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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2560 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Pt_1
, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
[...]
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e
PERI CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025,
l'Avv. per , conclude come segue: “(…) come da Parte_1 Parte_1 nota di precisazione delle conclusioni (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, preso atto del possesso ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato dalla signora , sul Parte_1 bene immobile di cui in premessa, per oltre venti anni, dichiarare l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 e ss c.c., per la piena proprietà del bene intestato a (Codice Fiscale ), Controparte_1 C.F._1
1 nato ad [...] il [...] e (Codice Fiscale Parte_2
), nata a [...] il [...], per la quota di ½ C.F._2
ciascuno pro-quota e pro-indiviso, individuato al Catasto Terreni del Comune di
Terranuova Bracciolini, al foglio 32, particella 192/a, poi divenuta n. 192, con destinazione ente urbano, in favore di (Codice Fiscale Parte_1
). Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo, C.F._3
esonerandolo da ogni responsabilità, di eseguire la trascrizione della sentenza e, agli
Uffici Catastali, di eseguire le relative volture in favore degli attori. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre iva e cap, in caso di opposizione (…)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva di accertare e dichiarare l'usucapione, in favore di essa parte ricorrente, della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile meglio descritto in ricorso, con ordine al
Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di trascrivere la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
Dichiarata la contumacia dei resistenti;
ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
preso atto della mancata comparizione dei resistenti a rendere l'interrogatorio formale deferito da parte ricorrente, con ogni conseguenza ex art. 232, comma primo, c.p.c.; all'udienza del 06.03.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte costituita in epigrafe riportate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
Il ricorso appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.
All'uopo, deve, innanzitutto, rilevarsi che, attraverso la deposizione del teste escusso, è emerso che, effettivamente, il bene immobile in Testimone_1
questione è stato oggetto di usucapione da parte della ricorrente, in quanto il predetto
2 teste ha ampiamente confermato i capitoli di prova articolati da parte ricorrente – ossia
“(…) DCV che la signora , per oltre venti anni, hanno esercitato il Parte_1
possesso esclusivo, continuato senza alcuna interruzione e pubblico, senza contestazione e/o rivendicazioni da parte di alcuno, sul bene immobile, quale ente urbano, individuato al Comune di Terranuova Bracciolini (Ar), foglio 32, particella
192 (…)” (capitolo n. 1) e “(…) DCV che la signora ha manutenuto, a Parte_1
proprie spese e goduto del bene sopra descritto, senza essere disturbata e senza dover rendere conto a nessuno, apparendo pubblicamente e pacificamente l'unica, vera ed esclusiva proprietaria della stessa (…)” (capitolo n. 2) -.
Ed infatti, il teste escusso ha confermato il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto della particella in questione da parte della ricorrente.
Pertanto, sotto tale profilo, risultano sussistere tutti i requisiti richiesti ex lege per la pronuncia di intervenuta usucapione del bene immobile di cui è causa.
Peraltro, nel caso in esame – come verrà di seguito precisato -, la fondatezza del ricorso appare avvalorata anche dal comportamento processuale adottato dai resistenti.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che e , Controparte_1 Parte_2
sebbene siano stati regolarmente evocati in giudizio - e risultino, peraltro, legati da uno stretto vincolo di parentela con la parte ricorrente (trattandosi dei genitori di Pt_1
-, non si sono costituiti, così dimostrando il loro assoluto disinteresse in relazione
[...]
al bene immobile per cui è causa.
Inoltre, è bene evidenziare che i resistenti, non solo – pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio – sono rimasti contumaci nel presente giudizio, ma questi ultimi, nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c., non si sono neppure presentati a rendere l'interrogatorio formale ad essi deferito dalla ricorrente – in relazione ai capitoli articolati ai nn. 1) e 2) del ricorso introduttivo -, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo, c.p.c..
All'uopo, occorre, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 232, comma primo,
c.p.c., “(…) se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (…)”.
Sul punto, deve, poi, evidenziarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
3 da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, se, da un lato, “(…) la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (…)”, tuttavia, dall'altro lato, in base alla predetta norma, il Giudice, operando una valutazione anche degli altri elementi di prova assunti nel corso del giudizio, ha, comunque, la facoltà di “(…) ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; in tal senso, anche:
Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018).
In altri termini, se certamente, in base a quanto stabilito dall'art. 232, comma primo,
c.p.c., la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte a rendere l'interrogatorio formale, nel nostro ordinamento giuridico, non presenta la natura di confessione e, pertanto, non può assumere il valore di prova legale (cfr. in tal senso,
Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018); tuttavia, detto comportamento processuale della parte, può, comunque, essere utilizzato dal Giudice come un elemento di libera valutazione e, dunque, valutato congiuntamente agli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, può essere posto a fondamento della decisione.
Pertanto, nello specifico caso in esame, la circostanza che i resistenti – nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c. - non si siano presentati a rendere l'interrogatorio formale ad essi deferito rappresenta un ulteriore elemento che, considerato unitamente a tutti gli altri elementi emersi in corso di causa (deposizione del teste mancata costituzione in giudizio dei resistenti), Testimone_1 comprova l'assoluto disinteresse dei resistenti in ordine al bene immobile in oggetto, così avvalorando ulteriormente il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto della particella in questione da parte della ricorrente.
Alla luce di quanto riportato, non resta, dunque, che dichiarare l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di per oltre venti anni e, per Parte_1
l'effetto, l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di , ex art. Parte_1
1158 c.c., della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile individuato al Catasto
Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini, Foglio 32, Particella 192/a, poi divenuta n. 192, con destinazione ente urbano, e catastalmente intestato ad ed a Controparte_1
4 , per la quota di ½ ciascuno pro-quota e pro-indiviso. Parte_2
Deve, di conseguenza, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
– con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato -, nei Parte_1
confronti di e , così provvede, nella contumacia Controparte_1 Parte_2
di e : Controparte_1 Parte_2
1. dichiara l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di per Parte_1
oltre venti anni e, per l'effetto, l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di
, ex art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile Parte_1
individuato al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini, Foglio 32,
Particella 192/a, poi divenuta n. 192, con destinazione ente urbano, e catastalmente intestato ad ed a , per la quota di ½ ciascuno pro-quota e Controparte_1 Parte_2
pro-indiviso;
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
Arezzo, 11.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2560 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Pt_1
, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
[...]
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e
PERI CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025,
l'Avv. per , conclude come segue: “(…) come da Parte_1 Parte_1 nota di precisazione delle conclusioni (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis, preso atto del possesso ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato dalla signora , sul Parte_1 bene immobile di cui in premessa, per oltre venti anni, dichiarare l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 e ss c.c., per la piena proprietà del bene intestato a (Codice Fiscale ), Controparte_1 C.F._1
1 nato ad [...] il [...] e (Codice Fiscale Parte_2
), nata a [...] il [...], per la quota di ½ C.F._2
ciascuno pro-quota e pro-indiviso, individuato al Catasto Terreni del Comune di
Terranuova Bracciolini, al foglio 32, particella 192/a, poi divenuta n. 192, con destinazione ente urbano, in favore di (Codice Fiscale Parte_1
). Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo, C.F._3
esonerandolo da ogni responsabilità, di eseguire la trascrizione della sentenza e, agli
Uffici Catastali, di eseguire le relative volture in favore degli attori. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre iva e cap, in caso di opposizione (…)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva di accertare e dichiarare l'usucapione, in favore di essa parte ricorrente, della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile meglio descritto in ricorso, con ordine al
Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di trascrivere la emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
Dichiarata la contumacia dei resistenti;
ammessa ed escussa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
preso atto della mancata comparizione dei resistenti a rendere l'interrogatorio formale deferito da parte ricorrente, con ogni conseguenza ex art. 232, comma primo, c.p.c.; all'udienza del 06.03.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte costituita in epigrafe riportate, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
Il ricorso appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.
All'uopo, deve, innanzitutto, rilevarsi che, attraverso la deposizione del teste escusso, è emerso che, effettivamente, il bene immobile in Testimone_1
questione è stato oggetto di usucapione da parte della ricorrente, in quanto il predetto
2 teste ha ampiamente confermato i capitoli di prova articolati da parte ricorrente – ossia
“(…) DCV che la signora , per oltre venti anni, hanno esercitato il Parte_1
possesso esclusivo, continuato senza alcuna interruzione e pubblico, senza contestazione e/o rivendicazioni da parte di alcuno, sul bene immobile, quale ente urbano, individuato al Comune di Terranuova Bracciolini (Ar), foglio 32, particella
192 (…)” (capitolo n. 1) e “(…) DCV che la signora ha manutenuto, a Parte_1
proprie spese e goduto del bene sopra descritto, senza essere disturbata e senza dover rendere conto a nessuno, apparendo pubblicamente e pacificamente l'unica, vera ed esclusiva proprietaria della stessa (…)” (capitolo n. 2) -.
