Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01530/2025 REG.RIC.
N. 01684/2025 REG.RIC.
N. 01735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2025, proposto da
IE AL, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2025, proposto da
ON RI, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2025, proposto da
Piciulo IZ, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 1530 del 2025:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
quanto al ricorso n. 1684 del 2025:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
quanto al ricorso n. 1735 del 2025:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa AN CH e uditi per parte ricorrente il difensore nel solo ricorso R.G. n. 1684/2025, come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso R.G. n. 1530/2025 la professoressa AL IE agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
Con ricorso R.G. n. 1684/2025 la professoressa RI ON agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
Con ricorso R.G. n. 1735/2025 la professoressa IZ Piciulo agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
La sentenza ottemperanda ha riconosciuto a una pluralità di docenti, tra cui le odierne ricorrenti il diritto a percepire la cd. “Carta Docente” per una pluralità di annualità, ivi specificate.
In nessuno dei giudizi il Ministero resistente, benché ritualmente evocato, si è costituito.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 le tre cause sono state introitate.
Trattandosi dell’ottemperanza della medesima sentenza va disposta la riunione dei tre ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva.
Con atto depositato in data 6 febbraio 2026 la professoressa AL IE ha dichiarato che nelle more è intervenuto il pagamento del dovuto e dunque è cessata la materia del contendere.
Con atto depositato in data 23 febbraio 2026 la professoressa IZ Piciulo ha dichiarato che nelle more è intervenuto il pagamento del dovuto e dunque è cessata la materia del contendere.
Preso atto della sopravvenienza, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso R.G. n. 1530/2025 e quanto al ricorso R.G. n. 1735/2025.
Resta da decidere il ricorso R.G. n. 1684/2025.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti, come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle ricorrenti nella misura indicata in dispositivo, in conformità all’orientamento della Sezione (si veda, tra le tante, la sentenza n. 258/2026) per il caso di ricorsi separati per l’ottemperanza della medesima sentenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sui ricorsi in epigrafe indicati così statuisce:
a) riunisce i ricorsi R.G. n. 1530/2025, n. 1684/2025 e n. 1735/2025;
b) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai i ricorsi R.G. n. 1530/2025 e n. 1735/2025;
c1) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa AL IE le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 300,00 (trecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria;
c2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa RI ON le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 300,00 (trecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria;
c3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa IZ Piciulo le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 300,00 (trecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
AN CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CH | UG Di ED |
IL SEGRETARIO