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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3647/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14342/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I1037112023 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6812/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1La Corte di primo grado dichiara inammissibile il ricorso di , che aveva ricevuto in notifica l'avviso di accertamento, nella qualità di socio, per l'anno 2018, indirizzato alla Società_1
SRL e notificato anche all'amministratore Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli II – Ufficio Controlli contestava con l'avviso di accertamento n. TF507I103711/2023 il mancato versamento di ritenute da parte della società,
Società_1 s.r.l., a ristretta base societaria (essendo due soli i soci) per l'anno d'imposta 2018, per l'importo pari ad € 22.100,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La Corte di primo grado riteneva che il ricorrente non avesse un interesse concreto e attuale all'impugnazione in quanto responsabile in solido, come si legge nell'avviso di accertamento, ex art. 35 d.P.R. 602 del 1973 - "Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato le ritenute a titolo d'imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido” – quindi solo per la fase di riscossione.
Secondo la Corte di primo grado non vi sarebbe interesse alla impugnazione e pertanto è stato dichiarato inammissibile il ricorso con compensazione delle spese.
Propone appello il contribuente Ric_1, censurando la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta carenza di interesse, rappresentando, come già in primo grado, di voler evitare l'efficacia riflessa dell'avviso di accertamento in ragione dell'intervenuto recesso dalla società anteriormente all'anno oggetto di accertamento, della querela sporta in relazione alle false comunicazioni sociali e agli illegittimi comportamenti del socio amministratore.
In sostanza, avrebbe dovuto la Corte di primo grado prendere atto del difetto di legittimazione passiva del ricorrente, non essendo lo stesso più socio e ben potendo costui offrire la prova del fatto di non aver ricevuto i maggiori ricavi, essendo estraneo alla gestione societaria e alla conduzione societaria.
Chiede l'annullamento della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello e del ricorso, con vittoria di spese in doppio grado e attribuzione. Si è costituita Agenzia delle Entrate che ha ribadito che:
Società_1a) per l'anno d'imposta 2018, nei confronti della società S.r.l. è stato emesso l'avviso di accertamento n. TF503I103609/2023, con il quale è stato accertato un reddito di impresa pari a € 170.869,00 per effetto di accertati costi indeducibili per € 85.000,00. Per
l'anno di imposta (2018) la Società_1 S.r.l. presentava i caratteri di società a ristretta base sociale;
infatti, dalle interrogazioni telematiche in Camera di Commercio si era
Nominativo_1potuto riscontrare che la stessa era partecipata dal per la quota del 50% e da
Ric_1 Società_1 per analoga quota. L'avviso di accertamento è stato notificato alla srl e solo per conoscenza, in qualità di sostituiti, ai soci, e ad Ric_1, per la mancata effettuazione e versamento di maggiori ritenute a titolo d'imposta. Le maggiori ritenute infatti corrispondono al 26% (aliquota tassazione utili da partecipazione qualificata e non
Società_1qualificata ex L. 205/2017) di € 85.000,00 (maggior reddito accertato in capo alla ) ed alla quota parte del 50% delle stesse in ragione della quota di partecipazione nella società di Ric_1;
b) Ric_1 in quanto destinatario dell'avviso per conoscenza – e quale sostituito obbligato in solido solo in sede di riscossione, non ancora avviata- non era legittimato alla impugnazione, come ritenuto dalla sentenza di primo grado;
c) comunque, il ricorrente non ha riferito alcuna prova in ordine alla estraneità ai fatti societari per vincere la presunzione, non potendo ritenersi tali né la querela né la controversia di lavoro istaurata con la società.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello e la vittoria quanto alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va evidenziato come sussiste l'interesse alla impugnazione del ricorrente, a differenza di quanto ritenuto da parte della Corte di primo grado. A ben vedere in tema di accertamento fiscale nei confronti di società di capitali, il socio che riceva la notifica dell'avviso di accertamento in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo tale qualifica, è privo di interesse ad impugnare l'atto notificato per far valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solo la società, anche nel caso in cui l'accertamento riguardi redditi non denunciati e si tratti di società a ristretta base partecipativa, poiché l'avviso di accertamento non validamente notificato non è opponibile al socio, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, impugnando il diverso avviso di accertamento a lui indirizzato. (Cass. Sez. 5,
24/06/2021, n. 18200, Rv. 661786 - 01). Nel caso in esame la notifica alla società risulta regolare, cosicché l'esito del giudizio relativo alla società produce certamente un effetto riflesso per il socio e dunque deve ritenersi che il socio, comunque messo a conoscenza della pretesa tributaria rivolta nei confronti della società, e di riflesso al socio medesimo, determini la sussistenza di un interesse a impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 d.lgs. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ.
In tal senso va richiamato il principio per cui in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria;
tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5,
08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 - 01). Nello stesso senso si è affermato che – cfr. Cass. Sez. 5,
n. 7344 del 11/05/2012 Rv. 622891 – 01 – in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario.
Nel caso in esame, correttamente il socio ha impugnato l'atto a lui notificato, anche perché
l'avviso di accertamento fa riferimento alla notifica rivolta al socio 'anche per conoscenza', ma il contenuto motivazionale dell'accertamento delinea già in toto quale sia la pretesa tributaria nei confronti dei soci, vertendosi in tema di società a base ristretta, con computo della ripartizione quote.
In tal senso sussiste un interesse concreto e attuale alla impugnazione, a fronte di una pretesa delineata nei confronti del socio contribuente che, per altro, non contesta le ragioni della pretesa tributaria nei confronti della società, bensì le ragioni personali per le quali la presunzione di distribuzione dei redditi non denunciati non deve operare nei propri confronti.
Il ricorso era dunque ammissibile e l'appello va accolto sul punto.
2. L'appellante evidenzia, quindi, l'estraneità alla gestione societaria e il non l'aver ottenuto alcuna distribuzione di utili.
In tal senso, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 (Rv. 674943 - 01) afferma che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.
In relazione a tale ultimo punto, deve verificarsi nel caso in esame se sussiste prova contraria adeguata a vincere la presunzione.
A ben vedere dalle delibere di assemblea allegate emerge una palese situazione di contrasto fra il socio Ric_1 e il socio amministratore: Ric_1 il 12.5.17 contesta l'amministrazione e non vota il
Ric_1bilancio del 2016, come pure emerge l'assenza di alle assemblee successive del 5 e 6
Ric_1marzo 2018, come anche un preavviso di recesso del 2017 di quale socio – al di là della efficacia dello stesso - a riprova di un conflitto con l'amministratore, che viene anche comprovato dalla querela sporta dall'attuale appellante per false comunicazioni sociali depositata il 4.10.2018, per quanto seguita da una richiesta di archiviazione, nonché dal decreto ingiuntivo ottenuto per competenze lavorative nel 2019.
A ben vedere talòi emergenze palesano una situazione nella quale emerge una distanza e l'assenza di accordo plausibile fra i due soci, il venir meno di quella 'complicità' fra i soci che la stessa Agenzia nell'atto di costituzione di secondo grado richiama e che trova la sua origine nel principio per il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della "complicità", che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione
(semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci (Cass. Sez. 5, n. 10951 del 25/07/2002
- Rv. 556215 - 01). Nel caso di specie deve ritenersi provato che lo stato dei rapporti fra i soci era talmente conflittuale, già dal 2017, tanto da non vedere più la partecipazione alle assemblee di
Ric_1, con un sostanziale allontanamento del contribuente dalla vita societaria, il che costituisce adeguata prova contraria rispetto alla presunzione relativa.
L'appello è pertanto fondato e le spese del primo grado possono essere compensate, non avendo l'Agenzia contezza all'atto della notifica dell'accertamento della situazione societaria, mentre le spese del secondo grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese di primo grado. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
SC AN UB RÌ
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3647/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14342/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I1037112023 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6812/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1La Corte di primo grado dichiara inammissibile il ricorso di , che aveva ricevuto in notifica l'avviso di accertamento, nella qualità di socio, per l'anno 2018, indirizzato alla Società_1
SRL e notificato anche all'amministratore Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli II – Ufficio Controlli contestava con l'avviso di accertamento n. TF507I103711/2023 il mancato versamento di ritenute da parte della società,
Società_1 s.r.l., a ristretta base societaria (essendo due soli i soci) per l'anno d'imposta 2018, per l'importo pari ad € 22.100,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La Corte di primo grado riteneva che il ricorrente non avesse un interesse concreto e attuale all'impugnazione in quanto responsabile in solido, come si legge nell'avviso di accertamento, ex art. 35 d.P.R. 602 del 1973 - "Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato le ritenute a titolo d'imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido” – quindi solo per la fase di riscossione.
Secondo la Corte di primo grado non vi sarebbe interesse alla impugnazione e pertanto è stato dichiarato inammissibile il ricorso con compensazione delle spese.
Propone appello il contribuente Ric_1, censurando la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta carenza di interesse, rappresentando, come già in primo grado, di voler evitare l'efficacia riflessa dell'avviso di accertamento in ragione dell'intervenuto recesso dalla società anteriormente all'anno oggetto di accertamento, della querela sporta in relazione alle false comunicazioni sociali e agli illegittimi comportamenti del socio amministratore.
In sostanza, avrebbe dovuto la Corte di primo grado prendere atto del difetto di legittimazione passiva del ricorrente, non essendo lo stesso più socio e ben potendo costui offrire la prova del fatto di non aver ricevuto i maggiori ricavi, essendo estraneo alla gestione societaria e alla conduzione societaria.
Chiede l'annullamento della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello e del ricorso, con vittoria di spese in doppio grado e attribuzione. Si è costituita Agenzia delle Entrate che ha ribadito che:
Società_1a) per l'anno d'imposta 2018, nei confronti della società S.r.l. è stato emesso l'avviso di accertamento n. TF503I103609/2023, con il quale è stato accertato un reddito di impresa pari a € 170.869,00 per effetto di accertati costi indeducibili per € 85.000,00. Per
l'anno di imposta (2018) la Società_1 S.r.l. presentava i caratteri di società a ristretta base sociale;
infatti, dalle interrogazioni telematiche in Camera di Commercio si era
Nominativo_1potuto riscontrare che la stessa era partecipata dal per la quota del 50% e da
Ric_1 Società_1 per analoga quota. L'avviso di accertamento è stato notificato alla srl e solo per conoscenza, in qualità di sostituiti, ai soci, e ad Ric_1, per la mancata effettuazione e versamento di maggiori ritenute a titolo d'imposta. Le maggiori ritenute infatti corrispondono al 26% (aliquota tassazione utili da partecipazione qualificata e non
Società_1qualificata ex L. 205/2017) di € 85.000,00 (maggior reddito accertato in capo alla ) ed alla quota parte del 50% delle stesse in ragione della quota di partecipazione nella società di Ric_1;
b) Ric_1 in quanto destinatario dell'avviso per conoscenza – e quale sostituito obbligato in solido solo in sede di riscossione, non ancora avviata- non era legittimato alla impugnazione, come ritenuto dalla sentenza di primo grado;
c) comunque, il ricorrente non ha riferito alcuna prova in ordine alla estraneità ai fatti societari per vincere la presunzione, non potendo ritenersi tali né la querela né la controversia di lavoro istaurata con la società.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello e la vittoria quanto alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va evidenziato come sussiste l'interesse alla impugnazione del ricorrente, a differenza di quanto ritenuto da parte della Corte di primo grado. A ben vedere in tema di accertamento fiscale nei confronti di società di capitali, il socio che riceva la notifica dell'avviso di accertamento in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo tale qualifica, è privo di interesse ad impugnare l'atto notificato per far valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solo la società, anche nel caso in cui l'accertamento riguardi redditi non denunciati e si tratti di società a ristretta base partecipativa, poiché l'avviso di accertamento non validamente notificato non è opponibile al socio, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, impugnando il diverso avviso di accertamento a lui indirizzato. (Cass. Sez. 5,
24/06/2021, n. 18200, Rv. 661786 - 01). Nel caso in esame la notifica alla società risulta regolare, cosicché l'esito del giudizio relativo alla società produce certamente un effetto riflesso per il socio e dunque deve ritenersi che il socio, comunque messo a conoscenza della pretesa tributaria rivolta nei confronti della società, e di riflesso al socio medesimo, determini la sussistenza di un interesse a impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 d.lgs. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ.
