Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 (principio di unicità dell'accertamento)

    L'avviso impugnato non esplicita in modo puntuale e verificabile quali sarebbero gli elementi sopravvenuti rispetto al precedente accertamento 2017, né quando e come tali elementi sarebbero stati acquisiti, né perché non fossero già conoscibili con ordinaria diligenza; manca, soprattutto, il collegamento argomentativo tra l'asserita novità e l'incremento della pretesa PE.

  • Accolto
    Indeterminatezza del titolo della pretesa e difetto di coerenza tra imposta accertata (PE) e disciplina invocata (art. 36 d.P.R. 602/1973)

    L'impostazione dell'Ufficio determina un vizio strutturale dell'atto: se si intende far valere la responsabilità ex art. 36, devono essere allegati e motivati i presupposti tipici di tale responsabilità in relazione a debiti tributari della società e alla condotta qualificata del soggetto responsabile; se si intende accertare un reddito personale ai fini PE, deve essere individuato il titolo reddituale e dimostrata la sua percezione o riferibilità al contribuente. L'atto non chiarisce il percorso giuridico che conduce dall'asserita frode IVA societaria all'insorgenza, in capo al ricorrente, di un debito PE, né distingue i piani, compromettendo la comprensibilità della pretesa e il diritto di difesa.

  • Accolto
    Presupposti della responsabilità dell'amministratore ex art. 36 d.P.R. 602/1973: difetto di allegazione e di prova dei fatti tipici

    Il comma 2 dell'art. 36 non è applicabile perché la società ha nominato un liquidatore. Quanto al comma 4, l'Ufficio non indica specifiche “operazioni di liquidazione” poste in essere dal ricorrente, né descrive condotte puntuali riconducibili a “occultamento di attività sociali” con dati, atti, date e riscontri documentali. Il richiamo alla presenza di fatture per operazioni inesistenti è generico e non accompagnato dall'allegazione di elementi idonei a dimostrare la riconducibilità personale di tale condotta al ricorrente. L'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, prova che deve risultare da elementi concreti, che nel caso di specie l'atto non espone né l'Ufficio ha utilmente dimostrato in giudizio.

  • Accolto
    Difetto del presupposto PE: mancanza di un incremento reddituale imputabile al ricorrente e carenza probatoria sulla percezione

    L'atto non individua: la categoria reddituale e il titolo giuridico dell'imponibile PE (compenso, utilità, appropriazione, provento, ecc.); gli elementi fattuali dimostrativi della percezione o della disponibilità economica in capo al ricorrente (movimenti finanziari personali, accrediti, impieghi, spese, riscontri patrimoniali), tali da rendere plausibile e verificabile l'imputazione della maggiore base imponibile. Non è sufficiente l'affermazione secondo cui la responsabilità dell'amministratore “non è commisurata all'emolumento ma all'imposta sottratta al fisco”, poiché tale proposizione non chiarisce il titolo della pretesa né la dimostrazione del presupposto dell'imposta personale, che richiede la prova di un vantaggio economicamente apprezzabile imputabile al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 57
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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