CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AN ST, Presidente
AR SS, AT
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 406/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0E0303300 IRES-CONSOLIDATO 2016
- sul ricorso n. 417/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0E03033002022 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA, consolidante, e la Ricorrente_2 SpA, consolidata, come meglio generalizzate in atti, presentavano ricorso contro l' Agenzia delle Entrate, DP I di Torino, avverso avviso di accertamento n. T7E0E0303300/2022, notificato alle parti in data 28.12.2022, IRES consolidato 2016, con il quale si accertava, in capo alla consolidata una minor perdita, trasferita al consolidato, di € 1.316.376,00, rispetto a quella dichiarata di € 1.577.973,00 e, per l' effetto, un maggior reddito pari ad € 261.597,00, con conseguente maggiore IRES DI € 71.939,00, oltre sanzioni ed interessi. Il descritto atto impugnato veniva impugnato con due distinti ricorsi: RGR 406/2023, Ricorrente_1; RGR 417/2023 Ricorrente_2 SpA.
L'avviso di accertamento impugnato faceva seguito a verifiche dell' Agenzia delle Entrate, per le annualità
2013/14/15/16, con emanazione di PVC, con cui ripetutamente, si contestava la violazione dell' art. 110, comma 7, DPR 917/1986, con riferimento alle transazioni intercorse tra Ricorrente_2 e Società_1 SA (distributore monegasco) aventi ad oggetto i prodotti destinati al mercato estero professionale (cioccolato).
Sostanzialmente, l' Ufficio, vista la gestione antieconomica della società, considerate le cospicue perdite di esercizio reiterate nel tempo, stimava come applicabile l' art. 110, comma 7 TUIR, ipotizzando una delocalizzazione di redditività; Ricorrente_2 avrebbe esercitato su Società_1 SA un influenza economica rilevante ai fini del transfer pricing, anche attraverso commistioni di soggetti, gestori ed amministratori, riferibili alle società interessate, compresa Società_2 SpA. Nelle proprie controdeduzioni, a sostegno del proprio operato, richiamava giurisprudenza di legittimità, chiedendo quindi il rigetto dei ricorsi. Le società ricorrenti, con articolati ricorsi, contenenti eccezioni poste in diritto e nel merito, richiamavano le sentenze relative alle precedenti annualità, procedimenti aventi ad oggetto le medesimi contestazioni, tutte sfavorevoli all' Ufficio: annualità 2013, CTP Torino n. 1526/2019, confermata dalla CTR del Piemonte con sentenza n. 470/2022; annualità 2014, CTP Torino, sentenza n. 287/2022; annualità 2015, CGT 1 grado di
Torino, sentenza 941/2022.
La CORTE, in data 05.12.2023, nulla eccependo le parti in causa, sospendeva il giudizio, ex art. 39 DLgs
546/92, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riguardanti i contenziosi relativi alle annualità precedenti.
Le società ricorrenti, in data 07.08.2025, depositavano istanza di trattazione del processo sospeso, allegando le Ordinanze della Corte di Cassazione n. 18058/2025, n. 18072/2025 e n. 18080/2025, in esito ai contenziosi attinenti alle annualità 2013, 2014 e 2015.
L' Agenzia delle Entrate, DP I di Torino, in data 26.01.2026, depositava richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, rilevando che in esito alle decisioni emanate dai Supremi Giudici per le annualità precedenti a quella in oggetto, si era provveduto, con provvedimento n. 104/2026, all' annullamento dell' impugnato avviso di accertamento, in quanto fondato su medesimi presupposti.
All' odierna udienza, il funzionario dell' Ufficio conferma la richiesta formulata in data 26.01.2026. I difensori delle società ricorrenti si oppongono alla compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che le Ordinanze della Corte di Cassazione alllegate in atti hanno confermato quanto deciso da questa CGT di primo grado di Torino in merito a contenziosi perfettamente sovrapponibili a questo;
visto l' annullamento in autotutela, operato dalla Direzione Provinciale I di Torino dell' avviso di accertamento n. T7E0E0303300/2022, oggetto dell' attuale procedimento, non può che dichiarare, ex art. 46 DLgs 546/92,
l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' Ufficio, in ragione della soccombenza virtuale dello stesso. Invero, alla luce di tutte le sentenze citate sfavorevoli dell' Agenzia, in tutti i gradi di giudizio, attinenti alle annualità oggetto delle medesime contestazioni, la richiesta della stessa di compensazione delle spese di lite appare incongrua e tardiva.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE E CONDANNA
PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 5.000,00. TORINO, 27 GENNAIO 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AN ST, Presidente
AR SS, AT
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 406/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0E0303300 IRES-CONSOLIDATO 2016
- sul ricorso n. 417/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0E03033002022 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA, consolidante, e la Ricorrente_2 SpA, consolidata, come meglio generalizzate in atti, presentavano ricorso contro l' Agenzia delle Entrate, DP I di Torino, avverso avviso di accertamento n. T7E0E0303300/2022, notificato alle parti in data 28.12.2022, IRES consolidato 2016, con il quale si accertava, in capo alla consolidata una minor perdita, trasferita al consolidato, di € 1.316.376,00, rispetto a quella dichiarata di € 1.577.973,00 e, per l' effetto, un maggior reddito pari ad € 261.597,00, con conseguente maggiore IRES DI € 71.939,00, oltre sanzioni ed interessi. Il descritto atto impugnato veniva impugnato con due distinti ricorsi: RGR 406/2023, Ricorrente_1; RGR 417/2023 Ricorrente_2 SpA.
L'avviso di accertamento impugnato faceva seguito a verifiche dell' Agenzia delle Entrate, per le annualità
2013/14/15/16, con emanazione di PVC, con cui ripetutamente, si contestava la violazione dell' art. 110, comma 7, DPR 917/1986, con riferimento alle transazioni intercorse tra Ricorrente_2 e Società_1 SA (distributore monegasco) aventi ad oggetto i prodotti destinati al mercato estero professionale (cioccolato).
Sostanzialmente, l' Ufficio, vista la gestione antieconomica della società, considerate le cospicue perdite di esercizio reiterate nel tempo, stimava come applicabile l' art. 110, comma 7 TUIR, ipotizzando una delocalizzazione di redditività; Ricorrente_2 avrebbe esercitato su Società_1 SA un influenza economica rilevante ai fini del transfer pricing, anche attraverso commistioni di soggetti, gestori ed amministratori, riferibili alle società interessate, compresa Società_2 SpA. Nelle proprie controdeduzioni, a sostegno del proprio operato, richiamava giurisprudenza di legittimità, chiedendo quindi il rigetto dei ricorsi. Le società ricorrenti, con articolati ricorsi, contenenti eccezioni poste in diritto e nel merito, richiamavano le sentenze relative alle precedenti annualità, procedimenti aventi ad oggetto le medesimi contestazioni, tutte sfavorevoli all' Ufficio: annualità 2013, CTP Torino n. 1526/2019, confermata dalla CTR del Piemonte con sentenza n. 470/2022; annualità 2014, CTP Torino, sentenza n. 287/2022; annualità 2015, CGT 1 grado di
Torino, sentenza 941/2022.
La CORTE, in data 05.12.2023, nulla eccependo le parti in causa, sospendeva il giudizio, ex art. 39 DLgs
546/92, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riguardanti i contenziosi relativi alle annualità precedenti.
Le società ricorrenti, in data 07.08.2025, depositavano istanza di trattazione del processo sospeso, allegando le Ordinanze della Corte di Cassazione n. 18058/2025, n. 18072/2025 e n. 18080/2025, in esito ai contenziosi attinenti alle annualità 2013, 2014 e 2015.
L' Agenzia delle Entrate, DP I di Torino, in data 26.01.2026, depositava richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate, rilevando che in esito alle decisioni emanate dai Supremi Giudici per le annualità precedenti a quella in oggetto, si era provveduto, con provvedimento n. 104/2026, all' annullamento dell' impugnato avviso di accertamento, in quanto fondato su medesimi presupposti.
All' odierna udienza, il funzionario dell' Ufficio conferma la richiesta formulata in data 26.01.2026. I difensori delle società ricorrenti si oppongono alla compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che le Ordinanze della Corte di Cassazione alllegate in atti hanno confermato quanto deciso da questa CGT di primo grado di Torino in merito a contenziosi perfettamente sovrapponibili a questo;
visto l' annullamento in autotutela, operato dalla Direzione Provinciale I di Torino dell' avviso di accertamento n. T7E0E0303300/2022, oggetto dell' attuale procedimento, non può che dichiarare, ex art. 46 DLgs 546/92,
l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' Ufficio, in ragione della soccombenza virtuale dello stesso. Invero, alla luce di tutte le sentenze citate sfavorevoli dell' Agenzia, in tutti i gradi di giudizio, attinenti alle annualità oggetto delle medesime contestazioni, la richiesta della stessa di compensazione delle spese di lite appare incongrua e tardiva.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE E CONDANNA
PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 5.000,00. TORINO, 27 GENNAIO 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE