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Sentenza 12 aprile 2021
Sentenza 12 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2021, n. 13490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13490 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2021 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA TI RG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte iiell'avv. Palma Seminara che ha concluso insistendo nell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13490 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 03/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/10/2020, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di TI RG avverso l'ordinanza del 09.06.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI RG, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce vizio di illogicità e contradditorietà della motivazione, esponendo che, a supporto della richiesta di revoca della misura, erano stati dedotti quali elementi nuovi il difetto di prova in ordine dell'a ffectio societatis ed il decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare. Quanto al primo aspetto, si era evidenziato che il ricorrente in due occasioni aveva ricevuto dal figlio RI, ristretto agli arresti domiciliari, somme di denaro in custodia, che , se pure di provenienza illecita, non dimostravano la sussistenza di un vincolo associativo;
con riferimento al secondo aspetto, si era dedotto che il ricorrente era soggetto incensurato, dell'età di ottantuno anni ed alla sua prima esperienza detentiva, aveva tenuto un comportamento irreprensibile ed avea interrotto i rapporti con il figlio, le indagini si erano concluse ed aveva avanzato richiesta di rito abbreviato, tutti elementi idonei a giustificare la caducazione o l'attenuazione del presidio cautelare. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto l'età avanzata ed il decorso del tempo elementi neutri, inidonei a scalfire il quadro cautelare, con argomentazioni illogica ed ingiusta, trattandosi di elementi positivi che, in uno al comportamento ossequioso delle prescrizioni, giustificavano la caducazione o l'attenuazione del presidio cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base ali disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o 7 sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo cliell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, N. 1134 del 1995 Rv. 201863, N. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569). La delimitazione dell'effetto devolutivo dell'appello è ulteriormente caratterizzato dal grado di stabilità del provvedimento genetico, nel quadro dei rapporti funzionali tra le impugnazioni previste dalla legge in materia cautelare. La giurisprudenza ha elaborato il principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti. 3. Costituisce, inoltre, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di misure c:autelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 3,n. 43113 del 15/09/2015, Rv.265652 - 01; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763). 4. Il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi, rimarcando che l'imputato non aveva addotto elementi nuovi idonei a scalfire la gravità del consolidato quadro indiziario, già valutato in sede di riesame (con ordinanza non impugnata) né utili ai fini prognostici, tali non 3 potendosi considerare né il trascorrere del tempo, fisiologicamente correlato all'esecuzione della misura, né l'età del TI, già considerata in sede di prima applicazione della misura. Le censure che il ricorrente svolge si rivelano orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale e sono, pertanto, inammissibili. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte iiell'avv. Palma Seminara che ha concluso insistendo nell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13490 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 03/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/10/2020, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di TI RG avverso l'ordinanza del 09.06.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI RG, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce vizio di illogicità e contradditorietà della motivazione, esponendo che, a supporto della richiesta di revoca della misura, erano stati dedotti quali elementi nuovi il difetto di prova in ordine dell'a ffectio societatis ed il decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare. Quanto al primo aspetto, si era evidenziato che il ricorrente in due occasioni aveva ricevuto dal figlio RI, ristretto agli arresti domiciliari, somme di denaro in custodia, che , se pure di provenienza illecita, non dimostravano la sussistenza di un vincolo associativo;
con riferimento al secondo aspetto, si era dedotto che il ricorrente era soggetto incensurato, dell'età di ottantuno anni ed alla sua prima esperienza detentiva, aveva tenuto un comportamento irreprensibile ed avea interrotto i rapporti con il figlio, le indagini si erano concluse ed aveva avanzato richiesta di rito abbreviato, tutti elementi idonei a giustificare la caducazione o l'attenuazione del presidio cautelare. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto l'età avanzata ed il decorso del tempo elementi neutri, inidonei a scalfire il quadro cautelare, con argomentazioni illogica ed ingiusta, trattandosi di elementi positivi che, in uno al comportamento ossequioso delle prescrizioni, giustificavano la caducazione o l'attenuazione del presidio cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base ali disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o 7 sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo cliell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, N. 1134 del 1995 Rv. 201863, N. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569). La delimitazione dell'effetto devolutivo dell'appello è ulteriormente caratterizzato dal grado di stabilità del provvedimento genetico, nel quadro dei rapporti funzionali tra le impugnazioni previste dalla legge in materia cautelare. La giurisprudenza ha elaborato il principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti. 3. Costituisce, inoltre, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di misure c:autelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 3,n. 43113 del 15/09/2015, Rv.265652 - 01; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763). 4. Il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi, rimarcando che l'imputato non aveva addotto elementi nuovi idonei a scalfire la gravità del consolidato quadro indiziario, già valutato in sede di riesame (con ordinanza non impugnata) né utili ai fini prognostici, tali non 3 potendosi considerare né il trascorrere del tempo, fisiologicamente correlato all'esecuzione della misura, né l'età del TI, già considerata in sede di prima applicazione della misura. Le censure che il ricorrente svolge si rivelano orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale e sono, pertanto, inammissibili. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2021