Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 09/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n.
70/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Luigi CIRILLO Presidente
CO TI GI
Maria Gabriella DODARO GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi iscritti ai numeri:
1) n. 9240 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21943 per l’esercizio 2022 dell’agente contabile della cassa tickets del Dipartimento salute mentale di Potenza – Centro Salute mentale di Potenza (PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 2) n. 9241 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21944 per l’esercizio finanziario 2022 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della Salute di Potenza della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 3) n. 9242 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21945 per l’esercizio finanziario 2022 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto Sanitario della salute di Potenza – Sede di Picerno della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 4) n. 9243 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21946 per l’esercizio finanziario 2022 dell’agente contabile della cassa tickets del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 5) n. 9244 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21947 per l’esercizio finanziario 2022 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della Salute di Potenza, sede Muro Lucano della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 6) n. 9245 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 21948 per l’esercizio finanziario 2022 dell’agente contabile della cassa tickets del Dsb Oppido Lucano – Distretto 1^ livello Oppido Lucano, della Azienda Sanitaria locale di Potenza, tutti promossi nei confronti di
GPI S.p.A. (C.F. / P.IVA 01944260221), con sede in via Ragazzi del ’99 n. 13, Trento;
con l’intervento volontario della Sig.ra
RO DI OM, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], CF. [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Prof. Dario Capotorto e dall’Avv. Corinna Fedeli, ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org), giusta procura allegata alla memoria di costituzione nei predetti giudizi.
- Uditi nella pubblica udienza del 18 novembre 2025 l’Avv. Francesco Buscicchio, in sostituzione degli Avv.ti Dario Capotorto e Corinna Fedeli, per la Dott.ssa Di MA ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che concludevano come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione unificata di deferimento n. 114-115-116-117-118-119/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti epigrafati, tutti resi dall’agente contabile GPI S.p.A. in qualità di agente contabile esterno di vari uffici della Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in avanti “ASP”) per l’esercizio 2022 per come in epigrafe indicato.
2. Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell’esame dei conti depositati, tutti privi della sottoscrizione dell’agente contabile e carenti dell’attestazione di conformità alle scritture dell’Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall’art. 618 del RD 827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione e parifica. Il magistrato istruttore evidenziava che tali carenze non consentono l’ammissibilità di qualsivoglia esame di merito dei conti e sono, perciò, preclusive della procedibilità del giudizio di conto. A differenza di quanto consentito dall’art. 28 del previgente regolamento di procedura di cui al RD 1038/1933, infatti, dal disposto del nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) e, in particolare, dal combinato dei commi 1 e 3 dell’art. 140 del d.lgs. 174/2016, si evince che il conto è depositato munito di attestazione di parifica e così trasmesso al giudice designato quale relatore, che perciò non può promuoverne la parificazione successiva. Coerentemente richiamano la necessità della previa parificazione del conto gli artt. 139, co. 2 e 145 co. 3 c.g.c.. Inoltre, ad avviso del magistrato istruttore, la carenza di sottoscrizione dei conti fa sì che i conti stessi non possano ritenersi giuridicamente esistenti in quanto non riconducili all’agente contabile ed inidonei ad attribuirgli la responsabilità in giudizio. Per le ragioni esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di improcedibilità dei conti giudiziali n. 21943, 21944, 21945, 21946, 21947, 21948 previa fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio di conto, con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell’art. 147 c.g.c..
3. Con decreto presidenziale del 20 giugno 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all’Ente, e da quest’ultimo comunicato all’agente contabile GPI S.p.A. in data 24 giugno 2025 – veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l’udienza del 18 novembre 2025, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.
4. In data 27 ottobre 2025 la Signora RO Di MA, rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Capotorto e l’Avv. Corinna Fedeli, si costituiva in giudizio, depositando memoria di costituzione quale terza interveniente volontaria nella quale essa interveniente evidenziava di essere dipendente della GPI S.p.A. addetta alla trasmissione dei conti dell’ASP di Potenza e di “avere nuovamente provveduto alla trasmissione dei suddetti conti per l’annualità 2022 alla Azienda Sanitaria di Potenza muniti di regolare sottoscrizione, al fine di consentirne la successiva parificazione”, depositando all’uopo pec contenente nota di trasmissione dei conti giudiziali relativi all’anno 2022 alla ASP di Potenza con relativi allegati. La Dott.ssa Di MA ha quindi rilevato che ogni eventuale irregolarità in ordine alla mancanza di attestazione di conformità e parifica non potrà essere posta a carico dell’agente contabile ed ha chiesto il proprio integrale discarico.
