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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10303/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10303/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.10.2025 da
, nato a [...] il 18.3.1957 con l'avv. Riondato Parte_1
IG
e
, nata a [...] il [...] con l'avv. CP_1
Riondato IG ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
a Bassano del RA (VI) il 26 giugno 1983 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del RA (VI) all'anno 1983, parte seconda, serie
A, numero 85, tra nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in MB ES (PD) Viale della Vittoria, 21 e nata a [...]_1
RA (VI) in data 23.11.1962, residente in [...]1/Int.E, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del RA (VI) di provvedere alle relative annotazioni;
2) Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni di esclusiva e/o comune proprietà;
3) Darsi atto che i due figli sono maggiorenni e autonomi;
4) A titolo di assegno divorzile il sig. verserà spontaneamente Parte_1 un contributo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) alla sig.ra CP_1
che accetta, precisando le parti che tale somma non sarà soggetta a rivalutazione
[...]
ISTAT;
5) Darsi infine atto che il divorzio avviene avendo i coniugi già definito e risolto qualsivoglia pendenza economica e patrimoniale, e pertanto che null'altro essi hanno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
6) Spese e compensi di causa interamente compensati tra le parti.
7) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di Note Scritte secondo l'art. 127 ter c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in data 26.6.1983 a Bassano del RA (VI), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bassano del RA (VI) al n. 85, Parte II, Serie A dell'anno
1983.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del
Tribunale di Padova in data 11.10.2018 e la separazione è stata omologata con decreto del 26.11.2018, depositato in cancelleria in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del CP_1 comune di Bassano del RA (VI) al n. 85, Parte II, Serie A dell'anno 1983 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10303/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.10.2025 da
, nato a [...] il 18.3.1957 con l'avv. Riondato Parte_1
IG
e
, nata a [...] il [...] con l'avv. CP_1
Riondato IG ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
a Bassano del RA (VI) il 26 giugno 1983 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del RA (VI) all'anno 1983, parte seconda, serie
A, numero 85, tra nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in MB ES (PD) Viale della Vittoria, 21 e nata a [...]_1
RA (VI) in data 23.11.1962, residente in [...]1/Int.E, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del RA (VI) di provvedere alle relative annotazioni;
2) Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni di esclusiva e/o comune proprietà;
3) Darsi atto che i due figli sono maggiorenni e autonomi;
4) A titolo di assegno divorzile il sig. verserà spontaneamente Parte_1 un contributo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) alla sig.ra CP_1
che accetta, precisando le parti che tale somma non sarà soggetta a rivalutazione
[...]
ISTAT;
5) Darsi infine atto che il divorzio avviene avendo i coniugi già definito e risolto qualsivoglia pendenza economica e patrimoniale, e pertanto che null'altro essi hanno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
6) Spese e compensi di causa interamente compensati tra le parti.
7) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di Note Scritte secondo l'art. 127 ter c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in data 26.6.1983 a Bassano del RA (VI), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bassano del RA (VI) al n. 85, Parte II, Serie A dell'anno
1983.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del
Tribunale di Padova in data 11.10.2018 e la separazione è stata omologata con decreto del 26.11.2018, depositato in cancelleria in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del CP_1 comune di Bassano del RA (VI) al n. 85, Parte II, Serie A dell'anno 1983 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari