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Sentenza 18 ottobre 2021
Sentenza 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2021, n. 37635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37635 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE NT, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. QU Condello, di fiducia avverso l'ordinanza n. 257/2020 del 25/09/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EA LE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. QU Condello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/09/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di NT RE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 23/07/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto: Penale Sent. Sez. 2 Num. 37635 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 03/09/2021 - l'immobile sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) via Cil .ea s.n.c., identificato al catasto al foglio 8, particella 696, sub 5; -l'immobile sito in BR (BG) via Gavarno 4/B, identificato al catasto al foglio 22, particella 5195, sub 5; - l'immobile sito in BR (BG) via Gavarno 4/B, identificato al catasto al foglio 22, particella 5195, sub 7; -terreno sito in BR (BG), identificato al catasto al foglio 9, particella 7730; -terreno sito in BR (BG), identificato al catasto al foglio 9, particella 8887, per la ritenuta sussistenza del fumus d& reat;
di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 (capo 1), 110, 81 cpv. cod. pen., 1, 2 e 4 I. 895/1967 e 2, 4 e 7 I. 895/1967 (in relazione agli artt. 1 e 2 della I. 110/1975) e 416 bis.
1. cod. pen. (capo 2), 110 cod. pen., 2 e 7 L 895/1967 (capo 16). A sostegno del proprio provvedimento di rigetto, il Tribunale poneva gli esiti degli accertamenti compiuti dal Nucleo di Polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che aveva compiuto indagini patrimoniali nei confronti di NT RE, al fine di rilevare la sussistenza di una situazione di eventuale sproporzione tra il valore del patrimonio nella sua disponibilità ed il reddito dichiarato negli anni 2000-2017. E, dai sunnominati accertamenti, era emersa la presenza di una costante sproporzione per ogni annualità considerata, ossia una netta sproporzione progressiva annua per il periodo monitorato pari ad euro — 414.976,06. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di NT RE, viene proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico: erronea e falsa applicazione degli artt. 321, 322 e 324 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240, 240 bis cod. peri., 12 sexies D.L. n. 306/1992, 194 D.Lvo n. 271/1989. Assume il ricorrente come l'ordinanza impugnata, con riferimento al capo 1), si dilunghi ad indicare tutte le occasioni nelle quali il captatore informatico ha intercettato conversazioni tra il AU (asseritamente al vertice dell'associazione di stampo mafioso) ed il RE a dimostrazione del loro legame e dell'esistenza di un sodalizio criminale, per la verità per nulla dimostrato. In particolare, ciò che consacra il ricorrente nel ruolo di associato è la di lui partecipazione al presunto battesimo del 18 agosto 2018, data in cui il RE, unitamente al AU, avrebbe provveduto all'espletamento del rito nei confronti di EL RE e IN BO. Il Tribunale assume il "battesimo" quale presupposto logico necessario all'interpretazione di tutte quelle captazioni che, in tal senso, vengono a tale contesto ricollegate: è la ritenuta evidenza dell'avvenuto battesimo che costituisce il fondamento per l'interpretazione successiva delle intercettazioni. Peraltro, la venuta meno del presupposto logico in ragione 2 dell'assoluta impossibilità di determinare anche solo in termini di verosimiglianza che nel corso del silenzio intercettivo si sia effettivamente svolto il "battesimo", rende illogico tutto il costrutto argomentativo/motivazionale del riesame. In relazione al capo 2), secondo la ricostruzione del riesame, NT RE, unitamente ad EL RE e a DO AU, si sarebbe recato nell'abitazione di via Vico III Pace 7 in Sant'Eufemia d'Aspromonte al fine di spostare in altro luogo le armi ivi nascoste. In realtà, lo stesso Tribunale riconosce l'indisponibilità dell'abitazione e di quanto nella medesima occultato da parte del ricorrente, con conseguente inconfigurabilità de: reato in capo al RE. In relazione al capo 16), è possibile riprendere le medesime considerazioni in punto indisponibilità dell'arma in capo al RE, reo al più di essersi "liberato" di un'arma, senza averne mai specificato le relative modalità. Il Tribunale, poi, con riferimento alla misura cautelare reale, omette di soffermarsi sul presupposto del periculum, nella specie assolutamente inesistente, essendosi in presenza di beni immobili nei cui confronti alcun tipo di atto dismissivo avrebbe mai potuto essere posto in essere. Gli immobili sottoposti a sequestro a BR costituiscono l'abitazione familiare del padre del ricorrente (EL RE), ove lo stesso vive sin dalla data dell'acquisto: non esiste, quindi, anche sotto il profilo temporale oltre che fisico, alcun collegamento causale con il reato. Il metodo per accertare la sproporzione patrimoniale, ovvero gli indici di spesa media mensile risultanti dalle tabelle ISTAT, comporta delle macroscopiche storture che vanno evidenziate: esse si basano, infatti, esclusivamente su indicatori statistici medi, che non permettono di cogliere in alcun modo il tenore di vita di un determinato nucleo familiare. Invero, il tenore di vita del ricorrente è ben al di sotto della soglia ISTAT che, dunque, può fornire solo un profilo indiziario da rapportarsi poi al singolo caso, vaglio che nella fattispecie non è stato minimamente esaminato. Censurabili, poi, sono le argomentazioni addotte dal Tribunale sulle giustificazioni presentate dal ricorrente che sono "liquidate" con meri calcoli matematici sganciati dalla reale oggettività documentata. In particolare, si assume l'errore del Tribunale che, da un lato, ha omesso di valutare che anche dei buoni fruttiferi intestati alla sorella del ricorrente (AR RE) sono stati utilizzati per il pagamento del prezzo di compravendita e, dall'altro, non ha considerato che i proventi per l'acquisto degli immobili sono derivati da investimenti finanziari molto risalenti e, come tali, non rientranti in quell'arco di "ragionevolezza temporale" che permette l'applicazione della presunzione di illegittima acquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è infondato e, come tale, è immeritevole di accoglimento. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e !a censura della violazione di legge, la difesa critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza dell'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei delitti contestati. 2.1. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). 2.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto 4 il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciannpani, Rv. 260921). 3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato avendo compiutamente esaminato la legittimità del provvedimento impositivo della cautela reale che risultava contenere la corretta enunciazione della fattispecie di reato contestata e la ricorrenza del fumus delicti commissi in relazione alla congruità degli elementi rappresentati con riferimento alla loro idoneità a fondare la notitia criminis. 3.1. Infondato è il primo profilo di doglianza denunciato in ricorso. Osserva preliminarmente il Tribunale come "... la presenza della criminalità organizzata nel territorio di Sinopoli e nelle aree limitrofe è stata oggetto di accertamento in plurime sentenze di condanna aventi autorità di cosa giudicata emesse all'esito dei procedimenti c.d. "Prima", "Smirne" e "Paiechi", che hanno acclarato l'esistenza della cosca RO, nonché di sottogruppi familiari aventi una certa autonomia programmatica e di azione, ma fortemente coesi tra loro nel rispetto del comune vincolo di appartenenza ... A queste risultanze si sono affiancato gli esiti dei procedimenti "Arca" e "Cent'anni di storia" ... che hanno consentito di accertare come gli RO avessero continuato ad operare, nonostante la scure giudiziaria, ed a far valere la loro forza associativa anche in occasione degli importanti lavorò' di ammodernamento, nei tratti ricadenti all'interno del territorio di "competenza", dell'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria e sul bacino portuale di OI TA, avvalendosi anche di nuove e strategiche alleanze con consorterie criminali di storico e grandissimo spessore, quali quella dei IR di OI TA ...". A questi elementi si aggiungono le evidenze emerse nell'ambito di altri procedimenti, tra i quali, quelli denominati "Virus", "Meta", "Xenopolis", "Il Guardiano", "Iris" e "Provvidenza". Nel presente procedimento, la vicenda dalla quale si partiva per giungere all'accertamento dell'esistenza e dell'operatività della frangia mafiosa di Sant'Eufemia era l'affiliazione di alcuni giovani della consorteria decretata all'insaputa degli organi di vertice, circostanza che faceva nascere profondi malumori all'interno della consorteria. In particolare, la fazione capeggiata da DO AU (autrice di plurimi delitti in materia di stupefacenti, armi, estorsioni) prendeva precisa posizione per far invalidare le irrituali affiliazioni poste in essere dagli oppositori capeggiati da CO ID: posizione - quella dei AU - che non riusciva tuttavia ad imporsi essendosi decisa una linea di 5 compromesso che prevedeva, da un lato, la regolarizzazione dei riti già eseguiti e, dall'altro, il divieto di effettuarne dei nuovi nel corso di un disposto periodo di sospensione. Il provvedimento impugnato, in risposta all'eccezione difensiva relativa all'assenza di elementi probatori circa l'esistenza della cosca e l'appartenenza alla stessa da parte del ricorrente, ha evidenziato in sintesi come - a prescindere dalla ritualità dei celebrati "battesimi" di mafia e dalle valutazioni espresse in merito alla loro validazione - fosse stato ampiamente documentato, da parte della costola eufemiese capeggiata dal AU, il sistematico esercizio da parte della stessa del potere di intimidazione sul territorio, tipico delle organizzazioni di stampo mafioso, essendosi altresì ricostruiti i rapporti di tale articolazione, anche grazie all'azione degli RO, con la politica locale. L'organizzazione, infatti, risulta aver assunto un ruolo importante nell'espansione del bacino elettorale del senatore AR AR, a seguito dell'attivo impegno nel sostenere, alle elezioni regionali del gennaio 2020, DO REzzo, sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte, attività "a cui facevano da contraltare tutta una serie di controprestazioni, che il mondo della politica e, in particolare, i soggetti che di quel rapporto avevano beneficiato erogavano ovvero si impegnavano ad erogare" alla stessa a titolo di ricompensa. L'organizzazione vedeva come esponenti di spicco VE AP, FR AR, CO AR, PP TO, LI IR, EA PI (nelle more deceduto), RI FO, RM AP, QU Cutrì, NT Gagliostro, PP RE, NC Carbone, PP Speranza, PP ZO, DO Carbone, GO FO ed NT RE (ad un livello più basso, si ponevano RU RI, NC RI, EL RE, IN BO, GR CO DE, CO DE, PP LO, RM AP e NC ON). In particolare, lo stabile inserimento di NT RE nel gruppo laurendiano è risultato "chiaramente desumibile dalla partecipazione dello stesso a plurime riunioni di `ndrangheta, organizzate dallo stesso AU DO e finalizzate ad affrontare questioni di rilevante interesse per la cosca ...": stabile inserimento che si è dimostrato ampiamente idoneo a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso. E la qualità di "fedelissimo" del ricorrente viene ulteriormente acclarata da numerosissime captazioni raccolte in sede intercettativa a cui si rimanda. 3.2. Medesime conclusioni di infondatezza vanno tratte con riferimento alla contestazione di cui al capo 2). Al ricorrente viene attribuita la detenzione, nell'interesse della cosca, di un gran numero di armi (un vero e proprio arsenale di armi, non solo comuni, ma 6 _anche da guerra) presso l'abitazione sita in Sant'Eufemia di Aspromonte alla via Vico III Pace, n. 7, nella disponibilità del fratello Giovanni RE. L'ordinanza impugnata chiarisce le ragioni per le quali l'esclusiva disponibilità dell'immobile da parte di Giovanni RE, custode delle armi, non escludeva la disponibilità delle stesse da parte del ricorrente e degli altri sodali. A sostegno di queste conclusioni si pongono i contenuti di talune intercettazioni ambientali (v. pagg. 20-23 dell'ordinanza impugnata) che vedono il fattivo interessamento di NT RE che mostra di conoscere quali armi sono detenute, quali sono di suo interesse perché di sua ritenuta proprietà esclusiva e quali cautele si rendesse necessario prendere per non correre rischi. 3.3. Medesime conclusioni di infondatezza vanno tratte con riferimento alla contestazione di cui al capo 16). Al ricorrente viene contestata la detenzione di un'ulteriore arma, e precisamente di una pistola che non era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria all'esito di una perquisizione presso l'abitazione del padre, EL RE. La presenza dell'arma, nella disponibilità della cosca (come spiegato a pag. 24 dell'ordinanza impugnata), e dalla stessa detenuta presso l'abitazione bergamasca di EL RE, risulta provata dal contenuto dell'ambientale del 17/04/2019. Le intercettazioni disvelano altresì che, nella successiva data del 06/08/2019, nel corso di una perquisizione della polizia giudiziaria, per puro caso, l'arma non veniva rinvenuta dagli inquirenti: infatti, NT RE, nel corso di una successiva conversazione con DO AU in data 11/08/2019, spiegava che, sebbene la polizia avesse preso tra le mani lo scatolino entro il quale la pistola era stata collocata, questa non veniva scoperta solo perché lo scatolino veniva spostato ma non veniva aperto dagli operanti. Da quel momento, il ricorrente decideva di prendere l'arma con sé, al fine di metterla al sicuro nonostante le rimostranze dell'anziano padre. 3.4. Manifestamente infondato è l'ulteriore profilo relativo alla contestazione circa la mancata prospettazione dell'esistenza del presupposto del periculum. In realtà, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 240-bis cod. pen., quale misura obbligatoriamente disposta in presenza dei presupposti di legge (l'ablazione reale colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui non si possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, si risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica), non dovendo essere necessariamente preceduta dal sequestro 7 preventivo (cfr.., Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485), non necessita di alcuna preventiva valutazione in merito al ritenuto (ma, comunque, irrilevante) presupposto del periculum in mora. 3.5. Parimenti infondati sono gli ulteriori due profili di doglianza: il primo, relativo al metodo seguito per l'accertamento della sproporzione patrimoniale;
il secondo, relativo all'omessa valutazione delle censure difensive nonché del mancato rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale" che permette l'applicazione della presunzione di illegittima acquisizione. 3.5.1. Evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato abbia adeguatamente comprovato l'esistenza di una situazione di sproporzione tra il valore del patrimonio nella disponibilità del ricorrente ed il reddito dal medesimo dichiarato nell'intervallo temporale compreso tra il 2000 ed il 2017. Scrive il Tribunale: "... dalla tabella riepilogativa relativa alla ricostruzione dei profili reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di RE NT ... è emersa la presenza di una costante sproporzione per ogni annualità considerata e, dunque, una netta sproporzione progressiva annua per il periodo monitorato pari ad euro -414.976,06. In particolare, in data 30 ottobre 2007 RE NT acquistava un fabbricato sito in S.Eufemia d'Aspromonte (RC) - identificato al catasto al foglio 8, particella 696, sub 5 - corrispondendo il prezzo di euro 20.000. In data 30 dicembre 2013 acquistava alla somma di euro 85.000,00 due fabbricati siti in BR (BG), identificati al catasto al foglio 22, particella 5195, sub 5 e 7, nonché due terreni siti sempre in BR (BG) identificati al catasto al foglio 9, particelle 7730 e 8887. Orbene, quanto al primo dei suddetti immobili, dalla citata tabella può facilmente rilevarsi come nell'anno 2007 il reddito dichiarato era pari ad euro 7.162,00; inoltre nell'anno precedente e nell'anno successivo il reddito complessivo era pari, rispettivamente, ad euro 7.354,00 ed euro 9.818,00. E' evidente, allora, la sproporzione tra il prezzo di acquisto dell'immobile (euro 20.000,00) ed il reddito dichiarato. Quanto ai fabbricati ed ai terreni siti in BR, acquistati il 30 dicembre 2013 per un corrispettivo di euro 85.000,00, il reddito dichiarato per l'anno in questione era di appena euro 12.855,00. Anche qui è evidente che l'acquisto dei quattro immobili è sperequato rispetto alla situazione reddituale del RE, il quale anche l'anno precedente e quello successivo dichiarava redditi sproporzionati rispetto all'esborso economico posto in essere per l'acquisto degli immobili suddetti (euro 14.657,00 per l'anno 2012 ed euro 14.432,00 per l'anno 2014)." 3.5.2. Riconosce la giurisprudenza come, in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, 8 dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocuii" . estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (v. anche, Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753). 3.5.3. La Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre 2017 - 21 febbraio 2018, n. 33, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte (venivano citate le sentenze della Sezione 1, 5 febbraio-21 marzo 2001, n, 11049; Sezione 5, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469; e le più recenti Sezione 1, 16 aprile- 3 ottobre 2014, n. 41100; Sezione 4, 7 maggio-28 agosto 2013, n. 35707; Sezione 1, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634) richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene sottoposto a confisca - oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene - che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in "un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»". E così, la Corte costituzionale, ulteriormente ha precisato che: - "il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;
" - "la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare"; - "in una simile prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria"; - "nella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, può ritenersi, peraltro, che - quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo e che non risultino altresì commessi, comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata - il giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore - le quali valgano, in particolare, a connotare la 9 vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato." 3.5.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto di vincolo reale possa legittimamente operare in quanto "... sebbene la fattispecie associativa contestata al RE NT venga collocata a livello temporale dall'anno 2017 (con condotta perdurante), dai plurimi elementi investigativi raccolti a carico del ricorrente è emerso come quest'ultimo fosse storico affiliato alla 'ndrangheta, nonché braccio destro di AU DO, vertice del sodalizio ...". 3.5.5. Inoltre, se è indubitabile che le tabelle ISTAT relative alla spesa media familiare abbiano carattere meramente indicativo in considerazione della gran varietà delle condizioni sociali ed ambientali riscontrabili sul territorio, nonché dei differenti modi di vita dei singoli e delle famiglie, è altrettanto innegabile come indubbia appaia la loro rilevanza a fini indiziari ove correttamente inquadrate nel compendio a fondamento della misura cautelare disposta, tenuto conto dei modesti documentati redditi conseguiti dal RE. Con riferimento, infine, alla documentazione depositata dalla difesa in sede di udienza camerale (relazione tecnica con allegate copie di buoni fruttiferi, dal cui smobilizzo sarebbero derivate le somme di denaro utilizzate per i suindicati acquisti), il Tribunale l'ha ritenuta inidonea "a vincere la presunzione di illegittima provenienza", precisando altresì che alcuni dei buoni fruttiferi in parola risultavano intestati a AR RE (sorella del ricorrente) e gli unici due buoni intestati ad NT RE, di importo pari ad euro 14.471,36 il primo e di euro 13.096,01 il secondo, palesavano in modo evidente la loro notevole recessività rispetto all'ammontare degli esborsi effettuati. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente EA LE IL NO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EA LE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. QU Condello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/09/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di NT RE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 23/07/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto: Penale Sent. Sez. 2 Num. 37635 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 03/09/2021 - l'immobile sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) via Cil .ea s.n.c., identificato al catasto al foglio 8, particella 696, sub 5; -l'immobile sito in BR (BG) via Gavarno 4/B, identificato al catasto al foglio 22, particella 5195, sub 5; - l'immobile sito in BR (BG) via Gavarno 4/B, identificato al catasto al foglio 22, particella 5195, sub 7; -terreno sito in BR (BG), identificato al catasto al foglio 9, particella 7730; -terreno sito in BR (BG), identificato al catasto al foglio 9, particella 8887, per la ritenuta sussistenza del fumus d& reat;
di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 (capo 1), 110, 81 cpv. cod. pen., 1, 2 e 4 I. 895/1967 e 2, 4 e 7 I. 895/1967 (in relazione agli artt. 1 e 2 della I. 110/1975) e 416 bis.
