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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
15.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.1540/2024, promosso da
[...]
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_2
Giralico, giusta procura allegata da intendersi apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata nello studio del procuratore in Frosinone, Via D.A.
Guglielmi n.21
Ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
MA A. EL, come da procura speciale in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in Via Gramsci n.4
Resistente
Oggetto: opposizione a diffida per recupero contributi CP_1
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2024, la
[...] ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, l deducendo CP_1 che: 1) era stata destinataria in data 12.3.2024 di una diffida per il CP_1 recupero della complessiva somma di €.1.623,08, di cui €.1.231,91 a titolo di contributi ed €.391,17 a titolo di sanzioni per il mancato versamento del c.d. ticket licenziamento in relazione alla lavoratrice 2) la richiesta Parte_3 avanzata dall'ente era infondata, essendo stata generata da un mero errore materiale nella compilazione della comunicazione obbligatoria , dove era Pt_4 stata indicata come causale della cessazione del rapporto di lavoro, quella delle
“dimissioni per giusta causa”: 3) in realtà, non vi era stata alcuna giusta causa nel recesso dal rapporto di lavoro della ma anzi era stato formalmente Pt_3 contestato alla lavoratrice il motivo del recesso e di conseguenza non le era stata neanche corrisposta l'indennità per il mancato preavviso.
Su queste premesse, l'opponente ha chiesto di dichiarare non dovute le somme richieste, previa sospensiva dell'efficacia della diffida, e, per l'effetto, ha chiesto la revoca della diffida di pagamento impugnata.
Si è costituito in giudizio l' convenuto rilevando l'infondatezza CP_2 dell'avanzata opposizione in quanto: 1) agli atti dell'ente ancora risultava, dalla dichiarazione , che la lavoratrice aveva risolto in data Pt_4 Parte_3
13.1.2021 il rapporto di lavoro con la società ricorrente rassegnando dimissioni per giusta causa;
2) la società ricorrente non aveva mai provveduto alla correzione dell' , né aveva provato le circostanze affermate in ordine alla Pt_4 circostanza che la lavoratrice si fosse dimessa in assenza di gusta causa.
All'udienza del 15.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,, la causa è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
La società ricorrente ha proposto opposizione alla diffida dell' per il CP_1 recupero della complessiva somma di €.1.623,08, di cui €.1.231,91 a titolo di contributi ed €.391,17 a titolo di sanzioni per il mancato versamento del c.d. ticket licenziamento in relazione alla lavoratrice Assume la Parte_3 ricorrente l'infondatezza della richiesta avanzata dall'ente, che era stata generata da un mero errore materiale nella compilazione della comunicazione obbligatoria , dove era stata indicata come causale della cessazione del Pt_4 rapporto di lavoro, quella delle “dimissioni per giusta causa”. In realtà, non vi era stata alcuna giusta causa nel recesso dal rapporto di lavoro della Pt_3 ma anzi era stato formalmente contestato alla lavoratrice il motivo del recesso e di conseguenza non le era stata neanche corrisposta l'indennità per il mancato preavviso.
Osserva il Giudicante che la L. n.92/2012, all'art.2, commi da 31 a 35, ha disciplinato il c.d. ticket di licenziamento, prevedendo a carico dei datori di lavoro un contributo legato all'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto al lavoratore dipendente di fruire della prestazione NASpI. Più precisamente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione del ticket di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art.2, comma 31, della L. n.92/2012). In considerazione di ciò, la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo e per giustificato motivo soggettivo, ma anche per le fattispecie delle dimissioni per giusta causa e delle dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Si osservi, sotto quest'ultimo profilo, che con l'introduzione della nuova disoccupazione NASpI è stato espressamente previsto dall'art.3, comma
2, del D.lgs. n. 22/2015 che “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che: a) la
[...] ha assunto la lavoratrice Parte_1 con contratto a tempo indeterminato in data 21.9.2017: b) Parte_3 in data 13.1.2021 il rapporto è poi cessato a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dipendente;
c) nella comunicazione trasmessa dal datore di lavoro Pt_4 al Ministero del Lavoro e agli enti di previdenza sociale il motivo di risoluzione del rapporto di lavoro è stato indicato dalla società ricorrente come “dimissioni per giusta causa”; d) nella comunicazione UNIEMENS, che è la comunicazione mensile obbligatoria inviata dal datore di lavoro all' dei dati retributivi e CP_1 delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi, relativa al mese di gennaio 2021, la società ricorrente ha poi, invece, indicato la cessazione dal lavoro della dipendente con il codice Tipo cessazione “1B”, ovvero Pt_3 dimissioni volontarie del lavoratore, ipotesi nella quale non è previsto il versamento del ticket di licenziamento.