Ed infatti, il teste escusso ha confermato il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto della particella in questione da parte della ricorrente.
Pertanto, sotto tale profilo, risultano sussistere tutti i requisiti richiesti ex lege per la pronuncia di intervenuta usucapione del bene immobile di cui è causa.
Peraltro, nel caso in esame – come verrà di seguito precisato -, la fondatezza del ricorso appare avvalorata anche dal comportamento processuale adottato dai resistenti.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che e , Controparte_1 Parte_2
sebbene siano stati regolarmente evocati in giudizio - e risultino, peraltro, legati da uno stretto vincolo di parentela con la parte ricorrente (trattandosi dei genitori di Pt_1
-, non si sono costituiti, così dimostrando il loro assoluto disinteresse in relazione
[...]
al bene immobile per cui è causa.
Inoltre, è bene evidenziare che i resistenti, non solo – pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio – sono rimasti contumaci nel presente giudizio, ma questi ultimi, nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c., non si sono neppure presentati a rendere l'interrogatorio formale ad essi deferito dalla ricorrente – in relazione ai capitoli articolati ai nn. 1) e 2) del ricorso introduttivo -, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo, c.p.c..
All'uopo, occorre, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 232, comma primo,
c.p.c., “(…) se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (…)”.
Sul punto, deve, poi, evidenziarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
3 da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, se, da un lato, “(…) la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (…)”, tuttavia, dall'altro lato, in base alla predetta norma, il Giudice, operando una valutazione anche degli altri elementi di prova assunti nel corso del giudizio, ha, comunque, la facoltà di “(…) ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; in tal senso, anche:
Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018).
In altri termini, se certamente, in base a quanto stabilito dall'art. 232, comma primo,
c.p.c., la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte a rendere l'interrogatorio formale, nel nostro ordinamento giuridico, non presenta la natura di confessione e, pertanto, non può assumere il valore di prova legale (cfr. in tal senso,
Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018); tuttavia, detto comportamento processuale della parte, può, comunque, essere utilizzato dal Giudice come un elemento di libera valutazione e, dunque, valutato congiuntamente agli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, può essere posto a fondamento della decisione.
Pertanto, nello specifico caso in esame, la circostanza che i resistenti – nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c. - non si siano presentati a rendere l'interrogatorio formale ad essi deferito rappresenta un ulteriore elemento che, considerato unitamente a tutti gli altri elementi emersi in corso di causa (deposizione del teste mancata costituzione in giudizio dei resistenti), Testimone_1 comprova l'assoluto disinteresse dei resistenti in ordine al bene immobile in oggetto, così avvalorando ulteriormente il possesso uti dominus ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto della particella in questione da parte della ricorrente.
Alla luce di quanto riportato, non resta, dunque, che dichiarare l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di per oltre venti anni e, per Parte_1
l'effetto, l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di , ex art. Parte_1
1158 c.c., della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile individuato al Catasto
Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini, Foglio 32, Particella 192/a, poi divenuta n. 192, con destinazione ente urbano, e catastalmente intestato ad ed a Controparte_1
4 , per la quota di ½ ciascuno pro-quota e pro-indiviso. Parte_2
Deve, di conseguenza, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
– con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato -, nei Parte_1
confronti di e , così provvede, nella contumacia Controparte_1 Parte_2
di e : Controparte_1 Parte_2
1. dichiara l'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto di per Parte_1
oltre venti anni e, per l'effetto, l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di
, ex art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile Parte_1
individuato al Catasto Terreni del Comune di Terranuova Bracciolini, Foglio 32,
Particella 192/a, poi divenuta n. 192, con destinazione ente urbano, e catastalmente intestato ad ed a , per la quota di ½ ciascuno pro-quota e Controparte_1 Parte_2
pro-indiviso;
2. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. nulla sulla spese del giudizio, in considerazione del fatto che la parte ricorrente ha richiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
Arezzo, 11.03.2025
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Dr.ssa Carmela Labella
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