1. cod. pen. (capo 2), 110 cod. pen., 2 e 7 L 895/1967 (capo 16). A sostegno del proprio provvedimento di rigetto, il Tribunale poneva gli esiti degli accertamenti compiuti dal Nucleo di Polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che aveva compiuto indagini patrimoniali nei confronti di NT RE, al fine di rilevare la sussistenza di una situazione di eventuale sproporzione tra il valore del patrimonio nella sua disponibilità ed il reddito dichiarato negli anni 2000-2017. E, dai sunnominati accertamenti, era emersa la presenza di una costante sproporzione per ogni annualità considerata, ossia una netta sproporzione progressiva annua per il periodo monitorato pari ad euro — 414.976,06. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di NT RE, viene proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico: erronea e falsa applicazione degli artt. 321, 322 e 324 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240, 240 bis cod. peri., 12 sexies D.L. n. 306/1992, 194 D.Lvo n. 271/1989. Assume il ricorrente come l'ordinanza impugnata, con riferimento al capo 1), si dilunghi ad indicare tutte le occasioni nelle quali il captatore informatico ha intercettato conversazioni tra il AU (asseritamente al vertice dell'associazione di stampo mafioso) ed il RE a dimostrazione del loro legame e dell'esistenza di un sodalizio criminale, per la verità per nulla dimostrato. In particolare, ciò che consacra il ricorrente nel ruolo di associato è la di lui partecipazione al presunto battesimo del 18 agosto 2018, data in cui il RE, unitamente al AU, avrebbe provveduto all'espletamento del rito nei confronti di EL RE e IN BO. Il Tribunale assume il "battesimo" quale presupposto logico necessario all'interpretazione di tutte quelle captazioni che, in tal senso, vengono a tale contesto ricollegate: è la ritenuta evidenza dell'avvenuto battesimo che costituisce il fondamento per l'interpretazione successiva delle intercettazioni. Peraltro, la venuta meno del presupposto logico in ragione 2 dell'assoluta impossibilità di determinare anche solo in termini di verosimiglianza che nel corso del silenzio intercettivo si sia effettivamente svolto il "battesimo", rende illogico tutto il costrutto argomentativo/motivazionale del riesame. In relazione al capo 2), secondo la ricostruzione del riesame, NT RE, unitamente ad EL RE e a DO AU, si sarebbe recato nell'abitazione di via Vico III Pace 7 in Sant'Eufemia d'Aspromonte al fine di spostare in altro luogo le armi ivi nascoste. In realtà, lo stesso Tribunale riconosce l'indisponibilità dell'abitazione e di quanto nella medesima occultato da parte del ricorrente, con conseguente inconfigurabilità de: reato in capo al RE. In relazione al capo 16), è possibile riprendere le medesime considerazioni in punto indisponibilità dell'arma in capo al RE, reo al più di essersi "liberato" di un'arma, senza averne mai specificato le relative modalità. Il Tribunale, poi, con riferimento alla misura cautelare reale, omette di soffermarsi sul presupposto del periculum, nella specie assolutamente inesistente, essendosi in presenza di beni immobili nei cui confronti alcun tipo di atto dismissivo avrebbe mai potuto essere posto in essere. Gli immobili sottoposti a sequestro a BR costituiscono l'abitazione familiare del padre del ricorrente (EL RE), ove lo stesso vive sin dalla data dell'acquisto: non esiste, quindi, anche sotto il profilo temporale oltre che fisico, alcun collegamento causale con il reato. Il metodo per accertare la sproporzione patrimoniale, ovvero gli indici di spesa media mensile risultanti dalle tabelle ISTAT, comporta delle macroscopiche storture che vanno evidenziate: esse si basano, infatti, esclusivamente su indicatori statistici medi, che non permettono di cogliere in alcun modo il tenore di vita di un determinato nucleo familiare. Invero, il tenore di vita del ricorrente è ben al di sotto della soglia ISTAT che, dunque, può fornire solo un profilo indiziario da rapportarsi poi al singolo caso, vaglio che nella fattispecie non è stato minimamente esaminato. Censurabili, poi, sono le argomentazioni addotte dal Tribunale sulle giustificazioni presentate dal ricorrente che sono "liquidate" con meri calcoli matematici sganciati dalla reale oggettività documentata. In particolare, si assume l'errore del Tribunale che, da un lato, ha omesso di valutare che anche dei buoni fruttiferi intestati alla sorella del ricorrente (AR RE) sono stati utilizzati per il pagamento del prezzo di compravendita e, dall'altro, non ha considerato che i proventi per l'acquisto degli immobili sono derivati da investimenti finanziari molto risalenti e, come tali, non rientranti in quell'arco di "ragionevolezza temporale" che permette l'applicazione della presunzione di illegittima acquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è infondato e, come tale, è immeritevole di accoglimento. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e !a censura della violazione di legge, la difesa critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza dell'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei delitti contestati. 2.1. Come è noto, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge - l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). 2.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo, la verifica del giudice del riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto 4 il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciannpani, Rv. 260921). 3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato avendo compiutamente esaminato la legittimità del provvedimento impositivo della cautela reale che risultava contenere la corretta enunciazione della fattispecie di reato contestata e la ricorrenza del fumus delicti commissi in relazione alla congruità degli elementi rappresentati con riferimento alla loro idoneità a fondare la notitia criminis. 3.1. Infondato è il primo profilo di doglianza denunciato in ricorso. Osserva preliminarmente il Tribunale come "... la presenza della criminalità organizzata nel territorio di Sinopoli e nelle aree limitrofe è stata oggetto di accertamento in plurime sentenze di condanna aventi autorità di cosa giudicata emesse all'esito dei procedimenti c.d. "Prima", "Smirne" e "Paiechi", che hanno acclarato l'esistenza della cosca RO, nonché di sottogruppi familiari aventi una certa autonomia programmatica e di azione, ma fortemente coesi tra loro nel rispetto del comune vincolo di appartenenza ... A queste risultanze si sono affiancato gli esiti dei procedimenti "Arca" e "Cent'anni di storia" ... che hanno consentito di accertare come gli RO avessero continuato ad operare, nonostante la scure giudiziaria, ed a far valere la loro forza associativa anche in occasione degli importanti lavorò' di ammodernamento, nei tratti ricadenti all'interno del territorio di "competenza", dell'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria e sul bacino portuale di OI TA, avvalendosi anche di nuove e strategiche alleanze con consorterie criminali di storico e grandissimo spessore, quali quella dei IR di OI TA ...". A questi elementi si aggiungono le evidenze emerse nell'ambito di altri procedimenti, tra i quali, quelli denominati "Virus", "Meta", "Xenopolis", "Il Guardiano", "Iris" e "Provvidenza". Nel presente procedimento, la vicenda dalla quale si partiva per giungere all'accertamento dell'esistenza e dell'operatività della frangia mafiosa di Sant'Eufemia era l'affiliazione di alcuni giovani della consorteria decretata all'insaputa degli organi di vertice, circostanza che faceva nascere profondi malumori all'interno della consorteria. In particolare, la fazione capeggiata da DO AU (autrice di plurimi delitti in materia di stupefacenti, armi, estorsioni) prendeva precisa posizione per far invalidare le irrituali affiliazioni poste in essere dagli oppositori capeggiati da CO ID: posizione - quella dei AU - che non riusciva tuttavia ad imporsi essendosi decisa una linea di 5 compromesso che prevedeva, da un lato, la regolarizzazione dei riti già eseguiti e, dall'altro, il divieto di effettuarne dei nuovi nel corso di un disposto periodo di sospensione. Il provvedimento impugnato, in risposta all'eccezione difensiva relativa all'assenza di elementi probatori circa l'esistenza della cosca e l'appartenenza alla stessa da parte del ricorrente, ha evidenziato in sintesi come - a prescindere dalla ritualità dei celebrati "battesimi" di mafia e dalle valutazioni espresse in merito alla loro validazione - fosse stato ampiamente documentato, da parte della costola eufemiese capeggiata dal AU, il sistematico esercizio da parte della stessa del potere di intimidazione sul territorio, tipico delle organizzazioni di stampo mafioso, essendosi altresì ricostruiti i rapporti di tale articolazione, anche grazie all'azione degli RO, con la politica locale. L'organizzazione, infatti, risulta aver assunto un ruolo importante nell'espansione del bacino elettorale del senatore AR AR, a seguito dell'attivo impegno nel sostenere, alle elezioni regionali del gennaio 2020, DO REzzo, sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte, attività "a cui facevano da contraltare tutta una serie di controprestazioni, che il mondo della politica e, in particolare, i soggetti che di quel rapporto avevano beneficiato erogavano ovvero si impegnavano ad erogare" alla stessa a titolo di ricompensa. L'organizzazione vedeva come esponenti di spicco VE AP, FR AR, CO AR, PP TO, LI IR, EA PI (nelle more deceduto), RI FO, RM AP, QU Cutrì, NT Gagliostro, PP RE, NC Carbone, PP Speranza, PP ZO, DO Carbone, GO FO ed NT RE (ad un livello più basso, si ponevano RU RI, NC RI, EL RE, IN BO, GR CO DE, CO DE, PP LO, RM AP e NC ON). In particolare, lo stabile inserimento di NT RE nel gruppo laurendiano è risultato "chiaramente desumibile dalla partecipazione dello stesso a plurime riunioni di `ndrangheta, organizzate dallo stesso AU DO e finalizzate ad affrontare questioni di rilevante interesse per la cosca ...": stabile inserimento che si è dimostrato ampiamente idoneo a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso. E la qualità di "fedelissimo" del ricorrente viene ulteriormente acclarata da numerosissime captazioni raccolte in sede intercettativa a cui si rimanda. 3.2. Medesime conclusioni di infondatezza vanno tratte con riferimento alla contestazione di cui al capo 2). Al ricorrente viene attribuita la detenzione, nell'interesse della cosca, di un gran numero di armi (un vero e proprio arsenale di armi, non solo comuni, ma 6 _anche da guerra) presso l'abitazione sita in Sant'Eufemia di Aspromonte alla via Vico III Pace, n. 7, nella disponibilità del fratello Giovanni RE. L'ordinanza impugnata chiarisce le ragioni per le quali l'esclusiva disponibilità dell'immobile da parte di Giovanni RE, custode delle armi, non escludeva la disponibilità delle stesse da parte del ricorrente e degli altri sodali. A sostegno di queste conclusioni si pongono i contenuti di talune intercettazioni ambientali (v. pagg. 20-23 dell'ordinanza impugnata) che vedono il fattivo interessamento di NT RE che mostra di conoscere quali armi sono detenute, quali sono di suo interesse perché di sua ritenuta proprietà esclusiva e quali cautele si rendesse necessario prendere per non correre rischi. 3.3. Medesime conclusioni di infondatezza vanno tratte con riferimento alla contestazione di cui al capo 16). Al ricorrente viene contestata la detenzione di un'ulteriore arma, e precisamente di una pistola che non era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria all'esito di una perquisizione presso l'abitazione del padre, EL RE. La presenza dell'arma, nella disponibilità della cosca (come spiegato a pag. 24 dell'ordinanza impugnata), e dalla stessa detenuta presso l'abitazione bergamasca di EL RE, risulta provata dal contenuto dell'ambientale del 17/04/2019. Le intercettazioni disvelano altresì che, nella successiva data del 06/08/2019, nel corso di una perquisizione della polizia giudiziaria, per puro caso, l'arma non veniva rinvenuta dagli inquirenti: infatti, NT RE, nel corso di una successiva conversazione con DO AU in data 11/08/2019, spiegava che, sebbene la polizia avesse preso tra le mani lo scatolino entro il quale la pistola era stata collocata, questa non veniva scoperta solo perché lo scatolino veniva spostato ma non veniva aperto dagli operanti. Da quel momento, il ricorrente decideva di prendere l'arma con sé, al fine di metterla al sicuro nonostante le rimostranze dell'anziano padre. 3.4. Manifestamente infondato è l'ulteriore profilo relativo alla contestazione circa la mancata prospettazione dell'esistenza del presupposto del periculum. In realtà, come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 240-bis cod. pen., quale misura obbligatoriamente disposta in presenza dei presupposti di legge (l'ablazione reale colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui non si possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, si risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica), non dovendo essere necessariamente preceduta dal sequestro 7 preventivo (cfr.., Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485), non necessita di alcuna preventiva valutazione in merito al ritenuto (ma, comunque, irrilevante) presupposto del periculum in mora. 3.5. Parimenti infondati sono gli ulteriori due profili di doglianza: il primo, relativo al metodo seguito per l'accertamento della sproporzione patrimoniale;
il secondo, relativo all'omessa valutazione delle censure difensive nonché del mancato rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale" che permette l'applicazione della presunzione di illegittima acquisizione. 3.5.1. Evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato abbia adeguatamente comprovato l'esistenza di una situazione di sproporzione tra il valore del patrimonio nella disponibilità del ricorrente ed il reddito dal medesimo dichiarato nell'intervallo temporale compreso tra il 2000 ed il 2017. Scrive il Tribunale: "... dalla tabella riepilogativa relativa alla ricostruzione dei profili reddituali e patrimoniali del nucleo familiare di RE NT ... è emersa la presenza di una costante sproporzione per ogni annualità considerata e, dunque, una netta sproporzione progressiva annua per il periodo monitorato pari ad euro -414.976,06. In particolare, in data 30 ottobre 2007 RE NT acquistava un fabbricato sito in S.Eufemia d'Aspromonte (RC) - identificato al catasto al foglio 8, particella 696, sub 5 - corrispondendo il prezzo di euro 20.000. In data 30 dicembre 2013 acquistava alla somma di euro 85.000,00 due fabbricati siti in BR (BG), identificati al catasto al foglio 22, particella 5195, sub 5 e 7, nonché due terreni siti sempre in BR (BG) identificati al catasto al foglio 9, particelle 7730 e 8887. Orbene, quanto al primo dei suddetti immobili, dalla citata tabella può facilmente rilevarsi come nell'anno 2007 il reddito dichiarato era pari ad euro 7.162,00; inoltre nell'anno precedente e nell'anno successivo il reddito complessivo era pari, rispettivamente, ad euro 7.354,00 ed euro 9.818,00. E' evidente, allora, la sproporzione tra il prezzo di acquisto dell'immobile (euro 20.000,00) ed il reddito dichiarato. Quanto ai fabbricati ed ai terreni siti in BR, acquistati il 30 dicembre 2013 per un corrispettivo di euro 85.000,00, il reddito dichiarato per l'anno in questione era di appena euro 12.855,00. Anche qui è evidente che l'acquisto dei quattro immobili è sperequato rispetto alla situazione reddituale del RE, il quale anche l'anno precedente e quello successivo dichiarava redditi sproporzionati rispetto all'esborso economico posto in essere per l'acquisto degli immobili suddetti (euro 14.657,00 per l'anno 2012 ed euro 14.432,00 per l'anno 2014)." 3.5.2. Riconosce la giurisprudenza come, in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, 8 dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocuii" . estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (v. anche, Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753). 3.5.3. La Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre 2017 - 21 febbraio 2018, n. 33, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte (venivano citate le sentenze della Sezione 1, 5 febbraio-21 marzo 2001, n, 11049; Sezione 5, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469; e le più recenti Sezione 1, 16 aprile- 3 ottobre 2014, n. 41100; Sezione 4, 7 maggio-28 agosto 2013, n. 35707; Sezione 1, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634) richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene sottoposto a confisca - oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene - che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in "un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»". E così, la Corte costituzionale, ulteriormente ha precisato che: - "il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;
" - "la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare"; - "in una simile prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria"; - "nella medesima ottica di valorizzazione della ratio legis, può ritenersi, peraltro, che - quando si discuta di reati che, per loro natura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo e che non risultino altresì commessi, comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata - il giudice conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore - le quali valgano, in particolare, a connotare la 9 vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato." 3.5.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto di vincolo reale possa legittimamente operare in quanto "... sebbene la fattispecie associativa contestata al RE NT venga collocata a livello temporale dall'anno 2017 (con condotta perdurante), dai plurimi elementi investigativi raccolti a carico del ricorrente è emerso come quest'ultimo fosse storico affiliato alla 'ndrangheta, nonché braccio destro di AU DO, vertice del sodalizio ...". 3.5.5. Inoltre, se è indubitabile che le tabelle ISTAT relative alla spesa media familiare abbiano carattere meramente indicativo in considerazione della gran varietà delle condizioni sociali ed ambientali riscontrabili sul territorio, nonché dei differenti modi di vita dei singoli e delle famiglie, è altrettanto innegabile come indubbia appaia la loro rilevanza a fini indiziari ove correttamente inquadrate nel compendio a fondamento della misura cautelare disposta, tenuto conto dei modesti documentati redditi conseguiti dal RE. Con riferimento, infine, alla documentazione depositata dalla difesa in sede di udienza camerale (relazione tecnica con allegate copie di buoni fruttiferi, dal cui smobilizzo sarebbero derivate le somme di denaro utilizzate per i suindicati acquisti), il Tribunale l'ha ritenuta inidonea "a vincere la presunzione di illegittima provenienza", precisando altresì che alcuni dei buoni fruttiferi in parola risultavano intestati a AR RE (sorella del ricorrente) e gli unici due buoni intestati ad NT RE, di importo pari ad euro 14.471,36 il primo e di euro 13.096,01 il secondo, palesavano in modo evidente la loro notevole recessività rispetto all'ammontare degli esborsi effettuati. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente EA LE IL NO