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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2342/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2342/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Salerno, lungomare C.F._1
, presso lo studio dell'avv. Dario Palo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione nuovo difensore
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliata in Capaccio Paestum (SA), alla C.F._2
7, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., richiesta cumulativa di separazione dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di NT IA (SA) in data 29 marzo 2016 e che dalla loro unione era nata una figlia, (07.09.2012). Per_1
Con sentenza n. 665/2024 pubblicata il 26. il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. Alla udienza del giorno 16 settembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 665/2024 pubblicata il 26.11.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la figlia minore resta affidata congiuntamente al padre e alla madre ma abiterà, tenuto anche conto della volontà espressa dalla stessa, prevalentemente presso la madre;
- la casa coniugale in NT IA alla via Gran Sasso n. 22/H è, d'intesa tra le parti, assegnata con l'intero mobilio alla moglie che vi continuerà ad abitare con la figlia minore , ad eccezione di due quadri di e del Per_1 Persona_2 quadro raffigurante ggio marino posto all'interno del già di proprietà del defunto padre del sig. e che questi potrà portare con sé Pt_1 unitamente ai propri effetti personal scluse dalla casa coniugale l'intero giardino, la piscina e l'area circostante la stessa a servizio dell'attività imprenditoriale del marito, ad eccezione della piccola area giardino che dalla tettoia per il parcheggio dell'auto porta sul retro della casa dove c'è una zona relax con piano sottoposto a quello del giardino, zona relax che è parte della casa. Rientrano invece tra le pertinenze dell'abitazione il cancello e il viale d'ingresso all'abitazione. La signora volturerà a proprio nome, entro 15 giorni CP_1 dall'omologazione della s e, le utenze a servizio della casa (a titolo esemplificativo: consumi per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, connessione dati e telefono etc.), che saranno a suo carico così come le tasse e le imposte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
- De trasferirà altrove il proprio domicilio, entro 15 giorni dalla Parte_1 pubbl lla sentenza di omologazione dell'accordo di separazione e comunque non prima del 20.11.2024, impegnandosi a trovare una sistemazione abitativa che favorisca la vicinanza con la figlia;
Per_1
- I signori e a nno di comune accordo le Parte_1 Controparte_1 decisioni d re anno la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte di volta in volta dal genitore con cui la minore si troverà;
- I coniugi potranno, sempre nel rispetto delle esigenze primarie della loro figlia minore, stabilire liberamente quando il padre potrà farle visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa, questo anche in considerazione dell'età della minore. In caso di disaccordo, non auspicabile, si atterranno alle intese di seguito riportate: al padre è data facoltà di tenere con sé la figlia due Per_1 weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e du alla settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 14.15 alle ore 18.00, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della minore;
la minore potrà trascorrere con il padre 7 giorni consecutivi nel periodo estivo di ogni anno (nei mesi tra luglio e agosto) e 7 giorni in quello invernale, non ricadenti nel periodo natalizio. Il primo periodo, quello estivo, verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
il secondo periodo, invece, quello invernale, verrà definito entro il 15 ottobre di ogni anno, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori secondo il seguente criterio: il Natale e il Capodanno (ed esattamente dal 23 dicembre al 3 gennaio) con l'uno e l'Epifania (dal 4 al 7 gennaio) e la Pasqua con l'altro.
- I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia e i parenti e affini con i quali ha rapporti di affetto e frequentazione;
- I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, se non brevi, quando hanno con sé la minore;
- Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, (scuola, cure, sport, tempo libero, eccetera) verrà presa in accordo tra i due genitori;
- i ricorrenti si dichiarano autosufficienti economicamente e perciò rinunciano al mantenimento per sé stessi;
- per il mantenimento della minore , verserà a Per_1 Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 700,00 (euro settecento/00) da accreditare entro il
[...]
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla moglie con IBAN [...], importo ex lege soggetto all'automatica rivalutazione ISTAT;
- le spese straordinarie o extra assegno (tra queste le spese per il corso di inglese online, per la palestra e per il doposcuola, con un insegnante privato), secondo le linee guida del C.N.F. del 29.11.2017, che si allegano, saranno nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- i coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto patrimoniale derivante dal loro matrimonio, dichiarando di avere nulla più a che pretendere, oltre quanto nel presente atto convenuto, per qualsia-si titolo e/o ragione, rimanendo in essere invece quelli relativi alla società 7 i Parte_2 cui sono soci;
- i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità, valida per l'espatrio, per sé stessi mentre dovranno concordare il rilascio di detti documenti validi anche per l'espatrio per la figlia minore;
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza anche all'estero, dandosi reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29 marzo 2016 nel Comune di NT IA (SA) tra , nato a [...]_1
IA (SA) il 30.10.1970, C.F.: , nata a [...]_1
NT IA (SA) il 2 scritto CodiceFiscale_2 nel Registro Atti Matrimonio del NA , Atto n.6, Parte I, Vol.1, Uff.1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT IA (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2342/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Salerno, lungomare C.F._1
, presso lo studio dell'avv. Dario Palo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione nuovo difensore
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ttivamente domiciliata in Capaccio Paestum (SA), alla C.F._2
7, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., richiesta cumulativa di separazione dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di NT IA (SA) in data 29 marzo 2016 e che dalla loro unione era nata una figlia, (07.09.2012). Per_1
Con sentenza n. 665/2024 pubblicata il 26. il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. Alla udienza del giorno 16 settembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 665/2024 pubblicata il 26.11.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la figlia minore resta affidata congiuntamente al padre e alla madre ma abiterà, tenuto anche conto della volontà espressa dalla stessa, prevalentemente presso la madre;
- la casa coniugale in NT IA alla via Gran Sasso n. 22/H è, d'intesa tra le parti, assegnata con l'intero mobilio alla moglie che vi continuerà ad abitare con la figlia minore , ad eccezione di due quadri di e del Per_1 Persona_2 quadro raffigurante ggio marino posto all'interno del già di proprietà del defunto padre del sig. e che questi potrà portare con sé Pt_1 unitamente ai propri effetti personal scluse dalla casa coniugale l'intero giardino, la piscina e l'area circostante la stessa a servizio dell'attività imprenditoriale del marito, ad eccezione della piccola area giardino che dalla tettoia per il parcheggio dell'auto porta sul retro della casa dove c'è una zona relax con piano sottoposto a quello del giardino, zona relax che è parte della casa. Rientrano invece tra le pertinenze dell'abitazione il cancello e il viale d'ingresso all'abitazione. La signora volturerà a proprio nome, entro 15 giorni CP_1 dall'omologazione della s e, le utenze a servizio della casa (a titolo esemplificativo: consumi per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, connessione dati e telefono etc.), che saranno a suo carico così come le tasse e le imposte relative all'immobile adibito a casa coniugale;
- De trasferirà altrove il proprio domicilio, entro 15 giorni dalla Parte_1 pubbl lla sentenza di omologazione dell'accordo di separazione e comunque non prima del 20.11.2024, impegnandosi a trovare una sistemazione abitativa che favorisca la vicinanza con la figlia;
Per_1
- I signori e a nno di comune accordo le Parte_1 Controparte_1 decisioni d re anno la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte di volta in volta dal genitore con cui la minore si troverà;
- I coniugi potranno, sempre nel rispetto delle esigenze primarie della loro figlia minore, stabilire liberamente quando il padre potrà farle visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa, questo anche in considerazione dell'età della minore. In caso di disaccordo, non auspicabile, si atterranno alle intese di seguito riportate: al padre è data facoltà di tenere con sé la figlia due Per_1 weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e du alla settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 14.15 alle ore 18.00, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della minore;
la minore potrà trascorrere con il padre 7 giorni consecutivi nel periodo estivo di ogni anno (nei mesi tra luglio e agosto) e 7 giorni in quello invernale, non ricadenti nel periodo natalizio. Il primo periodo, quello estivo, verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
il secondo periodo, invece, quello invernale, verrà definito entro il 15 ottobre di ogni anno, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con i genitori secondo il seguente criterio: il Natale e il Capodanno (ed esattamente dal 23 dicembre al 3 gennaio) con l'uno e l'Epifania (dal 4 al 7 gennaio) e la Pasqua con l'altro.
- I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia e i parenti e affini con i quali ha rapporti di affetto e frequentazione;
- I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, se non brevi, quando hanno con sé la minore;
- Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia, (scuola, cure, sport, tempo libero, eccetera) verrà presa in accordo tra i due genitori;
- i ricorrenti si dichiarano autosufficienti economicamente e perciò rinunciano al mantenimento per sé stessi;
- per il mantenimento della minore , verserà a Per_1 Parte_1 CP_1 la somma mensile di € 700,00 (euro settecento/00) da accreditare entro il
[...]
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla moglie con IBAN [...], importo ex lege soggetto all'automatica rivalutazione ISTAT;
- le spese straordinarie o extra assegno (tra queste le spese per il corso di inglese online, per la palestra e per il doposcuola, con un insegnante privato), secondo le linee guida del C.N.F. del 29.11.2017, che si allegano, saranno nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- i coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto patrimoniale derivante dal loro matrimonio, dichiarando di avere nulla più a che pretendere, oltre quanto nel presente atto convenuto, per qualsia-si titolo e/o ragione, rimanendo in essere invece quelli relativi alla società 7 i Parte_2 cui sono soci;
- i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità, valida per l'espatrio, per sé stessi mentre dovranno concordare il rilascio di detti documenti validi anche per l'espatrio per la figlia minore;
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza anche all'estero, dandosi reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29 marzo 2016 nel Comune di NT IA (SA) tra , nato a [...]_1
IA (SA) il 30.10.1970, C.F.: , nata a [...]_1
NT IA (SA) il 2 scritto CodiceFiscale_2 nel Registro Atti Matrimonio del NA , Atto n.6, Parte I, Vol.1, Uff.1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT IA (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi