Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa AR IE
Presidente
Dott. Antonio Costanzo
Consigliere
Dott.ssa Alessandra Dal Moro
Consigliere
Dott.ssa Annamaria Casadonte
Consigliere
Dott. Eduardo Campese
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8885/2025 r.g. proposto da:
Numero registro generale 8885/2025 Numero sezionale 592/2026 Numero di raccolta generale 6340/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
Oggetto
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DOPO L'ESTINZIONE DI UNA PENA ACCESSORIA.
Ud. 05/02/2026 PU Cron. R.G.N. 8885/2025
RO AL, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Gabriele Pafundi e Giuseppe C. Salerno, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Tagliamento n. 14.
contro
ricorrente -
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PRESSO IL COMUNE DI GENOVA, in persona del Presidente pro tempore;
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SESTRI LEVANTE, in persona del Presidente pro tempore.
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- intimati -
Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d988300 - Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70b5f127a954de7
Oscuramento disposto
Numero registro generale 8885/2025 Numero sezionale 592/2026 Numero di raccolta generale 6340/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
avverso la sentenza, n. cron. 435/2025, emessa dalla CORTE DI APPELLO DI GENOVA il giorno 02/04/2025. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Gianna AR Zannella, che ha concluso chiedendo dichiararsi il primo motivo di ricorso in parte inammissibile ed in parte fondato, con ogni conseguenziale pronuncia ed assorbimento del secondo motivo;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Giuseppe C. Salerno, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
udito, per il Ministero dell'Interno, l'Avvocato dello Stato Alberto Giua, che ha dichiarato di rimettersi alla Corte.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 42 del d.P.R. n. 223 del 1967 depositato l'8 luglio 2024, QU IO adi la Corte di appello di Genova esponendo che: /) il 3 giugno 2024 si era recato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Lavagna, dove risiedeva, al fine di ritirare il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in vista delle consultazioni amministrative ed europee che si sarebbero tenute in data 8-9 giugno 2024. In tale occasione, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune si era rifiutato di adempiere alla corrispondente richiesta perché lo aveva ritenuto ancora sottoposto alla pena accessoria della privazione dei diritti politici;
ii) con ordinanza n. 1416/2024 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova il 21 febbraio 2024 (su proposta del Giudice dell'Ufficio di Sorveglianza della medesima città di cui al suo decreto n. 6462/2023) era stata dichiarata "estinta la pena detentiva ed ogni altro effetto penale inflitto alla persona..." e che tale provvedimento era stato comunicato ai competenti Uffici in data 8 maggio 2024 dal Tribunale di Sorveglianza stesso;
iii) il successivo 4 giugno si era recato nuovamente presso l'Ufficio Elettorale suddetto ed aveva reiterato la propria richiesta consegnando a protocollo l'istanza di rilascio del certificato elettorale e copia del menzionato decreto di estinzione della pena. Non avendo ottenuto il rilascio del certificato, si era rivolto ad un legale, il quale aveva rappresentato
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 8885/2025
Numero sezionale 592/2026
Numero di raccolta generale 6340/2026
l'inadempimento ad opera dell'Ufficio alla Prefettura di Genova,
edge 17/03/2026
che venisse disposta l'immediata revisione delle liste elettorali in merito alla posizione del IO nonché il rilascio del documento elettorale necessario all'esercizio del diritto di voto;
iv) con pec del 7 giugno 2024, l'Ufficio Elettorale del Comune di Lavagna aveva trasmesso il verbale n. 41 del 7 giugno 2024 della sottocommissione circondariale elettorale di Sestri LE, con cui il predetto organo non lo aveva ammesso a votare per le Elezioni Europee (ed amministrative comunali) dell'8 e 9 giugno 2024. Tanto premesso, chiese annullarsi "il verbale n. 41 del 7 giugno 2024 della Sottocommissione Circondariale elettorale di Sestri LE notificato in pari data" e, per l'effetto, adottarsi "i provvedimenti meglio visti e ritenuti per l'iscrizione del ricorrente nelle liste elettorali del Comune di residenza Lavagna".
