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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra;
CONVENUTO
Oggetto: somministrazione;
cessione del credito.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_2 pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento Controparte_1 in favore di Controparte_2
• € 166.416,43 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: -
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n.
1 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 74.206,24 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturando sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n.
192/2012, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 24.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, addebitati, nelle n. 2 fatture (v. doc. n. 6) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 7), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 603 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 7 (v. doc. n. 8)].
In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Controparte_2 condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Controparte_2 dovuta a per: Controparte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs.
n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e
• con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
2 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs.
n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs.
n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, Controparte_2 per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Controparte_2 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Controparte_2 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”.
Il ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo il difetto di Controparte_1 titolarità del credito ingiunto in capo all'attrice; con riferimento al credito di cui al primo punto della citazione, pari ad € 166.516,43, ha dedotto l'inopponibilità nei propri confronti delle cessioni di credito eseguite da stante il rifiuto alla Controparte_3 cessione espressamente manifestato dall'ente locale, nonché l'estinzione del credito, per avvenuto integrale pagamento delle somme richieste nei confronti di CP_4
[..
[...] ben prima dell'instaurazione del giudizio;
quanto alla somma di € 74.206,24
[...] pretesa a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui al punto primo, ha eccepito la mancata prova da parte dell'attrice del titolo posto a fondamento della domanda e della cessione del credito, nonché la prescrizione quinquennale in applicazione dell'art. 2948
c.c.; infine, ha eccepito l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2022 e della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Nel corso del giudizio – a fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dalla parte convenuta – l'attrice ha ridotto la pretesa originariamente oggetto della domanda.
In particolare, con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., l'attrice ha modificato la domanda come segue:
“a) rinuncia alla domanda di pagamento limitatamente all'importo di € 132.432,01;
b) precisa essere l'importo insoluto, in riferimento al quale insiste nella richiesta di condanna dell'Ente convenuto, pari ad € 132.310,66, come di seguito dettagliato:
i. € 33.984,42: sorte capitale residua,
ii. € 74.206,24: interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i;
iii. € 24.120,00: risarcimento costi di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012. oltre:
a) interessi moratori maturati e maturandi sull'importo delle fatture insolute costituenti il residuo credito in linea capitale di cui al precedente punto i), dalla data di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura insoluta sino al saldo;
b) interessi moratori maturati sull'importo delle fatture azionate con l'atto introduttivo CP_ del giudizio che sono risultate essere state saldate dall' convenuto, a decorrere dal termine di pagamento di ciascuna fattura sino alla data di eseguito saldo della stessa;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui ai precedenti punti a) e
b);
d) interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alla Nota Debito azionata che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.”.
4 Ciò posto, sono residuate contestazioni tra le parti circa l'entità del credito vantato a titolo di sorte capitale residua di cui al punto i), nonché contestazioni, sollevate da entrambe le parti, con riferimento agli ulteriori crediti azionati dall'attrice a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i) e a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n.
192/2012.
Per tali ragioni la causa, in un primo tempo trattenuta per la decisione, è stata successivamente rimessa sul ruolo con contestuale nomina di un ctu contabile al fine di determinare l'esatto importo del credito.
Procedendo con ordine, si osserva quanto segue.
Con riferimento al credito di cui al punto i), pari ad € 33.984,42 a titolo di sorte capitale, si rileva anzitutto che il Ctu – all'esito delle accurate indagini – ha accertato che, tenendo conto dei pagamenti eseguiti dal la somma residua ancora Controparte_1 dovuta a tale titolo è pari ad € 1.165.64.
Trattasi di somma portata da fatture emesse da nei confronti del Controparte_3
Comune di nel periodo compreso dal 30.12.2020 al 12.03.2021, riconducibili – CP_1 secondo la prospettazione attorea – a tredici contratti di somministrazione conclusi tra ed il in data antecedente alla emissione delle Controparte_3 Controparte_1 fatture (doc. 17 allegato alla prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.).
Orbene, con riferimento a tale credito, il ha eccepito l'avvenuto rifiuto della CP_1 cessione e, pertanto, l'inopponibilità a sé della cessione medesima.
L'attrice ha allegato due contratti di cessione di crediti conclusi con Controparte_3
a) il primo, rogato dallo rep. 17369, racc. Controparte_6
9755, del 24.03.2021, registrato a Roma il 25.03.2021, notificato a mezzo pec al il 27.03.2021; b) il secondo, rogato dallo Controparte_1 Controparte_6
rep. 63316, racc. 32747, del 24.06.2021, registrato a Roma il
[...]
28.06.2021, notificato a mezzo pec al il 07.07.2021; Controparte_1
Il ha allegato e provato che entrambe le cessioni sono state rifiutate. CP_1 CP_1
In particolare, il con Determinazione dirigenziale n. 1602 del 14.07.2021, ha CP_1 rifiutato la cessione di credito stipulata il 24.06.2021 tra Controparte_7
provvedendo a notificare il detto rifiuto il 15.07.2021 (doc. 3 di parte convenuta).
[...]
5 Con Determinazione dirigenziale n. 552 del 01.04.2022, rettificata con Determinazione dirigenziale n. 554 del 2/04/2022, il ha rifiutato la seconda cessione del credito CP_1 del 24.03.2021, notificando il rifiuto il 02.02.2021 (doc. 5 di parte convenuta).
