CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 24065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24065 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOSSA- VI NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
3entite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto concerne il periculum in mora e declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore, Avv. COMUNALE BUTTURINI ALESSANDRO, che, al termine del proprio intervento, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24065 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2023, il Tribunale di OR rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SCOSSA-VI NO, quale amministratore delegato della società A.M. Aeromeccanica S.A., terza pro- prietaria del veicolo sequestrato (unitamente a ER DR, qui non ricor- rente), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di OR in data 2 ottobre 2023, avente ad oggetto un velivolo ad uso turistico IP iscritto nel registro del Dipartimento dei Trasporti USA con matricola N579GZ, se- questro eseguito in Verona in data 19 ottobre 2023, in relazione al reato di con- trabbando doganale per essere stato omesso il versamento dell'IVA all'importa- zione del predetto velivolo. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia - procu- ratore speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione mancante od apparente. In sintesi, premette la difesa che dinanzi ai giudici del riesame era stata depositata una memoria corredata da documentazione con cui sarebbe stata for- nita la prova che la società di cui il ricorrente è amministratore era l'effettiva pro- prietaria del velivolo e che la stessa era da considerarsi terzo di buona fede ed estranea rispetto ai fatti contestati all'indagato ER. Richiamati per sintesi i contenuti della documentazione prodotta, ribadisce la difesa che la società del ri- corrente, società di diritto svizzero amministrata dallo DO, cittadino svizzero, avrebbe riacquistato il velivolo dall'indagato ER in data successiva ai fatti a quest'ultimo contestati, avvenuti secondo lo stesso giudice del riesame tra il 23.06.2021 ed il 18.01.2022, sicché il ricorrente dovrebbe ritenersi terzo acquirente di buona fede. Nonostante questo, tuttavia, i giudici del Tribunale di OR non avrebbero speso una parola in ordine alla posizione di buona fede della società ricorrente, accomunando indebitamente la posizione dell'indagato a quella del terzo di buona fede, sostenendo che gli stessi avrebbero fondato la richiesta di riesame sui medesimi motivi e attraverso la produzione dei medesimi documenti. Diversamente, evidenzia la difesa, le questioni poste dalle rispettive difese erano diverse, atteso che il ricorrente non aveva rivestito alcun ruolo né interesse rispetto alle condotte ascritte all'indagato ER quanto alle modalità 2 di importazione del velivolo in territorio italiano, successive alla sua vendita rego- larmente posta in essere dalla società del ricorrente nell'anno 2020. In altri ter- mini, il ricorrente, "ridivenuto" proprietario del velivolo, avrebbe prodotto diffe- rente documentazione e discusso davanti ai giudici del riesame il tema della pro- pria posizione di terzo acquirente di buona fede, questione non considerata dall'or- dinanza impugnata, limitandosi a ritenere opponibile le confisca obbligatoria al terzo acquirente. I giudici del riesame avrebbero dunque errato nel valutare come un unicum le istanze di riesame proposte dall'indagato e dal terzo acquirente, dovendosi censurare la motivazione che richiama l'art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973 facendone discendere l'opponibilità della confisca obbligatoria al terzo acquirente in buona fede, difettando qualsiasi spiegazione delle ragioni per le quali quanto dedotto dalla difesa non poteva essere accolto. Il Tribunale avrebbe poi errato nel non ritenere applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 3, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., richiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1475/2013), ribadendo che la documentazione allegata ai motivi di riesame forniva la prova che il velivolo fosse stato acquistato con regolare contratto dalla società ricorrente in data 1.06.2022, e che lo stesso, dopo l'acqui- sto, era stato immesso nella disponibilità della società divenutane proprietaria, che aveva incaricato un pilota di condurre il mezzo all'aeroporto di Bosconnantico, prov. Verona, affinché venisse sottoposto a manutenzione. Le condotte contestate all'indagato risalgono al 2022 e non riguarderebbero quindi in alcun modo la so- cietà e l'amministratore, attuale ricorrente. Né, infine, rileverebbe quanto affer- mato dal Tribunale del riesame, ossia la circostanza che non fosse stato indicato il prezzo di riacquisto del velivolo da parte della società, atteso che si verserebbe pur sempre in presenza di un acquisto di buona fede eseguito da un terzo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 17 febbraio 2024, cui si è riportato in sede di discussione orale, ha chiesto l'acco- glimento parziale del ricorso per la carente motivazione sul periculum in mora, motivata non correttamente sulla mera obbligatorietà della confisca e sul seque- stro ad essa finalizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oggetto di trattazione orale a seguito della tempestiva richiesta depositata dal difensore in data 16 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 3 2. Premesso che risulta agli atti che il difensore, Avv. Comunale Butturini, ha ricevuto specifico mandato a impugnare il provvedimento del tribunale del rie- same dal sig. DO EF, amministratore delegato della società, terza proprietaria del velivolo sequestrato, con atto depositato in data 28 novem- bre 2023, ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3. L'impugnazione in questa sede di legittimità si fonda sull'assunto in realtà rivelatosi parzialmente erroneo, secondo cui il mantenimento in sequestro del velivolo, di proprietà della società ricorrente, proprietaria e terza estranea as- seritamente in buona fede rispetto al reato di contrabbando doganale e di evasione dell'IVA all'importazione, oggetto di contestazione all'indagato ER, sia giusti- ficato unicamente dall'essere lo stesso funzionale alla confisca obbligatoria del ve- livolo medesimo. I giudici del riesame, dunque, nella prospettazione difensiva, avrebbero semplicisticamente liquidato il tema della rilevanza della buona fede del terzo rispetto alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973, ritenendo il vincolo cautelare opponibile al terzo senza alcun particolare approfon- dimento in ordine al tema della buona fede. Sotto tale profilo, indubbiamente, la motivazione del tribunale del riesame si esporrebbe alle censure difensive, avendo infatti giustificato la sussistenza del requisito del periculum esclusivamente sulla funzionalità del sequestro preventivo alla confisca obbligatoria del bene, senza alcun approfondimento relativo alla si- tuazione di asserita buona fede documentata dalla società terza proprietaria del bene, che risulterebbe essere estranea al reato ipotizzato a carico del ER in quanto il velivolo in questione risulta essere stato venduto dalla stessa all'indagato in data 12.10.2020 e riacquistato dalla società in data 1.06.2022, laddove i fatti illeciti ipotizzati riguardano il periodo dal 23.06.2021 al 18.01.2022, avendo su- perato il proprietario del velivolo in quel periodo (che risulterebbe in tale arco temporale dagli atti formalmente essere il ER) il semestre continuativo pre- visto per la c.d. importazione temporanea consentita senza l'obbligo di versare i diritti doganali previsti, insorgendo l'obbligo di versamento dell'IVA all'importa- zione in quanto realizzata a titolo definitivo. 4. Trascura, tuttavia, la difesa di rilevare che il sequestro preventivo del velivolo è stato disposto dal GIP non solo perché funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ma anche perché sorretto da finalità innpeditive, ex art 321, comma 1, cod. proc. pen. 4 )41 Risulta infatti dallo stesso provvedimento impugnato (v. ultima pagina del decreto emesso in data 2.10.2023), che il GIP ha disposto il sequestro preventivo, con riferimento al periculum in mora, riconducendo quest'ultimo "al rischio con- creto ed attuale che la libera disponibilità da parte dell'indagato del IP PA-28R- 201 possa determinare la reiterazione dell'attività non autorizzata" (dunque, in altri termini, al fine di evitare che la libera disponibilità del velivolo possa aggra- vare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati), oltre che per ragioni connesse alla sua finalizzazione alla confisca obbliga- toria ex art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973. Se, dunque, il sequestro in questione è giustificato anche da finalità impe- ditive, ne discende che, allo stato, difettano le condizioni per l'accoglimento delle doglianze difensive, fondate esclusivamente sulla questione della rilevanza della buona fede rispetto alla funzionalizzazione del sequestro alla confisca, senza tut- tavia attingere il provvedimento genetico nella parte in cui ha disposto il sequestro per finalità innpeditive, rispetto alle quali, come è noto, nessuna rilevanza riveste la situazione di buona fede del terzo proprietario, estraneo al reato. E' stato infatti più volte affermato da questa Corte che il sequestro preven- tivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggra- vamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691 - 01). La circostanza, dunque, che sia stata attinta dal ricorso una sola delle due rationes decidendi che sorreggevano il provvedimento, rende ragione della sua inammissibilità, come già affermato da questa Corte. Ed infatti, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della de- cisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272448 - 01). 5. Né, si noti, risulta applicabile - in difetto dei necessari accertamenti di merito cui fa riferimento il Tribunale del riesame laddove evidenzia la necessità di approfondimenti investigativi circa il reale valore del mezzo e del prezzo di acqui- sto del velivolo - la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come l'avve- nuto legittimo trasferimento della proprietà del bene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilo dell'aggravamento 5 Il Co glie estensore (1 Il Presidente • 4 s o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristalliz- zato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che non potrebbe riacquisire la proprietà del bene (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, Rv. 283635 - 01). Proprio il dubbio sollevato dal Tribunale del riesame circa l'effettiva regola- rità della rivendita del velivolo dal ER alla società amministrata dal ricorrente, attesa la mancata allegazione del contratto di vendita o della fattura di pagamento dell'importo del veicolo, osta, allo stato, all'applicabilità di tale principio, resi- duando dubbi proprio sull'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del ve- livolo alla società che ne risulta formalmente intestataria, donde il periculum in mora non può rebus sic stantibus ritenersi venuto meno, condicio sine qua non per la restituzione del mezzo, permanendo il pericolo di aggravamento e di pro- trazione delle conseguenze dell'illecito ipotizzato. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, l'11 aprile 2024
3entite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto concerne il periculum in mora e declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore, Avv. COMUNALE BUTTURINI ALESSANDRO, che, al termine del proprio intervento, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24065 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2023, il Tribunale di OR rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SCOSSA-VI NO, quale amministratore delegato della società A.M. Aeromeccanica S.A., terza pro- prietaria del veicolo sequestrato (unitamente a ER DR, qui non ricor- rente), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di OR in data 2 ottobre 2023, avente ad oggetto un velivolo ad uso turistico IP iscritto nel registro del Dipartimento dei Trasporti USA con matricola N579GZ, se- questro eseguito in Verona in data 19 ottobre 2023, in relazione al reato di con- trabbando doganale per essere stato omesso il versamento dell'IVA all'importa- zione del predetto velivolo. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia - procu- ratore speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione mancante od apparente. In sintesi, premette la difesa che dinanzi ai giudici del riesame era stata depositata una memoria corredata da documentazione con cui sarebbe stata for- nita la prova che la società di cui il ricorrente è amministratore era l'effettiva pro- prietaria del velivolo e che la stessa era da considerarsi terzo di buona fede ed estranea rispetto ai fatti contestati all'indagato ER. Richiamati per sintesi i contenuti della documentazione prodotta, ribadisce la difesa che la società del ri- corrente, società di diritto svizzero amministrata dallo DO, cittadino svizzero, avrebbe riacquistato il velivolo dall'indagato ER in data successiva ai fatti a quest'ultimo contestati, avvenuti secondo lo stesso giudice del riesame tra il 23.06.2021 ed il 18.01.2022, sicché il ricorrente dovrebbe ritenersi terzo acquirente di buona fede. Nonostante questo, tuttavia, i giudici del Tribunale di OR non avrebbero speso una parola in ordine alla posizione di buona fede della società ricorrente, accomunando indebitamente la posizione dell'indagato a quella del terzo di buona fede, sostenendo che gli stessi avrebbero fondato la richiesta di riesame sui medesimi motivi e attraverso la produzione dei medesimi documenti. Diversamente, evidenzia la difesa, le questioni poste dalle rispettive difese erano diverse, atteso che il ricorrente non aveva rivestito alcun ruolo né interesse rispetto alle condotte ascritte all'indagato ER quanto alle modalità 2 di importazione del velivolo in territorio italiano, successive alla sua vendita rego- larmente posta in essere dalla società del ricorrente nell'anno 2020. In altri ter- mini, il ricorrente, "ridivenuto" proprietario del velivolo, avrebbe prodotto diffe- rente documentazione e discusso davanti ai giudici del riesame il tema della pro- pria posizione di terzo acquirente di buona fede, questione non considerata dall'or- dinanza impugnata, limitandosi a ritenere opponibile le confisca obbligatoria al terzo acquirente. I giudici del riesame avrebbero dunque errato nel valutare come un unicum le istanze di riesame proposte dall'indagato e dal terzo acquirente, dovendosi censurare la motivazione che richiama l'art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973 facendone discendere l'opponibilità della confisca obbligatoria al terzo acquirente in buona fede, difettando qualsiasi spiegazione delle ragioni per le quali quanto dedotto dalla difesa non poteva essere accolto. Il Tribunale avrebbe poi errato nel non ritenere applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 3, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., richiamando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1475/2013), ribadendo che la documentazione allegata ai motivi di riesame forniva la prova che il velivolo fosse stato acquistato con regolare contratto dalla società ricorrente in data 1.06.2022, e che lo stesso, dopo l'acqui- sto, era stato immesso nella disponibilità della società divenutane proprietaria, che aveva incaricato un pilota di condurre il mezzo all'aeroporto di Bosconnantico, prov. Verona, affinché venisse sottoposto a manutenzione. Le condotte contestate all'indagato risalgono al 2022 e non riguarderebbero quindi in alcun modo la so- cietà e l'amministratore, attuale ricorrente. Né, infine, rileverebbe quanto affer- mato dal Tribunale del riesame, ossia la circostanza che non fosse stato indicato il prezzo di riacquisto del velivolo da parte della società, atteso che si verserebbe pur sempre in presenza di un acquisto di buona fede eseguito da un terzo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 17 febbraio 2024, cui si è riportato in sede di discussione orale, ha chiesto l'acco- glimento parziale del ricorso per la carente motivazione sul periculum in mora, motivata non correttamente sulla mera obbligatorietà della confisca e sul seque- stro ad essa finalizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oggetto di trattazione orale a seguito della tempestiva richiesta depositata dal difensore in data 16 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 3 2. Premesso che risulta agli atti che il difensore, Avv. Comunale Butturini, ha ricevuto specifico mandato a impugnare il provvedimento del tribunale del rie- same dal sig. DO EF, amministratore delegato della società, terza proprietaria del velivolo sequestrato, con atto depositato in data 28 novem- bre 2023, ritiene il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3. L'impugnazione in questa sede di legittimità si fonda sull'assunto in realtà rivelatosi parzialmente erroneo, secondo cui il mantenimento in sequestro del velivolo, di proprietà della società ricorrente, proprietaria e terza estranea as- seritamente in buona fede rispetto al reato di contrabbando doganale e di evasione dell'IVA all'importazione, oggetto di contestazione all'indagato ER, sia giusti- ficato unicamente dall'essere lo stesso funzionale alla confisca obbligatoria del ve- livolo medesimo. I giudici del riesame, dunque, nella prospettazione difensiva, avrebbero semplicisticamente liquidato il tema della rilevanza della buona fede del terzo rispetto alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973, ritenendo il vincolo cautelare opponibile al terzo senza alcun particolare approfon- dimento in ordine al tema della buona fede. Sotto tale profilo, indubbiamente, la motivazione del tribunale del riesame si esporrebbe alle censure difensive, avendo infatti giustificato la sussistenza del requisito del periculum esclusivamente sulla funzionalità del sequestro preventivo alla confisca obbligatoria del bene, senza alcun approfondimento relativo alla si- tuazione di asserita buona fede documentata dalla società terza proprietaria del bene, che risulterebbe essere estranea al reato ipotizzato a carico del ER in quanto il velivolo in questione risulta essere stato venduto dalla stessa all'indagato in data 12.10.2020 e riacquistato dalla società in data 1.06.2022, laddove i fatti illeciti ipotizzati riguardano il periodo dal 23.06.2021 al 18.01.2022, avendo su- perato il proprietario del velivolo in quel periodo (che risulterebbe in tale arco temporale dagli atti formalmente essere il ER) il semestre continuativo pre- visto per la c.d. importazione temporanea consentita senza l'obbligo di versare i diritti doganali previsti, insorgendo l'obbligo di versamento dell'IVA all'importa- zione in quanto realizzata a titolo definitivo. 4. Trascura, tuttavia, la difesa di rilevare che il sequestro preventivo del velivolo è stato disposto dal GIP non solo perché funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ma anche perché sorretto da finalità innpeditive, ex art 321, comma 1, cod. proc. pen. 4 )41 Risulta infatti dallo stesso provvedimento impugnato (v. ultima pagina del decreto emesso in data 2.10.2023), che il GIP ha disposto il sequestro preventivo, con riferimento al periculum in mora, riconducendo quest'ultimo "al rischio con- creto ed attuale che la libera disponibilità da parte dell'indagato del IP PA-28R- 201 possa determinare la reiterazione dell'attività non autorizzata" (dunque, in altri termini, al fine di evitare che la libera disponibilità del velivolo possa aggra- vare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati), oltre che per ragioni connesse alla sua finalizzazione alla confisca obbliga- toria ex art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973. Se, dunque, il sequestro in questione è giustificato anche da finalità impe- ditive, ne discende che, allo stato, difettano le condizioni per l'accoglimento delle doglianze difensive, fondate esclusivamente sulla questione della rilevanza della buona fede rispetto alla funzionalizzazione del sequestro alla confisca, senza tut- tavia attingere il provvedimento genetico nella parte in cui ha disposto il sequestro per finalità innpeditive, rispetto alle quali, come è noto, nessuna rilevanza riveste la situazione di buona fede del terzo proprietario, estraneo al reato. E' stato infatti più volte affermato da questa Corte che il sequestro preven- tivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggra- vamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691 - 01). La circostanza, dunque, che sia stata attinta dal ricorso una sola delle due rationes decidendi che sorreggevano il provvedimento, rende ragione della sua inammissibilità, come già affermato da questa Corte. Ed infatti, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della de- cisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272448 - 01). 5. Né, si noti, risulta applicabile - in difetto dei necessari accertamenti di merito cui fa riferimento il Tribunale del riesame laddove evidenzia la necessità di approfondimenti investigativi circa il reale valore del mezzo e del prezzo di acqui- sto del velivolo - la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato come l'avve- nuto legittimo trasferimento della proprietà del bene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilo dell'aggravamento 5 Il Co glie estensore (1 Il Presidente • 4 s o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristalliz- zato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che non potrebbe riacquisire la proprietà del bene (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, Rv. 283635 - 01). Proprio il dubbio sollevato dal Tribunale del riesame circa l'effettiva regola- rità della rivendita del velivolo dal ER alla società amministrata dal ricorrente, attesa la mancata allegazione del contratto di vendita o della fattura di pagamento dell'importo del veicolo, osta, allo stato, all'applicabilità di tale principio, resi- duando dubbi proprio sull'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del ve- livolo alla società che ne risulta formalmente intestataria, donde il periculum in mora non può rebus sic stantibus ritenersi venuto meno, condicio sine qua non per la restituzione del mezzo, permanendo il pericolo di aggravamento e di pro- trazione delle conseguenze dell'illecito ipotizzato. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, l'11 aprile 2024