Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Giovetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. Nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 06/11/2024), avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 25/07/1998, n. 286, proposta da -ricorrente-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO SC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 26/12/2024, -ricorrente-, cittadino pakistano titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998. Il diniego è giustificato dall’affermata incapienza reddituale del ricorrente, il quale nel 2023 non avrebbe percepito redditi “stabili” di ammontare pari all’importo annuo dell’assegno sociale.
L’impugnazione di -ricorrente- è affidata a due motivi di doglianza, di seguito compendiati:
« 1. Violazione degli artt. 9 e 29 D.lgs. 286/98 e dell’art. 16 DPR 394/99. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti », diretto a denunciare l’arbitrarietà della decisione assunta, in quanto l’Amministrazione, oltre ad aver violato il termine per la conclusione del procedimento prevista dall’art. 9, co. 2 d.lgs. 286/1998, avrebbe ignorato i redditi prodotti dal ricorrente derivanti da rapporti di lavoro occasionale;
« 2. Violazione degli artt. 5 comma 9 e 22 D.lgs. 286/98. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti », a mezzo del quale il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione si sia limitata al rigetto dell’istanza di rilascio del titolo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, senza valutare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o comunque per l’emissione di un diverso titolo di soggiorno.
2. – Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese attoree.
3. – Con ordinanza del 30/01/2025 n. 45, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso gli effetti della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente.
4. – Depositate le memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata infine introitata per la decisione all’udienza pubblica del 18/02/2026.
5. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
5.1 - Il fondamento della determinazione gravata va ravvisato unicamente nell’affermata incapienza reddituale del ricorrente nell’anno 2023. L’Amministrazione ha in particolare ritenuto che gli unici redditi concretamente valutabili a fini decisori fossero pari a € 6.323,00, dunque inferiori all’ammontare annuo dell’assegno sociale prescritto dagli artt. 29 d.lgs. 286/1998 e art. 16, co. 4 lett. c) d.p.r. n. 394/1999. Non sarebbero stati invece suscettibili di valutazione, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998, gli ulteriori redditi pari a € 3.723,00 prodotti dal ricorrente nel 2023, giacché derivanti da attività lavorativa occasionale e, quindi, incapaci di attestare un effettivo radicamento socio-economico del ricorrente nel territorio. Tali circostanze – ad avviso della Questura torinese – sarebbero sufficienti a legittimare l’integrale reiezione dell’istanza presentata da -ricorrente-.
Tale iter motivazionale non può ritenersi legittimo.
5.2 - Non vi sono ragioni di carattere testuale e sistematico per escludere dal computo dei redditi rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998 quelli derivanti da attività lavorativa occasionale.
L’art. 9, co. 1 d.lgs. 286/1998 subordina il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti alla disponibilità inter alia di un reddito « non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) ».
L’art. 29, co. 3 lett. b) d.lgs. 286/1998 prevede a sua volta: « lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: […] di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente ».
L’art. 16, co. 4 lett. c) del d.p.r. 394/1999 (il Regolamento di attuazione d.lgs. n. 286/1998) prevede infine che, ai fini del rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo anche al coniuge e ai figli minorenni, l’interessato deve produrre documentazione comprovante « il reddito richiesto per le finalità di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico ».
Le previsioni richiamate, nel definire i presupposti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si limitano a richiedere che il reddito documentato dallo straniero provenga da “fonte lecita” e sia superiore a talune soglie predeterminate. Nessun cenno invece è fatto alla natura, occasionale o meno, del rapporto lavorativo.
Esclusa l’esistenza di un appiglio testuale in tal senso, non sono ravvisabili ragioni sistematiche che impongano di escludere dal computo dei redditi ex art. 9 d.lgs. 286/1998 quelli derivanti da rapporti di lavoro occasionali.
Per un verso, la natura occasionale di un reddito da lavoro è scarsamente indicativa della condizione di effettivo radicamento socio-economico del lavoratore nel territorio italiano. A tacere della significativa diffusione dei contratti di lavoro a tempo determinato, infatti, è notorio che la stipula di contratti di lavoro occasionale costituisca fattore strutturale di taluni segmenti del mercato, talvolta anche altamente remunerativi, quali ad esempio il settore dell’intrattenimento e dello spettacolo, quello dei servizi di programmazione e sviluppo di software o financo quello della ricerca scientifica post-dottorale (si pensi, per limitarsi all’esempio più vistoso, a un ricercatore “precario” titolare di una c.d. borsa IE ).
Per altro ma correlato verso, l’introduzione di un requisito inerente la stabilità del rapporto di lavoro ai fini di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998 giunge a risultati incongrui, giacché impone il rilascio del titolo di soggiorno in favore di chi percepisca redditi pari all’importo annuo dell’assegno sociale, mentre ne vieta l’emissione in favore di chi percepisca redditi significativamente superiori ma non derivanti da rapporti lavorativi “stabili”.
In definitiva, deve escludersi che la disciplina che presiede al rilascio del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti consenta di escludere dal computo della soglia reddituale prevista dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 i redditi derivanti da rapporti di lavoro occasionale. In questa prospettiva, il primo motivo di impugnazione si appalesa fondato e il ricorso merita, pertanto, di essere accolto.
5.3 - La fondatezza impugnazione non è contraddetta dal fatto che -ricorrente- non abbia percepito redditi superiori all’importo annuo dell’assegno sociale nell’arco del quinquennio precedente la proposizione dell’istanza, come rivendicato dall’Amministrazione nella propria memoria conclusiva. L’incapienza reddituale contestata al ricorrente nel corso dell’istruttoria era infatti limitata al solo 2023 (ciò che – si osserva cursoriamente – attesta che la stessa Questura avesse interpretato il requisito reddituale di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998 in senso difforme da quanto sostenuto dalla Difesa erariale). Per tale ragione, le difese articolate dalla resistente nei propri scritti costituiscono, sotto il profilo in esame, una inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.
Non può infine ritenersi sufficiente a giustificare la reiezione del ricorso il fatto che nel 2024 il ricorrente abbia percepito redditi inferiori all’importo dell’assegno sociale e che nel 2025 egli sia stato licenziato. Tali circostanze non trovano infatti inequivoco riscontro nella documentazione di causa. Ad ogni buon conto, la motivazione del provvedimento impugnato rende palese che l’Amministrazione abbia omesso di valutare se, al momento della decisione, sussistessero i requisiti per il rilascio di titolo di soggiorno diverso, come previsto dall’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998. Sotto questo profilo, il secondo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente (implicitamente ma logicamente subordinato al primo) si appalesa fondato e giustifica – recte , giustificherebbe – di per sé solo l’accoglimento del ricorso.
6. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione gravata e restituzione degli atti al Ministero intimato, ai fini del riesame dell’istanza proposta da -ricorrente-.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze intervenute medio tempore , intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine al contenuto del requisito reddituale previsto dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 e agli oneri istruttori/decisori imposti dall’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998.
7. – Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, stanti l’obiettività della fattispecie controversa e il mancato deposito di atti o documenti da parte del ricorrente a seguito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IO SC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SC ER | FF RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.