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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avvocato -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00065627 53 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Ricorrente_1 (di seguito, anche solo “ricorrente”) impugnava la cartella di pagamento n. 048 2025 00065627 53 001, meglio indicata in epigrafe, relativa all'imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto giudiziario emesso dal Tribunale di Genova nell'anno 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le intimava il pagamento dell'importo complessivo di euro 280,37, in qualità di coobbligata solidale con il sig. Nominativo_1. Evidenziava la ricorrente che la controversia da cui è scaturito il provvedimento oggetto di registrazione concerneva rapporti di diritto di famiglia tra la sig.ra Nominativo_2 e il sig. Nominativo_1 , nell'ambito della quale l'Avv. Ricorrente_1 aveva rivestito esclusivamente il ruolo di difensore della sig.ra Nominativo_2, senza assumere la qualità di parte del rapporto sostanziale, né essere indicata nella parte dispositiva del provvedimento giudiziario. Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. Carenza di legittimazione passiva quale obbligata, anche in via solidale, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 individua i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria nelle “parti in causa”, da intendersi quali soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale deciso, con esclusione dei difensori, che partecipano al processo in via meramente tecnica;
2. Illegittimità della pretesa impositiva per esenzione/riparto dell'onere tributario in presenza di gratuito patrocinio, essendo la sig.ra Nominativo_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ciascun procedimento instaurato nei confronti del sig. Nominativo_1, con conseguente imputazione dell'imposta di registro, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla parte soccombente, e non già alla parte ammessa al beneficio, né al suo difensore. Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Considerato che
- ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile l'imposta di registro è dovuta dalle “parti in causa”, le quali sono solidalmente obbligate al pagamento;
- la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14543 del 24 maggio 2024, ha precisato che rientrano tra le “parti in causa” i soggetti che risultano coinvolti nel rapporto sostanziale definito dal provvedimento e sono menzionati nel suo dispositivo, restando esclusi coloro che partecipano al processo soltanto in via tecnica o in dipendenza del rapporto, quali, appunto, i difensori;
- nel caso in esame è pacifico che l'Avv. Ricorrente_1 abbia agito quale difensore della sig.ra Nominativo_2 nel giudizio di diritto di famiglia, senza assumere la qualità di parte sostanziale nel rapporto deciso, e senza che risulti essere indicata nel dispositivo del provvedimento giudiziario quale soggetto direttamente inciso dal decisum;
- pertanto, la sua riconduzione al novero dei coobbligati solidali per l'imposta di registro si pone in contrasto con la lettera e con l'interpretazione consolidata dell'art. 57 D.P.R. n. 131/1986; - quanto al secondo motivo, la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 5879 del 5 marzo 2025) ha affermato che, in caso di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'imposta di registro sul provvedimento giudiziario è a carico della parte soccombente, e non della parte ammessa al beneficio, né tantomeno del suo difensore;
- nella fattispecie, la sig.ra Nominativo_2 risulta aver sempre agito usufruendo del patrocinio a spese dello Stato, e non è allegato alcun elemento che consenta di derogare a tale principio, mentre il soggetto sostanzialmente obbligato alla prestazione tributaria dovrebbe essere individuato nella controparte soccombente (sig. Nominativo_1);
- ne consegue che la cartella impugnata, nella parte in cui individua la ricorrente quale coobbligata solidale per il pagamento dell'imposta di registro, risulta errata e illegittima per violazione dei principi che regolano il riparto del carico dell'imposta in presenza di gratuito patrocinio;
- merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso, con annullamento della cartella impugnata limitatamente alla pretesa avanzata nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1. Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale e alla soccombenza dell'amministrazione resistente, le stesse vanno poste a carico di quest'ultima, secondo liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 048 2025 00065627 53 001 nella parte in cui pretende il pagamento dell'imposta di registro dalla medesima ricorrente;
2. condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Ricorrente_1, che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.2.2026 Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avvocato - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avvocato -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2025 00065627 53 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Ricorrente_1 (di seguito, anche solo “ricorrente”) impugnava la cartella di pagamento n. 048 2025 00065627 53 001, meglio indicata in epigrafe, relativa all'imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto giudiziario emesso dal Tribunale di Genova nell'anno 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le intimava il pagamento dell'importo complessivo di euro 280,37, in qualità di coobbligata solidale con il sig. Nominativo_1. Evidenziava la ricorrente che la controversia da cui è scaturito il provvedimento oggetto di registrazione concerneva rapporti di diritto di famiglia tra la sig.ra Nominativo_2 e il sig. Nominativo_1 , nell'ambito della quale l'Avv. Ricorrente_1 aveva rivestito esclusivamente il ruolo di difensore della sig.ra Nominativo_2, senza assumere la qualità di parte del rapporto sostanziale, né essere indicata nella parte dispositiva del provvedimento giudiziario. Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. Carenza di legittimazione passiva quale obbligata, anche in via solidale, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 individua i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria nelle “parti in causa”, da intendersi quali soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale deciso, con esclusione dei difensori, che partecipano al processo in via meramente tecnica;
2. Illegittimità della pretesa impositiva per esenzione/riparto dell'onere tributario in presenza di gratuito patrocinio, essendo la sig.ra Nominativo_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ciascun procedimento instaurato nei confronti del sig. Nominativo_1, con conseguente imputazione dell'imposta di registro, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla parte soccombente, e non già alla parte ammessa al beneficio, né al suo difensore. Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Considerato che
- ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile l'imposta di registro è dovuta dalle “parti in causa”, le quali sono solidalmente obbligate al pagamento;
- la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14543 del 24 maggio 2024, ha precisato che rientrano tra le “parti in causa” i soggetti che risultano coinvolti nel rapporto sostanziale definito dal provvedimento e sono menzionati nel suo dispositivo, restando esclusi coloro che partecipano al processo soltanto in via tecnica o in dipendenza del rapporto, quali, appunto, i difensori;
- nel caso in esame è pacifico che l'Avv. Ricorrente_1 abbia agito quale difensore della sig.ra Nominativo_2 nel giudizio di diritto di famiglia, senza assumere la qualità di parte sostanziale nel rapporto deciso, e senza che risulti essere indicata nel dispositivo del provvedimento giudiziario quale soggetto direttamente inciso dal decisum;
- pertanto, la sua riconduzione al novero dei coobbligati solidali per l'imposta di registro si pone in contrasto con la lettera e con l'interpretazione consolidata dell'art. 57 D.P.R. n. 131/1986; - quanto al secondo motivo, la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 5879 del 5 marzo 2025) ha affermato che, in caso di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'imposta di registro sul provvedimento giudiziario è a carico della parte soccombente, e non della parte ammessa al beneficio, né tantomeno del suo difensore;
- nella fattispecie, la sig.ra Nominativo_2 risulta aver sempre agito usufruendo del patrocinio a spese dello Stato, e non è allegato alcun elemento che consenta di derogare a tale principio, mentre il soggetto sostanzialmente obbligato alla prestazione tributaria dovrebbe essere individuato nella controparte soccombente (sig. Nominativo_1);
- ne consegue che la cartella impugnata, nella parte in cui individua la ricorrente quale coobbligata solidale per il pagamento dell'imposta di registro, risulta errata e illegittima per violazione dei principi che regolano il riparto del carico dell'imposta in presenza di gratuito patrocinio;
- merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso, con annullamento della cartella impugnata limitatamente alla pretesa avanzata nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1. Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale e alla soccombenza dell'amministrazione resistente, le stesse vanno poste a carico di quest'ultima, secondo liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 048 2025 00065627 53 001 nella parte in cui pretende il pagamento dell'imposta di registro dalla medesima ricorrente;
2. condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Ricorrente_1, che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.2.2026 Il Giudice dott. Pasquale Grasso