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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4776/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2977/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7534 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 7534 IMU 2017 con il quale il Comune di Roma Capitale le ingiungeva il pagamento della somma di euro 18.521,58 (oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di euro 24.424,75) pretesa a titolo di IMU per una pluralità di cespiti relativamente all'anno 2017. Presupposto impositivo è il possesso dei fabbricati siti in Roma di proprietà esclusiva, di quelli in comproprietà con la sorella Nominativo_1, di quelli indivisi con tutti i fratelli e quindi per una quota indivisa pari al 20%, sia per quelli indivisi con gli eredi dei fratelli e con i cugini per una quota pari al 10%.
2. Con sentenza della CGT di I grado di Roma n. 2977/2024 depositata il 4 marzo 2024 la Corte annullava l'avviso di accertamento limitatamente agli immobili indicati ai numeri da 2 a 7, nonché 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23; rigettava nel resto il ricorso, compendo le spese di giudizio.
3. Roma Capitale ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma con vittoria di spese di lite.
4. La contribuente si è costituita nel grado depositando memoria con la quale insiste per il rigetto dell'appello.
5. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame, rubricato ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA SULLA ESENZIONE SPETTANTE AI FABBRICATI RURALI , per quanto riguarda le unità immobiliari di Indirizzo_1i, Indirizzo_2 , Indirizzo_3, sostiene il Comune che nella fattispecie in esame sarebbe la stessa controparte ad affermare nel proprio atto introduttivo che i succitati immobili dapprima erano utilizzati dai condividenti proprietari Nominativo_2. Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5 , mentre successivamente, a seguito del decesso di tutti e tre i succitati condividenti, l'azienda agricola risulta portata avanti da soggetti terzi. Sarebbe del tutto evidente che nessun tipo di agevolazione possa essere riconosciuto alla Sig.ra Resistente_1, non rientrando la stessa nella categoria dei soggetti che ritraggono dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. Infatti, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 all'art. 13 prevede una serie di riduzioni d'imposta riservate soltanto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che svolgono direttamente e personalmente l'attività agricola diretta, in riferimento ai fabbricati rurali strumentali. Tale requisito soggettivo sarebbe pertanto mancante in capo alla ricorrente. Inoltre, sostiene l'Ufficio che sia mancante anche il requisito oggettivo che, ai sensi dell'art. 7, comma
2 bis, D. L. 70/11, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, presuppone la ruralità ai fini fiscali solamente per gli immobili identificati con la categoria catastale A/6 (rurali abitativi) e D/10 (rurali strumentali), pertanto, sarebbe dirimente la specifica categoria catastale del cespite. Conclude che nella fattispecie in esame, ad eccezione delle sole unità immobiliari di cui al Dati catastali_1 e Dati catastali_2 (di cui ai progressivi 6 e 13 del Provvedimento di Annullamento Parziale – Doc. 3), per le quali comunque difetta il requisito soggettivo, gli immobili per i quali si richiede l'agevolazione IMU sono iscritti in categoria A/7, A/4, C/7 .
2. L'appello è in parte fondato. Con l'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 è stata prevista la totale esenzione dal pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo una nuova fattispecie di esenzione (comma 708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011). L'art. 9 Decreto legge 30/12/1993, n. 557 stabilisce che “3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro Consorzio_1 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati”. Pertanto, come espressamente riconosciuto dalla norma sopra riportata, non è necessario che sia soddisfatto il requisito soggettivo in capo alla contribuente, essendo sufficiente che il bene sia oggettivamente strumentale all'attività agricola , tant'è che la norma citata, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, stabilisce che i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Ciò significa, evidentemente, che il fondo può essere condotto anche da terzi, purchè sia in esercizio un'attività agricola cui i beni siano strumentali e, quindi, rurali. Circostanza non specificatamente contraddetta dall'ufficio. Sul solco di quanto evidenziato, la Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 18/12/2024) 03/01/2025, n. 91, in armonia con il noto orientamento espresso da innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15, Cass. n. 2116/2017; Cass. n. 31239/2017; Cass. n. 11085/2019; Cass. n. 10381/2022; Cass. n. 9496/2024), che questo Collegio intende condividere, ha recentemente affermato che: “Ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato;
allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici. L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta". Conseguentemente, solo gli immobili classificati A/6 o D/10 di proprietà della contribuente potranno beneficiare dell'esenzione IMU in esame.
