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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16795 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21960 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandra Messina, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Savorelli n.103, per procura allegata all'atto di citazione ATTORE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Cruciani, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Via Lattanzio n. 27, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
8.6.2023 CONVENUTA
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 10.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così provvedere:
A) In via principale:
1) accertare e dichiarare, per i fatti descritti in citazione e ai sensi del combinato di disposto degli artt. 1375 e 1385 c.c., l'inadempimento della convenuta all'obbligo di stipulare l'atto di compravendita immobiliare oggetto del contratto preliminare sottoscritto tra le parti il 12.06.2021 e conseguentemente e per l'effetto:
2) accertare e dichiarare il diritto dell'attore di recedere dal contratto preliminare d'acquisto per cui
è causa, nonché:
3) condannare la convenuta a pagare all'attore il doppio della caparra confirmatoria di euro 10.000 versata il 12.06.2021 e così per l'importo di euro 20.000 (ventimila), a titolo di sorte/capitale, oltre interessi legali e rivalutazione, dal 1.10.2021 al dì dell'effettivo soddisfo;
nonché: 4) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 96, I comma, al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice adìto; nonché: 2
5) condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, come da nota spese che sarà depositata unitamente alle memorie conclusive”.
Per la convenuta:
“la scrivente difesa, ribadito tutto quanto già dedotto ed eccepito, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta così come emendata/modificata alla udienza del 27.10.2023, precisando come da essa (nella sua versione emendata) le conclusioni, chiedendo che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma, ed esponeva:
[...]
che il 12.6.2021 aveva sottoscritto un modulo prestampato da FM23 S.r.l., affiliata Tempocasa, compilato con testo manoscritto, con cui aveva proposto l'acquisto al prezzo di € 210.000 del bene immobile sito in Roma, Via S. Gherardi n. 59, la cui proprietaria, aveva Controparte_1
sottoscritto per accettazione, in pari data (documenti n. 1 e 3); che le aveva versato contestualmente la caparra confirmatoria, con l'assegno bancario n.3120998123-09 dell'importo di € 10.000, tratto su Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., incassato il
16.6.2021 (documenti n. 4 e 6), e la beneficiaria si era impegnata restituire la somma stessa in caso di mancata concessione del mutuo all'esponente, con testo scritto il 12.6.2021 sulla fotocopia dell'assegno (documento n.5); che non aveva collaborato all'istruttoria instaurata dall'esponente presso la Controparte_1
Banca Cooperativa di Roma per conseguire l'erogazione del mutuo, non si era curata del relativo esito e dell'appuntamento fissato presso lo stesso istituto per il 29.9.2021, né della stipulazione dei contratti di mutuo e di compravendita, di cui aveva ostacolato la conclusione entro il termine pattuito fino al 30.9.2021, all'art. 6 della “Proposta d'acquisto”, nell'inosservanza degli artt. 1375
c.c. e 1385, comma 2°, c.c. (documenti n. 7-18); che il mancato avveramento della condizione sospensiva, posta all'art. 9 bis del contratto preliminare circa l'erogazione del mutuo, non aveva determinato l'inefficacia del contratto, poiché le parti avevano continuato a seguire l'istruttoria bancaria e ad attenderne l'esito anche dopo il
26.7.2021, manifestando interesse alla conclusione dell'affare, come risultava dalla corrispondenza intercorsa dal 25.7.2021 al 24.11.2021 (documento n. 15); che erano stati vani i tentativi bonari di composizione della vicenda e non Controparte_1 aveva partecipato al procedimento di mediazione promosso dall'esponente (documentazione depositata il 15.9.2022). 3
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così provvedere:
A) In via principale:
1) accertare e dichiarare, per i fatti descritti in narrativa ed in applicazione dell'art.1375 c.c.,
l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il
12.06.'21; conseguentemente e per l'effetto:
2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c., il diritto dell'attore di recedere dal contratto preliminare d'acquisto per cui è causa;
nonché:
3) condannare la convenuta a pagare al sig, l'importo di euro 20.000 (ventimila), a Parte_1 titolo di sorte/capitale, oltre interessi e rivalutazione, dal 30.09.'21 al dì dell'effettivo soddisfo, nonché:
4) condannare la convenuta all'integrale rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, come da nota spese che sarà in seguito depositata;
B) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga venuta meno la validità e l'efficacia del contratto preliminare di compravendita per cui è causa, in applicazione dell'art.
9-bis della stessa stipulazione:
- accertare e dichiarare che la promittente venditrice, nel periodo dal 12.06.'21 al 26.07.'21 ha determinato l'impossibilità dell'approvazione del mutuo richiesto dal sig. entro le ore 24.00 Pt_1 del 26.07.'21, con ogni conseguente effetto sul contratto preliminare per cui è causa, in forza dell'art.
9-bis dello stesso;
conseguentemente e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1358, 1375 c.c. e 1385 c.c. e conseguentemente e per l'effetto:
- condannare la sig.ra a restituire all'attore il doppio della caparra Controparte_1 confirmatoria, per l'importo di euro 20.000 (ventimila), a titolo di sorte/capitale, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della riscossione, avvenuta il 16.06.'21, al dì dell'effettivo soddisfo, nonché:
- condannare la convenuta all'integrale rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, come da nota spese che sarà in seguito depositata;
C) In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi che il Giudicante ritenga il contratto preliminare per cui è causa validamente condizionato, con esclusione di qualsiasi inadempimento della convenuta:
- accertare e dichiarare che, alla data del 26.07.'21 è venuta meno, con efficacia ex tunc, ossia dal
12.06.'21, la causa del versamento di euro 10.000, a titolo di caparra confirmatoria, dal sig. Pt_1
alla sig.ra CP_1 4
conseguentemente e per l'effetto:
- condannare la convenuta alla restituzione all'attore dell'importo di euro 10.000 (diecimila), a titolo di sorte/capitale, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della riscossione, avvenuta il
16.06.'21, alla data dell'effettivo soddisfo;
nonché:
- condannare la convenuta a rifondere integralmente all'attore le spese di lite, come da nota spese che sarà successivamente depositata”.
A norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 16.9.2022, quando era assegnato all'attore termine per produrre il certificato anagrafico di residenza della convenuta e l'avviso di ricevimento postale attestante il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, eseguita con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.; svolti questi adempimenti, con ordinanza del 10.1.2023, dichiarata la contumacia di erano concessi i termini a Controparte_1 norma dell'art. 183, comma VI, c.p.c.
Previa istanza ex art. 186 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 12.5.2023, si intimava a CP_1 di pagare a la somma di € 10.000, oltre interessi al saggio legale dal
[...] Parte_1
10.1.2021 al saldo e spese processuali.
In data 8.6.2023, si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità della Controparte_1
notificazione dell'atto di citazione, per inosservanza dei prescritti adempimenti, assumendo di aver ricevuto notizia della causa alla ricezione dell'ingiunzione di pagamento e proponeva istanza per la rimessione in termini istruttori.
Nel merito, la parte convenuta contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, assumeva, che al 26.7.2021, il contratto preliminare del 12.6.2021 si era risolto per inadempimento del promissario acquirente, stante il mancato avveramento della condizione, costituita dalla concessione del mutuo, di cui all'art. 9-bis della “Proposta d'acquisto”, rubricata Condizione sospensiva, che prevedeva: “Il proponente richiede di condizionare l'efficacia del contratto che si perfezionerà con l'accettazione della proposta come da articolo 9 sino alle ore
24:00 del giorno 26 luglio 2021 al fine di verificare l'ottenimento di delibera di mutuo reddituale e post perizia della somma minima di euro 100% da parte di istituto di credito intermediato dalla società di mediazione creditizia più mutui casa S.p.A. ovvero dell'istituto di credito scelto dal proponente. Decorso il predetto termine senza che sia pervenuta al venditore la comunicazione scritta circa l'ottenimento della delibera di cui sopra il contratto perderà di efficacia.” (documento n. 3); evidenziava che aveva accettato questa clausola, specificamente sottoscritta ai sensi Parte_1
degli artt. 1341 e 1342 c.c., e citava l'art. 14 dello stesso contratto, rubricato Note, recante il testo: 5
“La presente proposta è condizionata al buon esito del mutuo che la parte acquirente si impegna a dare risposta entro il 26/7/2021”; negava di aver assunto alcuna obbligazione restitutoria e disconosceva il contenuto del testo redatto sulla fotocopia dell'assegno dell'importo di € 10.000 (documento n. 4 del fascicolo dell'attore) e non sottoscritto.
Ciò premesso, chiedeva: Controparte_1
“in via preliminare:
- opponendosi alla dichiarazione di esecutività della ordinanza 186ter cpc n. cronol. 3012/2023 del
12/05/2023, si chiede la sua revoca, anche a norma degli artt.177 e 178 cpc per i motivi suesposti e per la carenza dei requisiti di legge per la sua emissione, oltreché infondata nel merito come dedotto ed eccepito;
- dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione al 'portiere' per assenza dei requisiti di prova dell'invio della raccomandata informativa e della prova del suo deposito, considerando nulli quelli depositati per i motivi suesposti, revocare quindi la dichiarazione di contumacia del 10-1-23;
- accertare, per l'effetto, la violazione del principio del contraddittorio anche ex art. 101 cpc, quindi autorizzare/concedere la rimessione in termini della sola parte convenuta sig.ra CP_1
solo per poter produrre gli allegati documenti e le contestazioni degli allegati, essendo la
[...]
controversia di natura documentale e non essendoci prove orali da nessuna delle parti, non necessitando dei termini ex art. 183, comma 6 cpc per i motivi suesposti, fissando nuova udienza in presenza;
- in via principale in ogni caso:
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto come suesposto, oltreché non provata, per non essersi la condizione sospensiva mai realizzata per inadempimento dell'attore ed essendo, per l'effetto, inefficace il rapporto contrattuale de quo, autorizzando così la ritenzione della caparra, revocando in ogni caso la dichiarazione di contumacia, con vittoria di spese al procuratore antistatario oltre rimborso forfetario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;
-rigettare, altresì, e revocare l'ordinanza 186 ter cpc richiamata per i medesimi motivi, sempre con vittoria delle spese al sottoscritto antistatario;
- in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le circostanze di fatto e i danni lamentanti, riconoscere e dichiarare la concorrente responsabilità ex art. 1227 cc tra le due parti in causa, rispettivamente il promissario acquirente ed il promittente venditore attribuendo alla sig.ra il minimo grado di concorsualità, con CP_2 6
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 14 T.F., Iva
e Cpa al procuratore antistatario.”
All'udienza del 27.10.2023, revocata la dichiarazione di contumacia della parte convenuta, sostituite nella comparsa di risposta espressioni ritenute offensive con altre indicate dal difensore della convenuta, questo Giudice rilevava che la notificazione dell'atto di citazione non era stata eseguita con le formalità previste dall'art. 139, comma 3°, c.p.c., mediante consegna del plico contenente l'atto di citazione al portiere dello stabile, non indicato nella relazione di notifica, non accoglieva l'istanza di concessione dell'esecutività all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e considerava che la domanda di ritenzione della caparra confirmatoria non necessitava di formulazione entro il termine ex art 167 c.p.c. e non era stata proposta domanda riconvenzionale (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11684 del 25.11.1993; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 4777 del 4.3.2025).
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 10.6.2025 ed erano assegnati i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Si rileva che, mediante la produzione dei suindicati documenti, è stato provato in giudizio che il
12.6.2021, ha formulato la proposta di acquisto del bene immobile indicato Parte_1 nell'espositiva che precede, che, in pari data, è stata accettata da e che le parti Controparte_1
hanno sospensivamente condizionato all'ottenimento, entro il 26.7.2021, della deliberazione bancaria di erogazione del mutuo al promissario acquirente, il quale, tramite l'agenzia immobiliare, ha consegnato alla promissaria venditrice l'assegno bancario dell'importo di € 10.000, a titolo di caparra confirmatoria.
Ciò premesso, si rileva le reciproche domande di accertamento della legittimità del recesso di ciascuna parte non possono essere accolte.
Nell'esercizio dell'autonomia privata, le parti hanno subordinato l'efficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso mediante l'accettazione della proposta d'acquisto del bene immobile, all'ottenimento del mutuo da parte del promissario acquirente e questo evento non si è verificato entro il termine pattuito fino al 26.7.2021, comportando l'inefficacia del contratto concluso dalle parti.
Non sussiste inadempimento del promissario acquirente in relazione al mancato avveramento della condizione sospensiva, poiché, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come 'mista', dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal 7
comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.”
(Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 17919 del 22.6.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 668327-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10074 del 18.11.1996; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 23824 del
22.12.2004; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 22046 del'11.9.2018).
Non è stato provato che abbia tenuto una condotta contraria a buona fede, in Controparte_1 relazione all'esigenza del promissario acquirente di ottenere un mutuo bancario, né è stato allegato e dimostrato che abbia assunto alcuna specifica inerente obbligazione.
In particolare, non è stata documentata alcuna richiesta o pattuizione di proroga del termine posto nella clausola recante la condizione sospensiva, e va considerato che i fatti costitutivi della domanda attrice non sono stati ammessi dalla convenuta, la cui condizione di contumacia fino all'8.6.2023, quando si è costituita, preclude l'applicazione del principio di utilizzazione per la decisione dei fatti “non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115, comma 1°, c.p.c.), che, appunto, non si applica alla parte contumace (Cass. 25/2025).
Costituendosi oltre il decorso del termine di cui all'art. 167 c.p.c., ha contestato Controparte_1
di aver riconosciuto il credito restitutorio della caparra con il testo manoscritto sulla copia dell'assegno (documento n. 4 di parte attrice), che è privo della successiva sottoscrizione e, pertanto, non costituisce un documento;
al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'operatività del principio di non contestazione delle risultanze di un documento prodotto da una delle parti del giudizio presuppone un requisito minimo, costituito dalla necessità che del documento stesso sia pacifica l'esistenza dal punto di vista giuridico. (Nel caso di specie, essendo state prodotte in giudizio fotocopie incomplete, prive di sottoscrizione, di polizze assicurative, delle quali risultava pertanto impossibile verificare la validità, si è escluso che tale produzione documentale fosse idonea a consentire l'operatività del principio di non contestazione).” (Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 13206 del 28.5.2013, ivi, Rv. 626773-01).
La parte convenuta ha contestato di essere stata convocata presso il notaio per stipulare la compravendita e l'attore ha indicato gli inerenti messaggi di posta elettronica semplice (documenti 8
n. 8 e 9 di parte attrice, l'ultimo non indirizzato a , che costituiscono documenti CP_1
informatici ai sensi dell'art. 2712 c.c., il cui contenuto, provenienza e ricezione sono stati contestati dalla convenuta (una volta costituita), la cui pregressa contumacia non ha comportato l'ammissione dei relativi fatti poi contestati e va considerato il principio secondo cui: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 11606 del 14.5.2018, ivi, Rv. 648375-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14046 del 21.5.2024).
A norma dell'art. 1353 c.c., il mancato avveramento della condizione sospensiva posto al contratto preliminare di compravendita, costituita dalla deliberazione di concessione del mutuo bancario al promissario acquirente, entro il termine pattuito del 23.7.2021, determina l'inefficacia dello stesso contratto e l'obbligazione di restituzione all'attuale attore della somma di € 10.000 versata a titolo di caparra confirmatoria;
non è dovuto il doppio di questo importo, in difetto di prova dell'inosservanza di obblighi di correttezza da parte della promissaria venditrice, la quale il
25.7.2021 aveva inviato all'agenzia immobiliare una comunicazione di posta elettronica certificata, chiedendo l'urgente conferma da parte del perito dell'istituto di credito di visita dell'appartamento per l'elaborazione della perizia, riportando il precitato art. 9 bis del contratto (documento n. 4).
Va disposta la restituzione all'attore della somma di € 10.000, versata a titolo di caparra confirmatoria, poiché, non essendosi verificata la condizione sospensiva nel termine pattuito, né essendo stata convocata la promissaria venditrice presso il notaio per stipulare la compravendita, il contratto è divenuto inefficace e la ritenzione della somma versata è sine titulo; in mancanza di costituzione in mora e non essendo contestata la buona fede della promissaria venditrice, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo, nella misura prevista dall'art.1284, comma 4°, c.c., applicabile alla ripetizione d'indebito (Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 61 del
3.1.2023 e n. 7677 del 22.3.2025).
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione e prova della maggior misura del danno risentito per effetto del ritardo nel ripristino della situazione pecuniaria (cfr. Cass.,
Sez. Un. Civ., sentenza n. 5743 del 23.3.2015; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 16565 del 22.6.2018).
L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. è assorbita dalla presente sentenza.
Non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui: 9
“La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf. Cass. sentenze n.
3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv.
624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e infine: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv.
629613); “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez., U. Civ., ordinanza n. 7583 del
20.4.2004; Cass., Sez., U. Civ., ordinanza n. 1140 del 19.1.2007; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
21798 del 27.10.2015).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 e in considerazione dell'attività processuale svolta e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, dichiara l'inefficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dalle parti il
12.6.2021, per mancato avveramento della condizione sospensiva, e condanna Controparte_1
a restituire a la somma di € 10.000,00 oltre interessi ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla Parte_1
domanda giudiziale al saldo;
condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.900,00 (300 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.200 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Roma, 29.11.2025
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Il Giudice
AN GA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21960 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandra Messina, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Savorelli n.103, per procura allegata all'atto di citazione ATTORE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Cruciani, presso il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Via Lattanzio n. 27, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
8.6.2023 CONVENUTA
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 10.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così provvedere:
A) In via principale:
1) accertare e dichiarare, per i fatti descritti in citazione e ai sensi del combinato di disposto degli artt. 1375 e 1385 c.c., l'inadempimento della convenuta all'obbligo di stipulare l'atto di compravendita immobiliare oggetto del contratto preliminare sottoscritto tra le parti il 12.06.2021 e conseguentemente e per l'effetto:
2) accertare e dichiarare il diritto dell'attore di recedere dal contratto preliminare d'acquisto per cui
è causa, nonché:
3) condannare la convenuta a pagare all'attore il doppio della caparra confirmatoria di euro 10.000 versata il 12.06.2021 e così per l'importo di euro 20.000 (ventimila), a titolo di sorte/capitale, oltre interessi legali e rivalutazione, dal 1.10.2021 al dì dell'effettivo soddisfo;
nonché: 4) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 96, I comma, al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice adìto; nonché: 2
5) condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, come da nota spese che sarà depositata unitamente alle memorie conclusive”.
Per la convenuta:
“la scrivente difesa, ribadito tutto quanto già dedotto ed eccepito, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta così come emendata/modificata alla udienza del 27.10.2023, precisando come da essa (nella sua versione emendata) le conclusioni, chiedendo che la causa venga introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma, ed esponeva:
[...]
che il 12.6.2021 aveva sottoscritto un modulo prestampato da FM23 S.r.l., affiliata Tempocasa, compilato con testo manoscritto, con cui aveva proposto l'acquisto al prezzo di € 210.000 del bene immobile sito in Roma, Via S. Gherardi n. 59, la cui proprietaria, aveva Controparte_1
sottoscritto per accettazione, in pari data (documenti n. 1 e 3); che le aveva versato contestualmente la caparra confirmatoria, con l'assegno bancario n.3120998123-09 dell'importo di € 10.000, tratto su Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., incassato il
16.6.2021 (documenti n. 4 e 6), e la beneficiaria si era impegnata restituire la somma stessa in caso di mancata concessione del mutuo all'esponente, con testo scritto il 12.6.2021 sulla fotocopia dell'assegno (documento n.5); che non aveva collaborato all'istruttoria instaurata dall'esponente presso la Controparte_1
Banca Cooperativa di Roma per conseguire l'erogazione del mutuo, non si era curata del relativo esito e dell'appuntamento fissato presso lo stesso istituto per il 29.9.2021, né della stipulazione dei contratti di mutuo e di compravendita, di cui aveva ostacolato la conclusione entro il termine pattuito fino al 30.9.2021, all'art. 6 della “Proposta d'acquisto”, nell'inosservanza degli artt. 1375
c.c. e 1385, comma 2°, c.c. (documenti n. 7-18); che il mancato avveramento della condizione sospensiva, posta all'art. 9 bis del contratto preliminare circa l'erogazione del mutuo, non aveva determinato l'inefficacia del contratto, poiché le parti avevano continuato a seguire l'istruttoria bancaria e ad attenderne l'esito anche dopo il
26.7.2021, manifestando interesse alla conclusione dell'affare, come risultava dalla corrispondenza intercorsa dal 25.7.2021 al 24.11.2021 (documento n. 15); che erano stati vani i tentativi bonari di composizione della vicenda e non Controparte_1 aveva partecipato al procedimento di mediazione promosso dall'esponente (documentazione depositata il 15.9.2022). 3
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così provvedere:
A) In via principale:
1) accertare e dichiarare, per i fatti descritti in narrativa ed in applicazione dell'art.1375 c.c.,
l'inadempimento della convenuta al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il
12.06.'21; conseguentemente e per l'effetto:
2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c., il diritto dell'attore di recedere dal contratto preliminare d'acquisto per cui è causa;
nonché:
3) condannare la convenuta a pagare al sig, l'importo di euro 20.000 (ventimila), a Parte_1 titolo di sorte/capitale, oltre interessi e rivalutazione, dal 30.09.'21 al dì dell'effettivo soddisfo, nonché:
4) condannare la convenuta all'integrale rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, come da nota spese che sarà in seguito depositata;
B) In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga venuta meno la validità e l'efficacia del contratto preliminare di compravendita per cui è causa, in applicazione dell'art.
9-bis della stessa stipulazione:
- accertare e dichiarare che la promittente venditrice, nel periodo dal 12.06.'21 al 26.07.'21 ha determinato l'impossibilità dell'approvazione del mutuo richiesto dal sig. entro le ore 24.00 Pt_1 del 26.07.'21, con ogni conseguente effetto sul contratto preliminare per cui è causa, in forza dell'art.
9-bis dello stesso;
conseguentemente e per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1358, 1375 c.c. e 1385 c.c. e conseguentemente e per l'effetto:
- condannare la sig.ra a restituire all'attore il doppio della caparra Controparte_1 confirmatoria, per l'importo di euro 20.000 (ventimila), a titolo di sorte/capitale, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della riscossione, avvenuta il 16.06.'21, al dì dell'effettivo soddisfo, nonché:
- condannare la convenuta all'integrale rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, come da nota spese che sarà in seguito depositata;
C) In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi che il Giudicante ritenga il contratto preliminare per cui è causa validamente condizionato, con esclusione di qualsiasi inadempimento della convenuta:
- accertare e dichiarare che, alla data del 26.07.'21 è venuta meno, con efficacia ex tunc, ossia dal
12.06.'21, la causa del versamento di euro 10.000, a titolo di caparra confirmatoria, dal sig. Pt_1
alla sig.ra CP_1 4
conseguentemente e per l'effetto:
- condannare la convenuta alla restituzione all'attore dell'importo di euro 10.000 (diecimila), a titolo di sorte/capitale, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della riscossione, avvenuta il
16.06.'21, alla data dell'effettivo soddisfo;
nonché:
- condannare la convenuta a rifondere integralmente all'attore le spese di lite, come da nota spese che sarà successivamente depositata”.
A norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 16.9.2022, quando era assegnato all'attore termine per produrre il certificato anagrafico di residenza della convenuta e l'avviso di ricevimento postale attestante il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, eseguita con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.; svolti questi adempimenti, con ordinanza del 10.1.2023, dichiarata la contumacia di erano concessi i termini a Controparte_1 norma dell'art. 183, comma VI, c.p.c.
Previa istanza ex art. 186 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 12.5.2023, si intimava a CP_1 di pagare a la somma di € 10.000, oltre interessi al saggio legale dal
[...] Parte_1
10.1.2021 al saldo e spese processuali.
In data 8.6.2023, si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità della Controparte_1
notificazione dell'atto di citazione, per inosservanza dei prescritti adempimenti, assumendo di aver ricevuto notizia della causa alla ricezione dell'ingiunzione di pagamento e proponeva istanza per la rimessione in termini istruttori.
Nel merito, la parte convenuta contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, assumeva, che al 26.7.2021, il contratto preliminare del 12.6.2021 si era risolto per inadempimento del promissario acquirente, stante il mancato avveramento della condizione, costituita dalla concessione del mutuo, di cui all'art. 9-bis della “Proposta d'acquisto”, rubricata Condizione sospensiva, che prevedeva: “Il proponente richiede di condizionare l'efficacia del contratto che si perfezionerà con l'accettazione della proposta come da articolo 9 sino alle ore
24:00 del giorno 26 luglio 2021 al fine di verificare l'ottenimento di delibera di mutuo reddituale e post perizia della somma minima di euro 100% da parte di istituto di credito intermediato dalla società di mediazione creditizia più mutui casa S.p.A. ovvero dell'istituto di credito scelto dal proponente. Decorso il predetto termine senza che sia pervenuta al venditore la comunicazione scritta circa l'ottenimento della delibera di cui sopra il contratto perderà di efficacia.” (documento n. 3); evidenziava che aveva accettato questa clausola, specificamente sottoscritta ai sensi Parte_1
degli artt. 1341 e 1342 c.c., e citava l'art. 14 dello stesso contratto, rubricato Note, recante il testo: 5
“La presente proposta è condizionata al buon esito del mutuo che la parte acquirente si impegna a dare risposta entro il 26/7/2021”; negava di aver assunto alcuna obbligazione restitutoria e disconosceva il contenuto del testo redatto sulla fotocopia dell'assegno dell'importo di € 10.000 (documento n. 4 del fascicolo dell'attore) e non sottoscritto.
Ciò premesso, chiedeva: Controparte_1
“in via preliminare:
- opponendosi alla dichiarazione di esecutività della ordinanza 186ter cpc n. cronol. 3012/2023 del
12/05/2023, si chiede la sua revoca, anche a norma degli artt.177 e 178 cpc per i motivi suesposti e per la carenza dei requisiti di legge per la sua emissione, oltreché infondata nel merito come dedotto ed eccepito;
- dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione al 'portiere' per assenza dei requisiti di prova dell'invio della raccomandata informativa e della prova del suo deposito, considerando nulli quelli depositati per i motivi suesposti, revocare quindi la dichiarazione di contumacia del 10-1-23;
- accertare, per l'effetto, la violazione del principio del contraddittorio anche ex art. 101 cpc, quindi autorizzare/concedere la rimessione in termini della sola parte convenuta sig.ra CP_1
solo per poter produrre gli allegati documenti e le contestazioni degli allegati, essendo la
[...]
controversia di natura documentale e non essendoci prove orali da nessuna delle parti, non necessitando dei termini ex art. 183, comma 6 cpc per i motivi suesposti, fissando nuova udienza in presenza;
- in via principale in ogni caso:
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto come suesposto, oltreché non provata, per non essersi la condizione sospensiva mai realizzata per inadempimento dell'attore ed essendo, per l'effetto, inefficace il rapporto contrattuale de quo, autorizzando così la ritenzione della caparra, revocando in ogni caso la dichiarazione di contumacia, con vittoria di spese al procuratore antistatario oltre rimborso forfetario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;
-rigettare, altresì, e revocare l'ordinanza 186 ter cpc richiamata per i medesimi motivi, sempre con vittoria delle spese al sottoscritto antistatario;
- in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le circostanze di fatto e i danni lamentanti, riconoscere e dichiarare la concorrente responsabilità ex art. 1227 cc tra le due parti in causa, rispettivamente il promissario acquirente ed il promittente venditore attribuendo alla sig.ra il minimo grado di concorsualità, con CP_2 6
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 14 T.F., Iva
e Cpa al procuratore antistatario.”
All'udienza del 27.10.2023, revocata la dichiarazione di contumacia della parte convenuta, sostituite nella comparsa di risposta espressioni ritenute offensive con altre indicate dal difensore della convenuta, questo Giudice rilevava che la notificazione dell'atto di citazione non era stata eseguita con le formalità previste dall'art. 139, comma 3°, c.p.c., mediante consegna del plico contenente l'atto di citazione al portiere dello stabile, non indicato nella relazione di notifica, non accoglieva l'istanza di concessione dell'esecutività all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e considerava che la domanda di ritenzione della caparra confirmatoria non necessitava di formulazione entro il termine ex art 167 c.p.c. e non era stata proposta domanda riconvenzionale (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11684 del 25.11.1993; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 4777 del 4.3.2025).
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 10.6.2025 ed erano assegnati i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Si rileva che, mediante la produzione dei suindicati documenti, è stato provato in giudizio che il
12.6.2021, ha formulato la proposta di acquisto del bene immobile indicato Parte_1 nell'espositiva che precede, che, in pari data, è stata accettata da e che le parti Controparte_1
hanno sospensivamente condizionato all'ottenimento, entro il 26.7.2021, della deliberazione bancaria di erogazione del mutuo al promissario acquirente, il quale, tramite l'agenzia immobiliare, ha consegnato alla promissaria venditrice l'assegno bancario dell'importo di € 10.000, a titolo di caparra confirmatoria.
Ciò premesso, si rileva le reciproche domande di accertamento della legittimità del recesso di ciascuna parte non possono essere accolte.
Nell'esercizio dell'autonomia privata, le parti hanno subordinato l'efficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso mediante l'accettazione della proposta d'acquisto del bene immobile, all'ottenimento del mutuo da parte del promissario acquirente e questo evento non si è verificato entro il termine pattuito fino al 26.7.2021, comportando l'inefficacia del contratto concluso dalle parti.
Non sussiste inadempimento del promissario acquirente in relazione al mancato avveramento della condizione sospensiva, poiché, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come 'mista', dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal 7
comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.”
(Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 17919 del 22.6.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 668327-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10074 del 18.11.1996; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 23824 del
22.12.2004; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 22046 del'11.9.2018).
Non è stato provato che abbia tenuto una condotta contraria a buona fede, in Controparte_1 relazione all'esigenza del promissario acquirente di ottenere un mutuo bancario, né è stato allegato e dimostrato che abbia assunto alcuna specifica inerente obbligazione.
In particolare, non è stata documentata alcuna richiesta o pattuizione di proroga del termine posto nella clausola recante la condizione sospensiva, e va considerato che i fatti costitutivi della domanda attrice non sono stati ammessi dalla convenuta, la cui condizione di contumacia fino all'8.6.2023, quando si è costituita, preclude l'applicazione del principio di utilizzazione per la decisione dei fatti “non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115, comma 1°, c.p.c.), che, appunto, non si applica alla parte contumace (Cass. 25/2025).
Costituendosi oltre il decorso del termine di cui all'art. 167 c.p.c., ha contestato Controparte_1
di aver riconosciuto il credito restitutorio della caparra con il testo manoscritto sulla copia dell'assegno (documento n. 4 di parte attrice), che è privo della successiva sottoscrizione e, pertanto, non costituisce un documento;
al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'operatività del principio di non contestazione delle risultanze di un documento prodotto da una delle parti del giudizio presuppone un requisito minimo, costituito dalla necessità che del documento stesso sia pacifica l'esistenza dal punto di vista giuridico. (Nel caso di specie, essendo state prodotte in giudizio fotocopie incomplete, prive di sottoscrizione, di polizze assicurative, delle quali risultava pertanto impossibile verificare la validità, si è escluso che tale produzione documentale fosse idonea a consentire l'operatività del principio di non contestazione).” (Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 13206 del 28.5.2013, ivi, Rv. 626773-01).
La parte convenuta ha contestato di essere stata convocata presso il notaio per stipulare la compravendita e l'attore ha indicato gli inerenti messaggi di posta elettronica semplice (documenti 8
n. 8 e 9 di parte attrice, l'ultimo non indirizzato a , che costituiscono documenti CP_1
informatici ai sensi dell'art. 2712 c.c., il cui contenuto, provenienza e ricezione sono stati contestati dalla convenuta (una volta costituita), la cui pregressa contumacia non ha comportato l'ammissione dei relativi fatti poi contestati e va considerato il principio secondo cui: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 11606 del 14.5.2018, ivi, Rv. 648375-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14046 del 21.5.2024).
A norma dell'art. 1353 c.c., il mancato avveramento della condizione sospensiva posto al contratto preliminare di compravendita, costituita dalla deliberazione di concessione del mutuo bancario al promissario acquirente, entro il termine pattuito del 23.7.2021, determina l'inefficacia dello stesso contratto e l'obbligazione di restituzione all'attuale attore della somma di € 10.000 versata a titolo di caparra confirmatoria;
non è dovuto il doppio di questo importo, in difetto di prova dell'inosservanza di obblighi di correttezza da parte della promissaria venditrice, la quale il
25.7.2021 aveva inviato all'agenzia immobiliare una comunicazione di posta elettronica certificata, chiedendo l'urgente conferma da parte del perito dell'istituto di credito di visita dell'appartamento per l'elaborazione della perizia, riportando il precitato art. 9 bis del contratto (documento n. 4).
Va disposta la restituzione all'attore della somma di € 10.000, versata a titolo di caparra confirmatoria, poiché, non essendosi verificata la condizione sospensiva nel termine pattuito, né essendo stata convocata la promissaria venditrice presso il notaio per stipulare la compravendita, il contratto è divenuto inefficace e la ritenzione della somma versata è sine titulo; in mancanza di costituzione in mora e non essendo contestata la buona fede della promissaria venditrice, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo, nella misura prevista dall'art.1284, comma 4°, c.c., applicabile alla ripetizione d'indebito (Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 61 del
3.1.2023 e n. 7677 del 22.3.2025).
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione e prova della maggior misura del danno risentito per effetto del ritardo nel ripristino della situazione pecuniaria (cfr. Cass.,
Sez. Un. Civ., sentenza n. 5743 del 23.3.2015; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 16565 del 22.6.2018).
L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. è assorbita dalla presente sentenza.
Non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui: 9
“La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf. Cass. sentenze n.
3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv.
624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e infine: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv.
629613); “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez., U. Civ., ordinanza n. 7583 del
20.4.2004; Cass., Sez., U. Civ., ordinanza n. 1140 del 19.1.2007; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
21798 del 27.10.2015).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 e in considerazione dell'attività processuale svolta e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, dichiara l'inefficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dalle parti il
12.6.2021, per mancato avveramento della condizione sospensiva, e condanna Controparte_1
a restituire a la somma di € 10.000,00 oltre interessi ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla Parte_1
domanda giudiziale al saldo;
condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.900,00 (300 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.200 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Roma, 29.11.2025
10
Il Giudice
AN GA