Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 818
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento, rigettando nel resto il ricorso.

  • Accolto
    Illegittimità della sentenza sulla esenzione spettante ai fabbricati rurali

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, affermando che l'esenzione IMU per fabbricati rurali strumentali è applicabile solo agli immobili classificati catastalmente come A/6 o D/10. Ha inoltre chiarito che, in caso di utilizzo congiunto da più soggetti, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di essi, e che non è necessario che sia la contribuente stessa a svolgere l'attività agricola, purché il bene sia oggettivamente strumentale. Il Comune dovrà rideterminare la pretesa erariale tenendo conto di questi principi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 818
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 818
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo