Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2025, proposto da
GI VO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giarre, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2265/2023 del 24.05.2023 del Tribunale di Catania - Sez.
Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa SE GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 2265 del 24 maggio 2023, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha condannato il Comune di Giarre al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 37.009,73 “ a titolo di risarcimento del danno dovuto in forza della sentenza Trib. Catania 19 settembre 2018, n. 3496 ”;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 31 luglio 2023;
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato al Comune di Giarre il pagamento delle somme liquidate in suo favore;
- il Comune di Giarre, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 13 settembre 2023), è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta, attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione – anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale – il Segretario Generale del Comune di Giarre, senza facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
- di precisare che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) nel caso di specie, il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: b1) nominandosi il Segretario dello stesso Comune resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); b2) il Comune intimato avrebbe già dovuto provvedere a dare adempimento al giudicato in epigrafe;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, secondo la liquidazione di cui in dispositivo e con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Giarre di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Giarre, senza facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
-condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE GI, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE GI |
IL SEGRETARIO