In tal senso va richiamato il principio per cui in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria;
tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5,
08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 - 01). Nello stesso senso si è affermato che – cfr. Cass. Sez. 5,
n. 7344 del 11/05/2012 Rv. 622891 – 01 – in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario.
Nel caso in esame, correttamente il socio ha impugnato l'atto a lui notificato, anche perché
l'avviso di accertamento fa riferimento alla notifica rivolta al socio 'anche per conoscenza', ma il contenuto motivazionale dell'accertamento delinea già in toto quale sia la pretesa tributaria nei confronti dei soci, vertendosi in tema di società a base ristretta, con computo della ripartizione quote.
In tal senso sussiste un interesse concreto e attuale alla impugnazione, a fronte di una pretesa delineata nei confronti del socio contribuente che, per altro, non contesta le ragioni della pretesa tributaria nei confronti della società, bensì le ragioni personali per le quali la presunzione di distribuzione dei redditi non denunciati non deve operare nei propri confronti.
Il ricorso era dunque ammissibile e l'appello va accolto sul punto.
2. L'appellante evidenzia, quindi, l'estraneità alla gestione societaria e il non l'aver ottenuto alcuna distribuzione di utili.
In tal senso, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 (Rv. 674943 - 01) afferma che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.
In relazione a tale ultimo punto, deve verificarsi nel caso in esame se sussiste prova contraria adeguata a vincere la presunzione.
A ben vedere dalle delibere di assemblea allegate emerge una palese situazione di contrasto fra il socio Ric_1 e il socio amministratore: Ric_1 il 12.5.17 contesta l'amministrazione e non vota il
Ric_1bilancio del 2016, come pure emerge l'assenza di alle assemblee successive del 5 e 6
Ric_1marzo 2018, come anche un preavviso di recesso del 2017 di quale socio – al di là della efficacia dello stesso - a riprova di un conflitto con l'amministratore, che viene anche comprovato dalla querela sporta dall'attuale appellante per false comunicazioni sociali depositata il 4.10.2018, per quanto seguita da una richiesta di archiviazione, nonché dal decreto ingiuntivo ottenuto per competenze lavorative nel 2019.
A ben vedere talòi emergenze palesano una situazione nella quale emerge una distanza e l'assenza di accordo plausibile fra i due soci, il venir meno di quella 'complicità' fra i soci che la stessa Agenzia nell'atto di costituzione di secondo grado richiama e che trova la sua origine nel principio per il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della "complicità", che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione
(semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci (Cass. Sez. 5, n. 10951 del 25/07/2002
- Rv. 556215 - 01). Nel caso di specie deve ritenersi provato che lo stato dei rapporti fra i soci era talmente conflittuale, già dal 2017, tanto da non vedere più la partecipazione alle assemblee di
Ric_1, con un sostanziale allontanamento del contribuente dalla vita societaria, il che costituisce adeguata prova contraria rispetto alla presunzione relativa.
L'appello è pertanto fondato e le spese del primo grado possono essere compensate, non avendo l'Agenzia contezza all'atto della notifica dell'accertamento della situazione societaria, mentre le spese del secondo grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese di primo grado. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
SC AN UB RÌ