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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2024, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di cassazione n.32564/2023 (R.G.N. 30592/2022) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Sarno Michele e avv. Boffa NT, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11184 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il condannato NT IO ricorre ai sensi dell'art.. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza emessa dalla Seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12 aprile 2023 (depositata in data 26 luglio 2023) con la quale è stato rigettato il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di appello di Salerno che ha riconosciuto l'IO colpevole del reato di cui al capo M (artt.56-294 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.) condannandolo a pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce errore di fatto conseguente al rinvio per relationem da parte della sentenza di legittimità alla motivazione espressa dalla Corte di appello in punto di responsabilità del ricorrente, così mutuandone gli errori percettivi commessi nella lettura degli atti processuali, dai quali non risulta in alcun modo che il ricorrente sia il mandante del Mogavero nell'intimidire e minacciare GI EL. A tal riguardo si indicano - in quanto richiamate dalla sentenza impugnata - le dichiarazioni dibattimentali dello stesso LI alla udienza del 19 marzo 2019; quelle del teste Perrotta all'udienza del 21 maggio 2019; le intercettazioni del 30 e 31 maggio 2016 e, infine, le dichiarazioni del collaboratore Di Maio, censurandone l'errata lettura da parte della decisione impugnata in quanto dal contenuto delle predette fonti probatorie non emerge il riscontro all'accusa mossa all'IO. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta a sostegno della inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria a sostegno del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni non consentite. 2. La sentenza di legittimità impugnata (v. pg. 23), a riguardo della responsabilità dell'IO in ordine al reato contestato, ha richiamato l'ampia motivazione fornita dalla sentenza di appello «nella quale si evidenziano i plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa EL», rilevando che il pertinente motivo di ricorso si appuntava «soltanto sulla divergenza delle dichiarazioni rese nelle diverse fasi del procedimento dal EL, tralasciando tutti gli altri argomenti di prova dettagliatamente elencati dalla Corte di appello (le dichiarazioni del teste Perrotta, i contatti telefonici e gli sms tra IO e Mogavero, le dichiarazioni del collaboratore De Maio, le intercettazioni a carico di Mogavero)», concludendo per la non consentita natura fattuale delle censure mosse dal ricorrente in sede di legittimità. 3. L'attuale ricorso - attraverso il preteso errore percettivo ricollegato al richiamo fatto alla motivazione del giudice di appello - censura in realtà, e del tutto genericamente, il predetto giudizio valutativo, introducendo oggi con il presente ricorso anche nuove censure in fatto in ordine a prove - di cui sollecita la valutazione da parte di questa Corte - che Da sentenza impugnata indica quali prove a riscontro delle dichiarazioni del EL tralasciate dal primo ricorso. 4. Costituisce, invero, jus receptum che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); in ogni caso, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Sarno Michele e avv. Boffa NT, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11184 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il condannato NT IO ricorre ai sensi dell'art.. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza emessa dalla Seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12 aprile 2023 (depositata in data 26 luglio 2023) con la quale è stato rigettato il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di appello di Salerno che ha riconosciuto l'IO colpevole del reato di cui al capo M (artt.56-294 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.) condannandolo a pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce errore di fatto conseguente al rinvio per relationem da parte della sentenza di legittimità alla motivazione espressa dalla Corte di appello in punto di responsabilità del ricorrente, così mutuandone gli errori percettivi commessi nella lettura degli atti processuali, dai quali non risulta in alcun modo che il ricorrente sia il mandante del Mogavero nell'intimidire e minacciare GI EL. A tal riguardo si indicano - in quanto richiamate dalla sentenza impugnata - le dichiarazioni dibattimentali dello stesso LI alla udienza del 19 marzo 2019; quelle del teste Perrotta all'udienza del 21 maggio 2019; le intercettazioni del 30 e 31 maggio 2016 e, infine, le dichiarazioni del collaboratore Di Maio, censurandone l'errata lettura da parte della decisione impugnata in quanto dal contenuto delle predette fonti probatorie non emerge il riscontro all'accusa mossa all'IO. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta a sostegno della inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria a sostegno del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni non consentite. 2. La sentenza di legittimità impugnata (v. pg. 23), a riguardo della responsabilità dell'IO in ordine al reato contestato, ha richiamato l'ampia motivazione fornita dalla sentenza di appello «nella quale si evidenziano i plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa EL», rilevando che il pertinente motivo di ricorso si appuntava «soltanto sulla divergenza delle dichiarazioni rese nelle diverse fasi del procedimento dal EL, tralasciando tutti gli altri argomenti di prova dettagliatamente elencati dalla Corte di appello (le dichiarazioni del teste Perrotta, i contatti telefonici e gli sms tra IO e Mogavero, le dichiarazioni del collaboratore De Maio, le intercettazioni a carico di Mogavero)», concludendo per la non consentita natura fattuale delle censure mosse dal ricorrente in sede di legittimità. 3. L'attuale ricorso - attraverso il preteso errore percettivo ricollegato al richiamo fatto alla motivazione del giudice di appello - censura in realtà, e del tutto genericamente, il predetto giudizio valutativo, introducendo oggi con il presente ricorso anche nuove censure in fatto in ordine a prove - di cui sollecita la valutazione da parte di questa Corte - che Da sentenza impugnata indica quali prove a riscontro delle dichiarazioni del EL tralasciate dal primo ricorso. 4. Costituisce, invero, jus receptum che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); in ogni caso, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024.