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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025 , nella causa iscritta al n. 4362 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA in persona dell'Amministratore Unico p.t. Sig.ra Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 140, giusta mandato a margine del ricorso.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr.to e difeso dall'avv. Franca Borla, giusta CP_1 procura generale alle liti elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.10.2022 la società ricorrente identificata in epigrafe ha impugnato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.2020011953/T01 del 02.03.2022 con il quale è stato intimato alla il pagamento della somma di € 125.425,72 a titolo di Parte_1 contributi e di €. 26.754,95 a titolo di somme aggiuntive per avere effettuato infedeli registrazioni sul LU .
L'esponente ha dedotto che le ore indicate nelle buste paga corrispondevano a quelle effettivamente lavorate;
che i dipendenti della effettuavano la prestazione lavorativa Parte_1 per tre ore al giorno e venivano retribuiti per le ore di lavoro effettivamente prestate;
che completata la prestazione di lavoro, i dipendenti della erano liberi e non rimanevano nella Parte_1 disponibilità della datrice, né tantomeno potevano considerarsi reperibili per l'esecuzione di ulteriori prestazioni lavorative;
che la effettuava periodicamente il rimborso Parte_1 delle spese anticipate dai lavoratori per spese di benzina, pedaggio autostradale .
Si costituiva l' che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Controparte_2 Estromesso l' e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_2 CP_ dell' quest'ultimo regolarmente convenuto si è costituito tardivamente con memora depositata il 10.1.2025.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. CP_ Il verbale ispettivo impugnato scaturisce da accertamenti avviati dall' per il controllo del rispetto delle norme previste dal CCNL applicato dall'Azienda.
L'accertamento è stato concluso in base alla documentazione esibita dall'azienda, alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dai dipendenti nonché in base alle Parte_2 risultanze dei flussi UniEmens, archivi dell'Istituto dell'Agenzia delle Entrate della CCIAA di
Benevento e dei modelli Unilav
Gli ispettori hanno verificato che per il periodo oggetto di accertamento l'azienda, esercente attività di noleggio da rimessa con conducente, ha denunciato un imponibile contributivo inferiore a quanto dovuto. In particolare sul LU sono state registrate ore di permessi non retribuiti e di conseguenza sono state sottratte dall'imponibile previdenziale le somme ad esse relative.
*
In giurisprudenza è ormai costante in tema di sanzioni amministrative, il principio, peraltro espressamente riaffermato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio
2014, secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) .
Infatti il verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento della corte Corte (Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
* CP_ In primo luogo l' contesta alla di avere versato una contribuzione sulla Parte_1 retribuzione effettivamente corrisposta laddove la prestazione lavorativa era stata svolta con orario ridotto rispetto a quello previsto dal contratto.
La società ammette di avere retribuito i dipendenti per le ore di lavoro effettivamente prestate precisando che, solo durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, la parte datrice ed il prestatore hanno potuto appurare che l'orario risultava inferiore a quanto indicato contrattualmente,
e ciò in ragione della natura della prestazione che prevedeva l'esecuzione di viaggi corrispondenti all'orario di ingresso e di uscita dei ragazzi dalla scuola. CP_ Le difese della società non sono idonee a superare l'accertamento degli ispettori dell'
E' che il lavoratore ha diritto al compenso per le ore previste dal contratto .
Gli ispettori hanno quantificato la contribuzione ai sensi dell'art.1 del d.l.338/1989, rubricato “
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.” in virtù del quale “ 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo…. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno"
Come ricordato in modo chiaro, ex multis, da Cass. 16260/2023, "secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi dopo Cass., Sez. Un., n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1
(conv. con legge n. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e - com'è stato chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì
l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte Cost. n. 342 del 1992)". Pertanto, "non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente,
Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n.
13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del
2018); il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, infatti, nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere "inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo", non si limita a ribadire quanto già desumibile dalla legge n. 153 del 1969, art. 12, ossia che l'imponibile contributivo si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (così testualmente,
Cass. n. 4676 del 2021 che richiama, in proposito, Cass. n. 4899 del 2017)".
Il principio del c.d. minimale contributivo, è inderogabile (Cass. Ord.12974/2025) Alla luce dei principi pacifici suesposti parte ricorrente non avrebbe potuto ridurre la contribuzione versata in misura inferiore alle ore previste dai contratti individuali.
* CP_ In secondo luogo l' ha accertato che la società per alcuni lavoratori avrebbe riportato somme sulle buste paga a titolo di rimborso spese senza che i dipendenti avessero mai anticipato o sostenuto spese per conto della società sul punto ha dedotto che poteva capitare che l'autista andasse a prelevare Parte_3
l'automezzo privo di carburante e che dovesse procedere al rifornimento prima di dare inizio alla propria attività.
Sul punto il teste marito della legale rappresentate, ha riferito che i dipendenti, qualche Tes_1 volta, anticipavano per la società alcune spese come gasolio , pedaggio o parcheggio.
Il teste ha invece dichiarato di non avere mai anticipato spese per carburante o Testimone_2 pedaggio se non forse in un'occasione.
In sede ispettiva la società non ha depositato alcuna documentazione comprovante i rimborsi dichiarando di averli corrisposti basandosi esclusivamente sulla parola del lavoratore che ha effettuato l'anticipo spesa.
Sempre in sede ispettiva i dipendenti hanno riferito agli Ispettori di non essersi mai trovati in situazioni in cui fosse necessario dover anticipare spese per conto della società e di conseguenza di doverne chiedere il rimborso
Cass. 2419/12 ha ricordato che "l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" (cfr. Cass.
16579/2018).
Nella specie la società non ha assolto all'onere su di essa incombente.
In particolare la società non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa degli importi erogati ai propri dipendenti a titolo di “Rimborso Spese”;
Inoltre particolarmente rilevanti sono le dichiarazioni del teste , dipendente della società, il Tes_2 quale ha riferito di non avere mai anticipato spese per carburante o pedaggio. Le sue dichiarazioni coincidono con quelle degli altri lavoratori sentiti dagli ispettori che hanno riferito di non avere anticipato spese per conto della società . Alla luce di tale quadro probatorio, non risultano attendibili le dichiarazioni del teste in quanto oltre ad essere condizionate dal rapporto di Tes_1 parentela con la legale rappresentante della , non hanno ricevuto alcun riscontro né Parte_1 testimoniale né documentale. Il ricorso va, pertanto rigettato.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite attesa la natura interpretativa delle CP_ questioni affrontate nonché la tardività della costituzione dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
Benevento, 11.7.2025
Il Giudice
Dott. ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025 , nella causa iscritta al n. 4362 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA in persona dell'Amministratore Unico p.t. Sig.ra Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 140, giusta mandato a margine del ricorso.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr.to e difeso dall'avv. Franca Borla, giusta CP_1 procura generale alle liti elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.10.2022 la società ricorrente identificata in epigrafe ha impugnato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.2020011953/T01 del 02.03.2022 con il quale è stato intimato alla il pagamento della somma di € 125.425,72 a titolo di Parte_1 contributi e di €. 26.754,95 a titolo di somme aggiuntive per avere effettuato infedeli registrazioni sul LU .
L'esponente ha dedotto che le ore indicate nelle buste paga corrispondevano a quelle effettivamente lavorate;
che i dipendenti della effettuavano la prestazione lavorativa Parte_1 per tre ore al giorno e venivano retribuiti per le ore di lavoro effettivamente prestate;
che completata la prestazione di lavoro, i dipendenti della erano liberi e non rimanevano nella Parte_1 disponibilità della datrice, né tantomeno potevano considerarsi reperibili per l'esecuzione di ulteriori prestazioni lavorative;
che la effettuava periodicamente il rimborso Parte_1 delle spese anticipate dai lavoratori per spese di benzina, pedaggio autostradale .
Si costituiva l' che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Controparte_2 Estromesso l' e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_2 CP_ dell' quest'ultimo regolarmente convenuto si è costituito tardivamente con memora depositata il 10.1.2025.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato. CP_ Il verbale ispettivo impugnato scaturisce da accertamenti avviati dall' per il controllo del rispetto delle norme previste dal CCNL applicato dall'Azienda.
L'accertamento è stato concluso in base alla documentazione esibita dall'azienda, alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dai dipendenti nonché in base alle Parte_2 risultanze dei flussi UniEmens, archivi dell'Istituto dell'Agenzia delle Entrate della CCIAA di
Benevento e dei modelli Unilav
Gli ispettori hanno verificato che per il periodo oggetto di accertamento l'azienda, esercente attività di noleggio da rimessa con conducente, ha denunciato un imponibile contributivo inferiore a quanto dovuto. In particolare sul LU sono state registrate ore di permessi non retribuiti e di conseguenza sono state sottratte dall'imponibile previdenziale le somme ad esse relative.
*
In giurisprudenza è ormai costante in tema di sanzioni amministrative, il principio, peraltro espressamente riaffermato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio
2014, secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) .
Infatti il verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento della corte Corte (Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
* CP_ In primo luogo l' contesta alla di avere versato una contribuzione sulla Parte_1 retribuzione effettivamente corrisposta laddove la prestazione lavorativa era stata svolta con orario ridotto rispetto a quello previsto dal contratto.
La società ammette di avere retribuito i dipendenti per le ore di lavoro effettivamente prestate precisando che, solo durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, la parte datrice ed il prestatore hanno potuto appurare che l'orario risultava inferiore a quanto indicato contrattualmente,
e ciò in ragione della natura della prestazione che prevedeva l'esecuzione di viaggi corrispondenti all'orario di ingresso e di uscita dei ragazzi dalla scuola. CP_ Le difese della società non sono idonee a superare l'accertamento degli ispettori dell'
E' che il lavoratore ha diritto al compenso per le ore previste dal contratto .
Gli ispettori hanno quantificato la contribuzione ai sensi dell'art.1 del d.l.338/1989, rubricato “
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.” in virtù del quale “ 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo…. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno"
Come ricordato in modo chiaro, ex multis, da Cass. 16260/2023, "secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi dopo Cass., Sez. Un., n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1
(conv. con legge n. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e - com'è stato chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì
l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte Cost. n. 342 del 1992)". Pertanto, "non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente,
Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n.
13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del
2018); il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, infatti, nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere "inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo", non si limita a ribadire quanto già desumibile dalla legge n. 153 del 1969, art. 12, ossia che l'imponibile contributivo si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (così testualmente,
Cass. n. 4676 del 2021 che richiama, in proposito, Cass. n. 4899 del 2017)".
Il principio del c.d. minimale contributivo, è inderogabile (Cass. Ord.12974/2025) Alla luce dei principi pacifici suesposti parte ricorrente non avrebbe potuto ridurre la contribuzione versata in misura inferiore alle ore previste dai contratti individuali.
* CP_ In secondo luogo l' ha accertato che la società per alcuni lavoratori avrebbe riportato somme sulle buste paga a titolo di rimborso spese senza che i dipendenti avessero mai anticipato o sostenuto spese per conto della società sul punto ha dedotto che poteva capitare che l'autista andasse a prelevare Parte_3
l'automezzo privo di carburante e che dovesse procedere al rifornimento prima di dare inizio alla propria attività.
Sul punto il teste marito della legale rappresentate, ha riferito che i dipendenti, qualche Tes_1 volta, anticipavano per la società alcune spese come gasolio , pedaggio o parcheggio.
Il teste ha invece dichiarato di non avere mai anticipato spese per carburante o Testimone_2 pedaggio se non forse in un'occasione.
In sede ispettiva la società non ha depositato alcuna documentazione comprovante i rimborsi dichiarando di averli corrisposti basandosi esclusivamente sulla parola del lavoratore che ha effettuato l'anticipo spesa.
Sempre in sede ispettiva i dipendenti hanno riferito agli Ispettori di non essersi mai trovati in situazioni in cui fosse necessario dover anticipare spese per conto della società e di conseguenza di doverne chiedere il rimborso
Cass. 2419/12 ha ricordato che "l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" (cfr. Cass.
16579/2018).
Nella specie la società non ha assolto all'onere su di essa incombente.
In particolare la società non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa degli importi erogati ai propri dipendenti a titolo di “Rimborso Spese”;
Inoltre particolarmente rilevanti sono le dichiarazioni del teste , dipendente della società, il Tes_2 quale ha riferito di non avere mai anticipato spese per carburante o pedaggio. Le sue dichiarazioni coincidono con quelle degli altri lavoratori sentiti dagli ispettori che hanno riferito di non avere anticipato spese per conto della società . Alla luce di tale quadro probatorio, non risultano attendibili le dichiarazioni del teste in quanto oltre ad essere condizionate dal rapporto di Tes_1 parentela con la legale rappresentante della , non hanno ricevuto alcun riscontro né Parte_1 testimoniale né documentale. Il ricorso va, pertanto rigettato.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite attesa la natura interpretativa delle CP_ questioni affrontate nonché la tardività della costituzione dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
Benevento, 11.7.2025
Il Giudice
Dott. ssa Adriana Mari