Ciò posto, in materia di cessione di crediti vantati nei confronti della P.A. vigono norme parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 ss. c.c., volte essenzialmente a contemperare l'esigenza della libera cessione dei crediti con quella della regolare esecuzione dei contratti pubblici e della corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
In particolare, ai sensi dell'art. 9 L. 20/3/1865, n. 2248 all. E, richiamato anche dall'art. 70 R.D. 2440 del 1923, sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata;
inoltre, per l'art. 117, comma terzo,
D.lgs. n. 163 del 2006, poi confluito nell'art. 106, comma XIII, D. Lgs n. 50 del 2016, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma di cui all'art. 70 del
R.D. n. 2240 del 1923, riferendosi letteralmente alle sole amministrazioni statali, è norma speciale e come tale non può essere applicata analogicamente (Cass. n.
21747/2016; n. 20793/2015).
Nella specie, deve invece trovare applicazione l'art. 117 D.lgs. n. 163/2006 (riprodotto nell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016) che sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, è ravvisabile “una continuità di ratio con le norme della legge di contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'amministrazione ceduta: anche il rifiuto della cessione soddisfa, come l'adesione, l'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, la regolare prosecuzione del rapporto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione” (v. Corte d'Appello di Milano, n.
732/2022).
6 La Corte di Cassazione ha altresì precisato che le limitazioni al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) si giustificano alla luce dell'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulteriore, regolare, prosecuzione del rapporto (Cass. n.
24758/2021).
Nella specie, come si è detto, risulta documentalmente provato che i crediti oggetto di causa sono stati tutti ceduti, mediante atti pubblici notificati al e che CP_1 quest'ultimo ha tempestivamente opposto il proprio rifiuto alle cessioni.
Al riguardo la parte attrice ha dedotto che il rifiuto da parte del non è idoneo ad CP_1 impedire l'opponibilità della cessione, in quanto riguarderebbe rapporti contrattuali già conclusi al momento della cessione, con conseguente inapplicabilità della disciplina sopra menzionata, che – come osservato – garantisce la regolare prosecuzione del rapporto a tutela il debitore ceduto solo rispetto a contratti ancora in corso.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Anzitutto si rileva che il Ctu – espressamente chiamato ad individuare i contratti di somministrazione e le fatture poste a fondamento del credito di cui al punto i) e a verificare, sulla base della documentazione agli atti, se il credito è riferibile a rapporti di somministrazione ancora in corso o già esauriti alle date delle cessioni – ha concluso nel senso di ritenere, da un lato, che non è possibile ricondurre con certezza le singole fatture allegate ai contratti prodotti, non essendovi in esse alcun dato che li richiami;
dall'altro, che agli atti di causa non vi è alcun documento che attesti la prosecuzione o l'esaurimento dei rapporti di somministrazione costituenti titolo del credito azionato.
Ciò posto, ritiene questo giudice che un esame complessivo delle emergenze documentali, da valutarsi unitamente al tenore delle difese delle parti, induca a ritenere che il credito oggetto della domanda sia riferibile a rapporti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale ancora in corso alla data delle cessioni.
Si osserva, infatti, che a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti azionati (avvenuta con atti pubblici del 24.03.2021 e del 24.06.2021) il ha eseguito pagamenti nei CP_1 confronti di (creditrice cedente) ed ha eccepito tali pagamenti, quali Controparte_3 causa estintiva dell'obbligazione, anche nel presente giudizio, nella propria comparsa di costituzione.
7 Ha dedotto e documentato, in particolare, che alcune fatture sono state pagate già prima della notifica del primo atto di citazione, con mandato di pagamento n. 2330 del
06.09.2021 in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1307 del 31.08.2021; mentre altre fatture sono state saldate dopo la notifica della citazione, a seguito della
Determinazione dirigenziale n. 1806 del 3.11.2021, con mandati di pagamento datati
3.11.2021 e 30.11.2021, nonché a seguito delle Determinazioni dirigenziali n. 1926 del
19.11.2021 e n. 1283 del 24.08.2021, con mandato di pagamento del 31.08.2021.
La stessa parte attrice ha imputato tali pagamenti – come detto eseguiti non in proprio favore, ma in favore della cedente – al debito di cui al primo punto Controparte_3 della citazione, riducendo l'importo azionato a tale titolo.
Può dunque ritenersi che tali pagamenti siano stati correttamente eseguiti dal CP_1 nei confronti della cedente, proprio in ragione dell'inopponibilità della cessione del credito, a fronte dei rifiuti notificati dal debitore ceduto.
Né l'attrice ha fornito adeguata prova circa la riconducibilità del debito residuo, pari ad
€ 1.165.64, a rapporti di somministrazione definitivamente cessati.
Ne deriva che nessuna somma è dovuta dal convenuto a titolo di sorte capitale, né a titolo di interessi calcolati su tale somma.
Quanto al credito di cui al punto ii) per interessi moratori (pari ad € 74.206,24) maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i), è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto.
Trattasi infatti di interessi di mora di cui alla fattura n. 2005159329, emessa il
26.11.2012, con scadenza al 24.12.2012, dell'importo di € 333,509.00, e alla nota di debito n. 90001782, oggetto del contratto di cessione del 02.12.2015.
Risulta dunque ampiamente decorso – in mancanza di atti interruttivi – il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., atteso che l'atto di citazione è stato notificato in data 23.09.2021.
Quanto, infine, agli ulteriori importi di cui punto iii) della prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte attrice, calcolati in applicazione dell'art 6, comma 2 D.lgs.
n. 231/2002, si rileva che – come dichiarato dalla stessa parte al Ctu nel corso delle operazioni peritali – il credito “è oggi ridotto a zero, dal momento che le due fatture 40 Cont euro emesse, sono state stornate dal ”.
8 Nessuna somma è pertanto dovuta a tale titolo.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificati dal D.M.
147/2022).
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...] forfettarie, cpa e iva;
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dal convenuto.
Così deciso in Crotone, li 09.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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