Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2024, n. 33693
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Sentenza 28 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, emessa il 28 giugno 2024, con la quale è stato accolto il ricorso di un detenuto avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Le parti in causa erano il detenuto, che richiedeva un permesso premio, e il Procuratore della Repubblica, che si opponeva alla concessione del permesso, sostenendo l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la mancanza di collaborazione con la giustizia da parte del richiedente.

Il giudice ha rilevato che il Tribunale di Sorveglianza non aveva adeguatamente considerato il percorso rieducativo del detenuto e non aveva effettuato un bilanciamento tra la sua condotta in carcere e il suo passato criminale. La Corte ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza e la normativa vigente, il detenuto ha l'onere di allegare elementi che dimostrino l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma il giudice deve anche compiere un'analisi approfondita e non limitarsi a una mera valutazione della gravità dei reati commessi. Pertanto, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, ordinando un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza, affinché consideri in modo completo il percorso detentivo e le circostanze personali del detenuto.

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Massime1

In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2024, n. 33693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33693
    Data del deposito : 28 giugno 2024

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