Decreto cautelare 28 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2653 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Dell'Aversano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di decadenza della SCIA e di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale per difetto dei requisiti di onorabilità, emesso dal Comune di Casal di Principe il giorno 22.5.2025 e comunicato il giorno 23.5.2025;
2) della comunicazione del 26.5.2025 prot. n-OMISSIS-emesso dal Comune di Casal di Principe recante la conferma della chiusura e trasmissione dei documenti da cui emergerebbe la sussistenza dei presupposti giustificativi al rigetto irrogato;
3) del provvedimento di rigetto della istanza di accesso presentata dalla ricorrente con l’istanza del 24.5.2025, atteso che il Comune di Casal di Principe ha omesso di allegare il decreto Prefettizio del -OMISSIS-che giustifichi la misura della chiusura immediata adottata;
4) di ogni altro provvedimento se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IU PO e udito l'avvocato Mario Caliendo, dando atto che il difensore del Comune di Casal di Principe ha chiesto con nota depositata il 2/12/2025 il passaggio in decisione del ricorso, senza discussione orale;
Premesso che la Società ricorrente è insorta avverso il suindicato provvedimento del Comune di Casal di Principe, scaturito dall’emanazione da parte della Prefettura di Napoli del divieto di esercitare l’attività, a carico di altra Società, con diverso oggetto, avente lo stesso amministratore;
Rilevato che il Responsabile del Settore, con determinazione di 3/11/2025, ha annullato l’impugnato provvedimento di diniego, considerata l’insussistenza dei presupposti “ a seguito di ulteriori verifiche istruttorie ”;
Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente conseguito l’utilità sostanziale sottesa alla proposizione del gravame, cionondimeno disponendo la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della delicatezza e complessità della materia e della specificità della vicenda, nonché del comportamento dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato - sez. V, 13/6/2025 n. 5180: “ alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese ”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI ON, Presidente
IU PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU PO | VI ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.