5. Nell’ udienza del 18 novembre 2025 – udita la relazione sui fatti di causa ed acquisite, previo consenso delle parti presenti, le Delibere ASP nn. 239/2024, 938/2010 e 119/2020 aventi ad oggetto i Regolamenti aziendali relativi alla gestione della riscossione delle entrate ed alla nomina degli agenti contabili- l’Avv. Buscicchio si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti. Il Pubblico Ministero ha concordato con il magistrato relatore in merito all’improcedibilità del conto per mancata parifica.
Al termine della discussione, i giudizi sono stati riservati per la decisione.
6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, occorre esaminare separatamente alcune questioni pregiudiziali.
6.1 Anzitutto, occorre procedere alla riunione dei giudizi nn. 9240, 9241, 9242, 9243, 9244 e 9245 ai sensi dell’art. 84 c.g.c. in quanto relativi a cause connesse per oggetto e per titolo, trattandosi di conti giudiziali resi dal medesimo agente contabile dell’ASP di Potenza.
6.2 Quanto alle ulteriori questioni pregiudiziali, riconducibili alla legittimazione processuale nel giudizio sul conto, occorre premettere che il regolamento per la riscossione delle entrate della ASP pro-tempore vigente, approvato con deliberazione del direttore generale della ASP n. 938/2010, prevedeva espressamente (all’art.11) la presenza di un “agente contabile” (il “Responsabile della struttura”) addetto alla trasmissione a questa Corte di “conti giudiziali”, corrispondenti ai “registri annuali di cassa”, redatti dai singoli “subagenti contabili” che provvedevano alla riscossione (cioè i singoli cassieri dipendenti dall’Ente) e sottoscritti dal singolo subagente e dall’agente “per le parti di rispettiva competenza”; precisando che, in caso di concessione “del servizio di riscossione a ditte private, i dipendenti delle stesse” (gli operatori di sportello) “assumono la qualifica di sub agenti contabili ed il loro responsabile di agente contabile. Come tali sono tenuti alla trasmissione dei conti giudiziali (registri di cassa) alla Corte dei Conti entro i termini previsti”. La deliberazione del Direttore Generale n. 119/2020 ha successivamente provveduto ad aggiornare gli elenchi delle sedi di Cassa CUP, degli operatori di sportello e dei relativi coordinatori, individuati rispettivamente Sub Agenti contabili e Agenti Contabili. Nelle tabelle allegate a tale delibera la GPI S.p.A. è stata indicata quale “Affidataria del servizio” per il Distretto della Salute di Venosa, per il Distretto della Salute di Melfi e per il Distretto della Salute di Potenza e dei relativi CUP, e la responsabile di detta società per la gestione in esame, la dott.ssa RO Di MA, è stata indicata come “Agente contabile” (nel senso di soggetto tenuto a trasmettere il conto, in base all’art.11 del regolamento sopra citato).
Tuttavia, il regolamento n. 938/2010 per la riscossione delle entrate non prevedeva la concentrazione dei conti dei singoli cassieri in un conto unico dell’agente contabile (come previsto dall’art. 192 r.d. 827/1924), ma la trasmissione diretta alla Corte dei conti dei registri di cassa dei singoli cassieri sottoscritti da questi ultimi e dal responsabile di struttura, e non prevedeva alcuna forma di parificazione del conto da parte degli uffici finanziari dell’Ente; diversamente da quanto previsto dal nuovo regolamento approvato con deliberazione del direttore generale della ASP n. 239/2024, che prevede un unico conto giudiziale dell’agente contabile anche esterno (artt. 6, 10, 11), parificato dal Direttore della U.O.C. Economico-finanziaria in qualità di responsabile della parifica (artt. 7, 10, 11) sotto la vigilanza del responsabile del procedimento, che ne cura la successiva approvazione da parte della ASP su parere del collegio dei revisori e la trasmissione a questa Corte (artt. 7, 8, 11).
6.2.1. Tanto premesso, nel caso in esame sia società GPI S.p.A. sia la Dott.ssa Di MA, parimenti indicate nella richiamata Delibera n. 119/2020, devono entrambe ritenersi dotate di legittimazione passiva ad causam nel presente giudizio in quanto aventi maneggio del pubblico denaro e tenute a renderne conto, la prima in forza della concessione-contratto con la ASL, (non a caso, nella successiva delibera del direttore generale n.239/2024 la GPI Spa è espressamente indicata come “agente contabile esterno”) la seconda del regolamento che la individua come “agente contabile” tenuto a trasmettere il conto.
Risulta infatti dagli atti di causa che la Di MA è dipendente della GPI S.p.A. ed è stata nominata, unitamente alla GPI S.p.A., agente contabile delle sedi CUP del Distretto della Salute di Potenza giusta Delibera n. 119/2020; delibera che, trattandosi di affidamento del servizio ad una società esterna, aveva provveduto ad individuare al suo interno non solo la persona giuridica che gestiva il servizio per la ASL, anche la persona fisica che per essa si occupava della gestione del servizio ed era tenuta alla resa del conto (cfr. pag. 6 della tabella allegata alla Delibera n. 119/2020).
6.2.2. Deve altresì dichiararsi la ammissibilità dell’atto diintervento della terza inveniente volontaria, RO Di MA. All’uopo si osserva che l’intervento deve ritenersi certamente ammissibile in quanto è noto che “Per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra le altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus, indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto della legitimatio ad causam” (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3980 del 13 febbraio 2024).
Nel caso in esame, sussiste indubbiamente l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che legittima l’intervento in giudizio, stante la legittimazione passiva della Dott.ssa RO Di MA che ne avrebbe giustificato anche la chiamata in causa dinanzi al Collegio.
6.3 Quanto, infine, alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:
a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell’agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell’atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);
b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 139 comma 2, dell’art.140 commi 1 e 3 e dell’art. 145 comma 3 c.g.c.).
6.3.1. In particolare, la parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall’amministrazione: cfr. l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, in quanto:
a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);
b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.);
c) il giudice relatore, prima di procedere all’esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).
Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).
Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell’agente a quelle dell’Ente; così come l’approvazione del conto giudiziale da parte dell’organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.
A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessarietà ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell’art. 103 Cost. (Cfr. Corte Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l’amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l’amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).
6.3.2 Tanto premesso in generale, nelle concrete fattispecie in esame risulta ex actis che i conti dei vari distretti epigrafati – iscritti ai nn. 21943- 21944 – 21945 – 21946 – 21947 e 21948 (originariamente depositati ed oggetto del presente giudizio) – sono stati trasmessi a questa Sezione giurisdizionale privi della sottoscrizione o, in alcuni casi, con la sola sottoscrizione del responsabile della struttura (Sig. Molinari), o ancora, con la sottoscrizione in calce di tutti i subagenti contabili, ma nessuno dei conti reca la parificazione.
Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.
6.3.3. E’ appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l’obbligo del contabile di presentare i conti all’amministrazione per la necessaria parificazione e l’obbligo dell’amministrazione di effettuare un regolare deposito ex novo (previa regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all’apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.
A tale proposito, la Dott.ssa RO Di MA ha depositato copie di note di trasmissione (del 22 ottobre 2025) dei conti giudiziali alla U.O.C. economico-finanziaria della ASP ex novo; tali conti, tuttavia, non sono stati trasmessi a questa Corte muniti di parificazione, come obbligatorio per legge.
Pertanto, allo stato risulta persistere un inadempimento della ASP nella parificazione dei nuovi conti (diversi da quelli qui in esame, da dichiarare improcedibili), onde rimane percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 41 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l’effetto comunicazione della presente decisione.
7. La natura e l’esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245 del Registro di Segreteria:
· dispone la riunione dei giudizi;
· dichiara l’improcedibilità dei giudizi di conto;
· manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti al P.M.
· compensa le spese.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 18 novembre – 4 dicembre 2025 Il GI estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO) (Dott. Luigi CIRILLO)
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Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2025 Il Funzionario responsabile dott.ssa Angela MICELE
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