3. Conclusivamente, il Comune rideterminerà la pretesa erariale in contraddittorio con la contribuente tenendo conto dei principi direttivi sopra enunciati. Le spese possono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio accoglie l'appello come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SALVATORE, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4776/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2977/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7534 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 7534 IMU 2017 con il quale il Comune di Roma Capitale le ingiungeva il pagamento della somma di euro 18.521,58 (oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di euro 24.424,75) pretesa a titolo di IMU per una pluralità di cespiti relativamente all'anno 2017. Presupposto impositivo è il possesso dei fabbricati siti in Roma di proprietà esclusiva, di quelli in comproprietà con la sorella Nominativo_1, di quelli indivisi con tutti i fratelli e quindi per una quota indivisa pari al 20%, sia per quelli indivisi con gli eredi dei fratelli e con i cugini per una quota pari al 10%.
2. Con sentenza della CGT di I grado di Roma n. 2977/2024 depositata il 4 marzo 2024 la Corte annullava l'avviso di accertamento limitatamente agli immobili indicati ai numeri da 2 a 7, nonché 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23; rigettava nel resto il ricorso, compendo le spese di giudizio.
3. Roma Capitale ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma con vittoria di spese di lite.
4. La contribuente si è costituita nel grado depositando memoria con la quale insiste per il rigetto dell'appello.
5. All'udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame, rubricato ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA SULLA ESENZIONE SPETTANTE AI FABBRICATI RURALI , per quanto riguarda le unità immobiliari di Indirizzo_1i, Indirizzo_2 , Indirizzo_3, sostiene il Comune che nella fattispecie in esame sarebbe la stessa controparte ad affermare nel proprio atto introduttivo che i succitati immobili dapprima erano utilizzati dai condividenti proprietari Nominativo_2. Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5 , mentre successivamente, a seguito del decesso di tutti e tre i succitati condividenti, l'azienda agricola risulta portata avanti da soggetti terzi. Sarebbe del tutto evidente che nessun tipo di agevolazione possa essere riconosciuto alla Sig.ra Resistente_1, non rientrando la stessa nella categoria dei soggetti che ritraggono dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. Infatti, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 all'art. 13 prevede una serie di riduzioni d'imposta riservate soltanto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che svolgono direttamente e personalmente l'attività agricola diretta, in riferimento ai fabbricati rurali strumentali. Tale requisito soggettivo sarebbe pertanto mancante in capo alla ricorrente. Inoltre, sostiene l'Ufficio che sia mancante anche il requisito oggettivo che, ai sensi dell'art. 7, comma
2 bis, D. L. 70/11, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, presuppone la ruralità ai fini fiscali solamente per gli immobili identificati con la categoria catastale A/6 (rurali abitativi) e D/10 (rurali strumentali), pertanto, sarebbe dirimente la specifica categoria catastale del cespite. Conclude che nella fattispecie in esame, ad eccezione delle sole unità immobiliari di cui al Dati catastali_1 e Dati catastali_2 (di cui ai progressivi 6 e 13 del Provvedimento di Annullamento Parziale – Doc. 3), per le quali comunque difetta il requisito soggettivo, gli immobili per i quali si richiede l'agevolazione IMU sono iscritti in categoria A/7, A/4, C/7 .
2. L'appello è in parte fondato. Con l'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 è stata prevista la totale esenzione dal pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo una nuova fattispecie di esenzione (comma 708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011). L'art. 9 Decreto legge 30/12/1993, n. 557 stabilisce che “3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro Consorzio_1 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati”. Pertanto, come espressamente riconosciuto dalla norma sopra riportata, non è necessario che sia soddisfatto il requisito soggettivo in capo alla contribuente, essendo sufficiente che il bene sia oggettivamente strumentale all'attività agricola , tant'è che la norma citata, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, stabilisce che i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Ciò significa, evidentemente, che il fondo può essere condotto anche da terzi, purchè sia in esercizio un'attività agricola cui i beni siano strumentali e, quindi, rurali. Circostanza non specificatamente contraddetta dall'ufficio. Sul solco di quanto evidenziato, la Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 18/12/2024) 03/01/2025, n. 91, in armonia con il noto orientamento espresso da innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15, Cass. n. 2116/2017; Cass. n. 31239/2017; Cass. n. 11085/2019; Cass. n. 10381/2022; Cass. n. 9496/2024), che questo Collegio intende condividere, ha recentemente affermato che: “Ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato;
allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici. L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta". Conseguentemente, solo gli immobili classificati A/6 o D/10 di proprietà della contribuente potranno beneficiare dell'esenzione IMU in esame.
3. Conclusivamente, il Comune rideterminerà la pretesa erariale in contraddittorio con la contribuente tenendo conto dei principi direttivi sopra enunciati. Le spese possono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio accoglie l'appello come in motivazione. Spese compensate.