TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 522
TAR
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
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Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 9 e 29 D.lgs. 286/98 e dell’art. 16 DPR 394/99. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti

    Non vi sono ragioni di carattere testuale e sistematico per escludere dal computo dei redditi rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti quelli derivanti da attività lavorativa occasionale. La natura occasionale di un reddito da lavoro è scarsamente indicativa della condizione di effettivo radicamento socio-economico del lavoratore nel territorio italiano. L'introduzione di un requisito inerente la stabilità del rapporto di lavoro ai fini di cui all'art. 9 d.lgs. 286/1998 giunge a risultati incongrui.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 5 comma 9 e 22 D.lgs. 286/98. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti

    La motivazione del provvedimento impugnato rende palese che l’Amministrazione abbia omesso di valutare se, al momento della decisione, sussistessero i requisiti per il rilascio di titolo di soggiorno diverso, come previsto dall’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 522
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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