ciò posto, qualora, come nel caso di specie, quel diritto derivi da un titolo di formazione giudiziale (nella specie, la sentenza di separazione personale dei coniugi, che ha stabilito, a carico dell' , l'assegno di mantenimento dei figli), è gioco forza delimitare l'ambito di cognizione Pt_1 del giudice dell'opposizione a precetto, al fine di non incorrere in inammissibile duplicazione di giudizi. Ed allora, in primo luogo, il giudice dell'opposizione a precetto non può sindacare il merito della decisione giudiziale, funzione che spetta al giudice dell'appello. Sono quindi utilmente spendibili, in sede di opposizione a precetto, unicamente fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale. Anche la deduzione di fatti sopravvenuti, allorquando, come nell'ipotesi alla odierna attenzione, il titolo giudiziale abbia la c.d. efficacia rebus sic stantibus, soggiace a delle precise limitazioni. Segnatamente, come peraltro già accennato in sede di diniego della tutela sospensiva invocata dall'opponente, secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (Cass. nn. 20303/2014, 17689/2019, 27602/2020); sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio, anche Cass. nn. 23471/2015, 13184/2011, 3225/1994. Siffatta conclusione, rimane comunque in linea con il prefato principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza - a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su essi fondate (Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011, Cass. SSUU n. 1238/2015) - dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (Cass. n. 16173/2015), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare,
2 ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione, o quello dell'art. 9 l. n. 898/1970, per il divorzio. Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione a priori imponderabile, perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta. Non può quindi prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo per il mantenimento del figlio, di cui all'art. 9 l. n. 898/1970, o, per la sostanziale identità delle condizioni, di cui all'art. 710 c.p.c. in ipotesi di separazione personale, per rivederne, modificarne o neutralizzarne l'efficacia propria di titolo esecutivo. Al riguardo, il giudice specializzato - e non anche, quindi, quello dell'esecuzione o dell'opposizione a questa, e men che mai il debitore in via unilaterale - è l'unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori, indispensabile di norma, pure a prescindere dalla collocazione del minore presso l'uno o l'altro dei genitori. In definitiva, secondo la citata giurisprudenza, è la persistente necessità di una complessiva valutazione di plurimi elementi ad escludere che la ponderazione delle conseguenze su persistenza e misura dell'assegno o contributo per il mantenimento del figlio possa essere rimessa all'unilaterale iniziativa dell'obbligato o anche soltanto a quella di un giudice diverso da quello cui l'ordinamento la riserva. Pertanto, in caso di separazione o divorzio, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione del precedente che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane, e gli obblighi cui esso dà luogo persistono. Spese e competenze di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, siccome l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 10 novembre 2025
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