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Costituitasi la Sottocommissione elettorale circondariale di Sestri LE, che eccepi l'inammissibilità delle avverse pretese e, nel merito, ne chiese il rigetto, l'adita corte, con sentenza del 26 marzo/2 aprile 2025, n. 435, respinse il ricorso del IO e lo condannò al pagamento delle spese di lite. In particolare, quel giudice, riepilogate le difese di entrambe le parti: i) rimarcò che, dal verbale impugnato, emergeva che il provvedimento era stato assunto sulla scorta delle risultanze del Certificato Elettorale del Casellario Giudiziale n. 3565427/2024 del 3 giugno 2024 ("sentenza della Corte di appello di Torino del 27/09/2021, irrevocabile il 04/01/2022, con la quale è stata, tra l'altro, applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici ufficio per la durata della pena;
provvedimento del Procuratore Generale di Torino del 12.08.2022, con il quale è stata tra l'altro comminata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici ufficio per anni 2 e mesi 11"); ii) evidenziò che, <<D'altro canto, dalle conclusioni che il ricorrente ha formulato [...], si desume con chiarezza che la richiesta di annullamento è funzionale alla richiesta adozione dei provvedimenti meglio visti per l'iscrizione del IO nelle liste elettorali»; iii) riportò, infine, le risultanze del Certificato del Casellario Giudiziale a carico del ricorrente, all'esito così opinando: «Alla data
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odierna, pertanto, il IO ha diritto a richiedere l'iscrizione, essendo regione 17/03/2026 il termine di durata della sanzione applicatagli, come del resto la Sottocommissione riconosce espressamente nelle proprie difese. In ogni caso, indipendentemente dalla decisione in ordine alla questione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata da parte resistente, applicando il criterio della ragione più liquida, la causa può essere decisa nel merito in quanto il ricorso è infondato: "La sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale dalla quale deriva la cancellazione del condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 223 del 1967 - non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, ai sensi della previsione speciale di cui all'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, come inequivocabilmente riformulata per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 410 del 1994, il giudice di sorveglianza pronuncia ordinanza dichiarativa dell'estinzione della "pena detentiva e di ogni altro effetto penale", espressione che, diversamente da quella precedente, che si riferiva "alla pena e ad ogni altro effetto penale", non può interpretarsi come ricomprendente le pene accessorie" (Cass. Sez. 1, 22/08/2018, n. 20952, Rv. 650227 01; Sez. L, Sentenza n. 32259 del 10/12/2019 Rv. 656047-01)».
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2. Per la cassazione di questa sentenza QU IO ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un "atto di costituzione" <<solo al fine dell'eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., nonché per avere comunicazione della fissazione della camera di consiglio». La Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Genova e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sestri LE, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non hanno svolto difese in questa sede. In prossimità della odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura Generale ha anticipato per iscritto le proprie conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 8885/2025
Numero sezionale 592/2026
Numero di raccolta generale 6340/2026
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che il Ministero defterine 17/03/2026 intimato, ha depositato un mero "atto di costituzione" nel quale ha esposto di essere difeso e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato e di essere domiciliato presso gli uffici di quest'ultima; ha dichiarato, inoltre, di non essersi costituito "nei termini di legge mediante controricorso" e di costituirsi "[...] al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. [...]". È palese che, stante il suo riportato contenuto, un tale "atto di costituzione", pure tardivamente depositato, non è qualificabile come controricorso, atteso che quest'ultimo, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 370 e 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara e sintetica esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale. Tanto premesso, il medesimo Ministero, senza contestazione della controparte, ha partecipato, tramite l'Avvocato dello Stato presente in udienza, alla discussione della controversia innanzi a questo Collegio, esercitando la facoltà processuale espressamente consentita, nella fattispecie de qua, dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 370, cod. proc. civ., il quale (nella versione risultante dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis a questo giudizio), così dispone: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale». Nessun dubbio, dunque, può sorgere circa la sua legittima partecipazione alla odierna udienza di discussione, sebbene la tardiva costituzione gli abbia precluso qualsiasi altra attività processuale diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465 del 2024; Cass. nn. 35159 e 4368 del 2022; Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).
2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 8885/2025
Numero sezionale 592/2026
Numero di raccolta generale 6340/2026
I) «Articolo 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c.: error in 17/03/2026 Violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c. in relazione all'art. 42 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, nonché in relazione all'art. 24 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - In via preliminare, sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. vigente». Si assume che: i) il IO ha <<richiesto l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento del verbale n. 41 del 7 giugno 2024 della Sottocommissione Circondariale Elettorale di Sestri LE: costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronuncia permane [...]. Lo svolgimento, ormai superato, delle elezioni dell'8/9 giugno 2024, pertanto, può incidere soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nel diritto del ricorrente a votare 1'8/9 giugno 2024, ma non già: 1) sulla condanna dell'Amministrazione intimata ad "adottare i provvedimenti meglio visti e ritenuti per l'iscrizione del ricorrente nelle liste elettorali del Comune di residenza - Lavagna", fermo restando l'accertamento che tale obbligo sussisteva fino al verificarsi del detto evento, accertamento in relazione al quale resta inalterato l'interesse ad agire [...]; 2) sulla premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, essendo stato, nella specie, leso il diritto inviolabile di voto, previsto e sancito dall'art. 48 della Costituzione, con la contestuale lesione dei diritti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della Costituzione;
violato, infatti, nella specie, è il principio (costituzionale) di eguaglianza formale e sostanziale»; ii) «All'odierno ricorrente era stata comminata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 2 e mesi 11, e non già l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con sentenza del 27 settembre 2021 della Corte di Appello di Torino>>; iii) secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, <<l'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'articolo 20 c.p. "effetti penali" della condanna e che l'articolo 47, comma 12, L. 26 luglio 1975, n. 354 collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale" [...]. Inoltre, tra le altre, si veda Corte di Cassazione, Sezione Prima, 28 maggio 2021, n. 21106, ove si
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rinviene specificamente che l'esito positivo dell'affidamento one 17/03/2026 determina l'automatica estinzione delle pene accessorie posto che queste sono definite dall'art. 20 c.p. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene perpetue">>; II) <<Articolo 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c.: error in iudicando - Violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c. in relazione all'art. 42 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, nonché in relazione all'art. 24 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - Manifesta illegittimità, contraddittorietà ed erroneità della (gravatoria) condanna alle spese di prime cure». Si deduce che «La sentenza n. 435/2025 impugnata, a ben vedere, ha riconosciuto essa stessa che al ricorrente IO QU era stata comminata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 2 e mesi 11, e non già l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con sentenza del 27 settembre 2021 della Corte di Appello di Torino: infatti, la sentenza n. 435/2025 di prime cure della Corte di Appello di Genova, testualmente, afferma e riconosce che "Alla data odierna, pertanto, il IO ha diritto a richiedere l'iscrizione, essendo decorso il termine di durata della sanzione applicatagli, come del resto la Sottocommissione riconosce espressamente nelle proprie difese". [...]. Epperò, con palese contraddizione, subito dopo la stessa sentenza n. 435/2025 impugnata fa riferimento alla (insussistente, nella specie) "sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 223 del 1967 ...", la quale sanzione "... non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale" e, del tutto inopinatamente, condanna il ricorrente IO QU alle spese del grado di giudizio [...] in favore della Parte resistente. Ciò è erroneo ed inaccettabile: la contraddizione e l'erroneità dell'iter logico e motivazionale è davvero obiettivamente palese. La impugnata sentenza [...] ha chiaramente errato nella motivazione e nel
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giudizio stesso, incorrendo sia nella violazione e/o falsa applicazione di diritto [...], sia, ancora, in un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Parti [...]».
3. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano fondate nei soli limiti di cui appresso. Giova rimarcare, in primis, che la corte distrettuale non ha ritenuto il IO carente di interesse ad ottenere la decisione, bensì ha deciso il suo ricorso nel merito ([...], indipendentemente dalla decisione in ordine alla questione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata da parte resistente, applicando il criterio della ragione più liquida, la causa può essere decisa nel merito in quanto il ricorso è infondato». Cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), respingendolo invocando le pronunce di Cass. civ. n. 20952 del 2018 e 32259 del 2019. In quest'ottica, dunque, gli assunti del IO circa la permanenza di un proprio interesse ad agire malgrado l'avvenuto svolgimento del turno elettorale del giugno 2024 (elezioni europee ed amministrative), in funzione del quale aveva chiesto il certificato elettorale negatogli - costituenti, in larga parte, l'argomentare del suo primo motivo si rivelano irrilevanti, con conseguente inammissibilità, in partibus quibus, della corrispondente doglianza, da un lato, perché non diretti contro l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata;
dall'altro, considerato che il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, su quanto non ha costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito, come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida" (cfr. Cass. n. 32650 del 2021).
4. Fermo quanto precede, è doveroso premettere che, dalla sentenza oggi impugnata, si evince che: i) QU IO, come risulta dal Certificato Elettorale del Casellario Giudiziale n. 3565427/2024/R del 3 giugno 2024, era stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 settembre 2021, irrevocabile il 4 gennaio 2022, con la quale gli era stata applicata anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena;
ii) con provvedimento del Procuratore Generale della
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Repubblica di Torino gli era stata comminata la pena accessoria predetta 17/03/2026 anni 2 e mesi 11; iii) il 21 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza n. 1416 (recependo la proposta del Giudice dell'Ufficio di Sorveglianza della medesima città di cui al suo decreto n. 6462/2023), aveva dichiarato estinta la pena detentiva ed ogni altro effetto penale della condanna inflitta all'odierno ricorrente, all'esito positivo del periodo di prova. Va rilevato, poi, che giusta l'art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975 (come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 3 del 2019. Le modifiche successivamente apportate allo stesso articolo dal d.lgs. n. 150 del 2022 e, da ultimo, dal d.l. n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024, riguardano profili irrilevanti nella odierna controversia), "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. [...]". Orbene, la giurisprudenza più recente, e qui condivisa, di questa Corte ha chiarito, ormai, che l'esito positivo dell'affidamento in prova comporta l'estinzione delle pene accessorie temporanee, atteso che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'appena riportato testo novellato dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue". In questi termini, invero, si è ancora espressa, recentemente, Cass. pen. n. 28584 del 2025 (cfr. in motivazione. In senso sostanzialmente conforme, in fattispecie riguardante la sanzione accessoria della temporanea sospensione della patente di guida, vedasi pure Cass. pen. n. 657 del 2025), ma una conclusione del tutto analoga si rinviene già nelle motivazioni delle precedenti: i) Cass. pen. 12985 del 2023, laddove si legge (cfr. pag. 3-4) che *un risalente orientamento secondo il quale il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della sola pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della contemporanea espiazione di una pena
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accessoria (Sez. 1 n. 13499 del 09/03/2011, Rv. 249865), è stato super 17/03/2026 dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, per la quale l'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, I. 26 luglio 1975, n. 354 collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale" (Sez. 1, n. 21106 del 15/09/2020, dep. 2021, Rv. 281368; Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014, Rv. 262196). Tale interpretazione è condivisa da questo Collegio, in quanto aderente al dato testuale della disposizione in esame, nonché all'espressa indicazione normativa, di cui all'art. 20 cod. pen., in forza della quale le pene accessorie sono considerate appartenere agli effetti penali della condanna, cui conseguono di diritto>>; ii) Cass. pen. n. 21106 del 2021, nella parte in cui si spiega (cfr. pag. 2-4) che «L'art. 47, comma 12, ord. pen., nella formulazione attuale, stabilisce testualmente che l'esito positivo del periodo di prova conseguente all'affidamento del condannato al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale "ad eccezione delle pene accessorie perpetue", parole aggiunte dall'art. 1, comma 7, L. 9 gennaio 2019, n.
3. Non ignora il Collegio le pronunzie con le quali si è affermato che il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della sola pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della contemporanea espiazione di una pena accessoria (Sez. 1 n. 13499 del 9/03/2011, Rv. 249865), e che pertanto non è idoneo a produrre l'estinzione automatica di quest'ultima per effetto dell'avvenuta esecuzione della pena principale (Sez. 1 n. 88 dell'11/01/1995, Rv. 200430, che ha valorizzato il dato testuale rappresentato dal mancato richiamo, nel citato art. 47 ord. pen., comma 12, dopo la menzione dell'effetto estintivo di "ogni altro effetto penale", anche delle parole "della condanna", a differenza di quanto è previsto, ad esempio, dall'art. 178 cod. pen., con riguardo agli effetti della riabilitazione). L'orientamento sopra richiamato risulta già rimeditato e superato Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014, Rv. 262196, che ha statuito il seguente principio di
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 8885/2025 Numero sezionale 592/2026 Numero di raccolta generale 6340/2026 la pubblicazione 17/03/2026
diritto: "L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determing l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale". Detto approdo ermeneutico, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, non solo è aderente al dato testuale della disposizione in esame, ma anche all'espressa indicazione normativa, di cui all'art. 20 cod. pen., in forza della quale le pene accessorie sono considerate appartenere agli effetti penali della condanna, cui conseguono di diritto. Né appare insuperabile l'argomento opposto dall'orientamento più risalente, fondato sulla differenza testuale fra l'art. 178 cod. pen. e l'art. 47, comma 12, ord. pen., laddove la seconda disposizione, non riferendo expressis verbis "gli effetti penali" alla condanna, non consentirebbe di ricomprendere tra quelli automaticamente estinti dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale anche le pene accessorie. Al riguardo è stato, infatti, osservato che le Sezioni Unite, n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251688, - con riguardo al tema speculare degli effetti dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla considerazione della condanna agli effetti della recidiva - hanno affermato il principio per cui della condanna alla pena espiata nelle forme dell'art. 47 ord. pen. non deve tenersi conto come precedente in grado di produrre gli effetti previsti dall'art. 99 cod. pen. e, muovendo dal disposto dell'art. 106, secondo comma, cod. pen., secondo cui agli effetti della recidiva non deve tenersi conto delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena che preveda anche l'estinzione degli effetti penali, con una formulazione che al pari di quella contenuta nell'art. 47 ord. pen.- non contempla alcuno specifico riferimento agli effetti "della condanna", hanno ritenuto del tutto ultronea una simile specificazione, osservando che <<non ha senso disquisire sul fatto che gli "effetti penali" cui si riferisce l'art. 47, comma 12, Ord. Pen. non siano collegati formalmente al termine "condanna", a differenza di quanto rinvenibile nell'art. 178 cod. pen., in tema di riabilitazione...>> e, infatti, «sarebbe ben arduo immaginare "effetti
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penali" non scaturenti da una "condanna"...Deve dunque ritenerne 17/03/2026 quando la legge parla di "effetti penali" non può che riferirsi a quelli che scaturiscono da una "condanna">>, non mancando di rimarcare come la più recente legislazione, ispirata a linee di politica premiale, annovera altri casi di estinzione di "ogni altro effetto penale" collegati a comportamenti virtuosi del condannato (art. 445, comma 2, cod. proc. pen., art. 90, comma 3, T.U. stup.; art. 93, comma 1, T.U. citato). E del resto ulteriore e definitivo avallo all'approdo condiviso, ossia che le pene accessorie rientrano tra gli effetti automaticamente estinti in forza del disposto dell'art. 47 ord. pen. dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, si trae dalla recente modifica apportata dalla novella del 2019 che, in un quadro di interventi volti al rafforzamento degli strumenti repressivi e preventivi dei reati contro la pubblica amministrazione, ha inciso anche sulla sottoposizione del condannato alle pene accessorie, mediante l'allargamento dell'area delle fattispecie che ne determinano l'applicazione, l'aggravamento della loro durata e la loro irrogazione anche nei casi di pena già espiata, condizionalmente sospesa e patteggiata, inibendo espressamente l'operatività dell'effetto estintivo conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova sulle sole pene accessorie di durata perpetua, che, pertanto, prima dell'intervento novellatore di tale effetto estintivo beneficiavano». Ne consegue, allora, che, ad avviso di questo Collegio, le pronunce rese da Cass. civ., sez. 1, n. 20952 del 2018 e da Cass. civ., sez. L., n. 32259 del 2019, entrambe poste dalla corte distrettuale a fondamento della propria pronuncia reiettiva del ricorso proposto innanzi ad essa dal IO, devono considerarsi ormai superate (soprattutto Cass. civ. 20952 del 2018, in cui si legge che la pronuncia di Cassazione penale n. 52551 del 2014 - espressione di un orientamento ermeneutico contrario a quello fatto proprio dalla corte territoriale nella sentenza oggi impugnata - sarebbe rimasta isolata, mentre, invece, come si è visto, anche nel 2021, nel 2023 e nel 2025 la giurisprudenza penale di questa Corte si è espressa nel medesimo senso) dalla più recente
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evoluzione delle decisioni della Cassazione penale sulla corrispondente 17/03/2026 questione. Nella specie, dunque, essendo rimasto incontroverso che, il 21 febbraio 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza n. 1416, ha dichiarato estinta la pena detentiva ed ogni altro effetto penale della condanna inflitta all'odierno ricorrente, all'esito positivo della prova, ne deriva che, a decorrere dalla data di definitività di detto provvedimento, anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea (per la durata di anni 2 e mesi 11) dai pubblici uffici comminata al IO contestualmente a quella principale si sarebbe dovuta considerare estinta.
5. In definitiva, quindi, l'odierno ricorso di QU IO deve essere accolto nei limiti fin qui decritti e la sentenza impugnata deve essere cassata, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto: «La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del soggetto condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 223 del 1967 - si estingue automaticamente a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, giusta l'art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n. 3 del 2019, che collega all'esito suddetto, dichiarato con provvedimento dal tribunale di sorveglianza, l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di ogni altro effetto penale ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Pertanto, il medesimo soggetto ha diritto di essere iscritto nuovamente nelle liste elettorali del suo comune di residenza con decorrenza dalla data di definitività del menzionato provvedimento». Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dichiarandosi il diritto del medesimo ricorrente ad essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (Lavagna) a decorrere dalla data di definitività della menzionata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova n. 1416/2023.
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5.1. Le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del succedersi di precedenti contrastanti di questa Corte sulla questione oggi decisa.
5.2. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di QU IO nei limiti di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del medesimo ricorrente ad essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (Lavagna) a decorrere dalla data di definitività dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova n. 1416/2023. Compensa interamente tra le parti le spese di tutto il giudizio. Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/20003. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 5 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Eduardo Campese
La Presidente
AR IE
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