Orbene, osserva il Giudicante che la circostanza che il datore di lavoro abbia indicato nella comunicazione UNIEMENS la motivazione "dimissioni per giusta causa" in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente non è sufficiente per ritenere sussistente l'obbligo a carico Parte_3 della società di versare il ticket di licenziamento.
Come infatti chiarito dalla Cassazione (cfr. sentenza n.22365/2021), il datore di lavoro - qualora ritenga, come nella specie, che non sussistano ragioni per una giusta causa di dimissioni del lavoratore - può procedere indicando comunque in la motivazione "dimissioni per giusta causa" invocata dal Pt_4 lavoratore, giacché tale indicazione non è in alcun modo vincolante e può anche comunicare agli Enti competenti che a suo avviso esse debbano essere intese quali comuni dimissioni volontarie, affinché non eroghino prestazioni a sostegno del reddito, come nella specie fatto dalla società ricorrente con l'invio all' CP_1 della comunicazione UNIEMENS nella quale ha indicato la cessazione dal lavoro della dipendente con il codice Tipo cessazione “1B”, ovvero dimissioni Pt_3 volontarie del lavoratore.
In casi siffatti, il lavoratore dovrà ricorrere in giudizio per accertare la giusta causa e, solo qualora il giudice dichiari la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che la dipendente abbi Pt_3 agito per ottenere giudizialmente l'accertamento della giusta causa delle sue dimissioni e tanto meno che abbia ottenuto il predetto riconoscimento, mentre
è provato che la società ricorrente ha formalmente contestato la ricorrenza della giusta causa e, in conseguenza, non ha corrisposto alla lavoratrice l'indennità per il mancato preavviso (cfr. all. n.8 della produzione di parte ricorrente).
Deve quindi ritenersi che - in mancanza della prova della ricorrenza di una giusta causa nel recesso dal rapporto di lavoro della dipendente con la Pt_3 società ricorrente – non sia sorto carico della opponente l'obbligo del versamento del c.d. ticket licenziamento, oggetto della opposta diffida dell' per il CP_1 recupero della complessiva somma di €.1.623,08, diffida che va quindi annullata.
Le considerazioni che precedono, in definitiva, portano all'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara non dovute le somme richieste alla società ricorrente
Parte_1 dall' con diffida del 12.3.2024 e, per l'effetto, annulla il provvedimento CP_1 dell' ; CP_2
2) condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, quantificate CP_1 in €.1.312,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Emanuela Giralico, dichiaratasi antistataria.
Frosinone, 18.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
15.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.1540/2024, promosso da
[...]
in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_2
Giralico, giusta procura allegata da intendersi apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata nello studio del procuratore in Frosinone, Via D.A.
Guglielmi n.21
Ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
MA A. EL, come da procura speciale in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in Via Gramsci n.4
Resistente
Oggetto: opposizione a diffida per recupero contributi CP_1
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2024, la
[...] ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, l deducendo CP_1 che: 1) era stata destinataria in data 12.3.2024 di una diffida per il CP_1 recupero della complessiva somma di €.1.623,08, di cui €.1.231,91 a titolo di contributi ed €.391,17 a titolo di sanzioni per il mancato versamento del c.d. ticket licenziamento in relazione alla lavoratrice 2) la richiesta Parte_3 avanzata dall'ente era infondata, essendo stata generata da un mero errore materiale nella compilazione della comunicazione obbligatoria , dove era Pt_4 stata indicata come causale della cessazione del rapporto di lavoro, quella delle
“dimissioni per giusta causa”: 3) in realtà, non vi era stata alcuna giusta causa nel recesso dal rapporto di lavoro della ma anzi era stato formalmente Pt_3 contestato alla lavoratrice il motivo del recesso e di conseguenza non le era stata neanche corrisposta l'indennità per il mancato preavviso.
Su queste premesse, l'opponente ha chiesto di dichiarare non dovute le somme richieste, previa sospensiva dell'efficacia della diffida, e, per l'effetto, ha chiesto la revoca della diffida di pagamento impugnata.
Si è costituito in giudizio l' convenuto rilevando l'infondatezza CP_2 dell'avanzata opposizione in quanto: 1) agli atti dell'ente ancora risultava, dalla dichiarazione , che la lavoratrice aveva risolto in data Pt_4 Parte_3
13.1.2021 il rapporto di lavoro con la società ricorrente rassegnando dimissioni per giusta causa;
2) la società ricorrente non aveva mai provveduto alla correzione dell' , né aveva provato le circostanze affermate in ordine alla Pt_4 circostanza che la lavoratrice si fosse dimessa in assenza di gusta causa.
All'udienza del 15.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,, la causa è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
La società ricorrente ha proposto opposizione alla diffida dell' per il CP_1 recupero della complessiva somma di €.1.623,08, di cui €.1.231,91 a titolo di contributi ed €.391,17 a titolo di sanzioni per il mancato versamento del c.d. ticket licenziamento in relazione alla lavoratrice Assume la Parte_3 ricorrente l'infondatezza della richiesta avanzata dall'ente, che era stata generata da un mero errore materiale nella compilazione della comunicazione obbligatoria , dove era stata indicata come causale della cessazione del Pt_4 rapporto di lavoro, quella delle “dimissioni per giusta causa”. In realtà, non vi era stata alcuna giusta causa nel recesso dal rapporto di lavoro della Pt_3 ma anzi era stato formalmente contestato alla lavoratrice il motivo del recesso e di conseguenza non le era stata neanche corrisposta l'indennità per il mancato preavviso.
Osserva il Giudicante che la L. n.92/2012, all'art.2, commi da 31 a 35, ha disciplinato il c.d. ticket di licenziamento, prevedendo a carico dei datori di lavoro un contributo legato all'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto al lavoratore dipendente di fruire della prestazione NASpI. Più precisamente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione del ticket di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art.2, comma 31, della L. n.92/2012). In considerazione di ciò, la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo e per giustificato motivo soggettivo, ma anche per le fattispecie delle dimissioni per giusta causa e delle dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Si osservi, sotto quest'ultimo profilo, che con l'introduzione della nuova disoccupazione NASpI è stato espressamente previsto dall'art.3, comma
2, del D.lgs. n. 22/2015 che “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che: a) la
[...] ha assunto la lavoratrice Parte_1 con contratto a tempo indeterminato in data 21.9.2017: b) Parte_3 in data 13.1.2021 il rapporto è poi cessato a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dipendente;
c) nella comunicazione trasmessa dal datore di lavoro Pt_4 al Ministero del Lavoro e agli enti di previdenza sociale il motivo di risoluzione del rapporto di lavoro è stato indicato dalla società ricorrente come “dimissioni per giusta causa”; d) nella comunicazione UNIEMENS, che è la comunicazione mensile obbligatoria inviata dal datore di lavoro all' dei dati retributivi e CP_1 delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi, relativa al mese di gennaio 2021, la società ricorrente ha poi, invece, indicato la cessazione dal lavoro della dipendente con il codice Tipo cessazione “1B”, ovvero Pt_3 dimissioni volontarie del lavoratore, ipotesi nella quale non è previsto il versamento del ticket di licenziamento.
Orbene, osserva il Giudicante che la circostanza che il datore di lavoro abbia indicato nella comunicazione UNIEMENS la motivazione "dimissioni per giusta causa" in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente non è sufficiente per ritenere sussistente l'obbligo a carico Parte_3 della società di versare il ticket di licenziamento.
Come infatti chiarito dalla Cassazione (cfr. sentenza n.22365/2021), il datore di lavoro - qualora ritenga, come nella specie, che non sussistano ragioni per una giusta causa di dimissioni del lavoratore - può procedere indicando comunque in la motivazione "dimissioni per giusta causa" invocata dal Pt_4 lavoratore, giacché tale indicazione non è in alcun modo vincolante e può anche comunicare agli Enti competenti che a suo avviso esse debbano essere intese quali comuni dimissioni volontarie, affinché non eroghino prestazioni a sostegno del reddito, come nella specie fatto dalla società ricorrente con l'invio all' CP_1 della comunicazione UNIEMENS nella quale ha indicato la cessazione dal lavoro della dipendente con il codice Tipo cessazione “1B”, ovvero dimissioni Pt_3 volontarie del lavoratore.
In casi siffatti, il lavoratore dovrà ricorrere in giudizio per accertare la giusta causa e, solo qualora il giudice dichiari la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore.
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che la dipendente abbi Pt_3 agito per ottenere giudizialmente l'accertamento della giusta causa delle sue dimissioni e tanto meno che abbia ottenuto il predetto riconoscimento, mentre
è provato che la società ricorrente ha formalmente contestato la ricorrenza della giusta causa e, in conseguenza, non ha corrisposto alla lavoratrice l'indennità per il mancato preavviso (cfr. all. n.8 della produzione di parte ricorrente).
Deve quindi ritenersi che - in mancanza della prova della ricorrenza di una giusta causa nel recesso dal rapporto di lavoro della dipendente con la Pt_3 società ricorrente – non sia sorto carico della opponente l'obbligo del versamento del c.d. ticket licenziamento, oggetto della opposta diffida dell' per il CP_1 recupero della complessiva somma di €.1.623,08, diffida che va quindi annullata.
Le considerazioni che precedono, in definitiva, portano all'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara non dovute le somme richieste alla società ricorrente
Parte_1 dall' con diffida del 12.3.2024 e, per l'effetto, annulla il provvedimento CP_1 dell' ; CP_2
2) condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, quantificate CP_1 in €.1.312,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Emanuela Giralico, dichiaratasi antistataria.
Frosinone, 18.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi