Sentenza 4 luglio 2005
Massime • 1
Sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nell'ipotesi di illegittimità della custodia cautelare applicata per un reato non perseguibile per difetto della condizione di procedibilità (nella fattispecie la misura custodiale era stata adottata, a seguito di precedente archiviazione, in mancanza del decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2005, n. 31428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31428 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 04/07/2005
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1419
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 022880/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 4 maggio 2004 della Corte di Appello di CATANIA;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 4 maggio 2004 la Corte di Appello di Catania rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da AN PA.
Dall'ordinanza si evince che questi, tratto in arresto il 12 giugno 1999, per il reato di associazione di tipo mafioso, era stato scarcerato il 9 giugno 2000 dal giudice per l'udienza preliminare di Catania, che aveva rilevato l'illegittimità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare personale perché si era proceduto nei suoi confronti nonostante all'intervenuta archiviazione per lo stesso fatto non fosse seguito il provvedimento di riapertura delle indagini.
Il successivo 24 giugno il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato, per i medesimi motivi, sentenza di non luogo a procedere, divenuta inoppugnabile il 19 luglio dello stesso anno. La Corte di Appello ha escluso l'ingiustizia della detenzione affermando:
- l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 314, comma 1, c.p.p. perché l'imputato non era stato assolto nel merito;
- la legittimità del provvedimento restrittivo sussistendo, come richiesto dall'articolo art. 314, comma 2, c.p.p., le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p.. La Corte ha, inoltre, escluso il diritto alla riparazione perché il ricorrente avrebbe dato causa alla detenzione per colpa grave ravvisata:
- nei gravi indizi di colpevolezza a suo carico derivanti dalle inequivoche indicazioni accusatorie di quattro imputati di reato connesso che lo avevano indicato come facente parte di un gruppo mafioso, con a capo OL RU, operante in territorio di FIUMEFREDDO, collegato con il gruppo SANTAPAOLA;
- nel contenuto delle conversazioni intercettate, mentre il PA si trovava detenuto, tra suo figlio e il RU;
- nel fatto che in più occasioni il PA era stato trovato in compagnia dei suoi accusatori oltre che del RU;
- nel non avere il PA, a fronte degli addebiti mossigli sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fornito alcuna spiegazione in merito.
2. Contro l'ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso il difensore di AN PA, sviluppando due diversi motivi. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione del secondo comma dell'articolo 314 c.p.p.. Afferma in proposito che il AT venne illegittimamente sottoposto a custodia cautelare perché, disposta l'archiviazione, non era stato chiesto e pronunciato il decreto di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 c.p.p.. Il provvedimento venne, dunque, emesso senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273, comma 2, c.p.p., segnatamente l'inesistenza di "cause di non punibilità",
sussistendo, nella specie, il difetto di una condizione di procedibilità.
Osserva sul punto il ricorrente che tra le cause di non punibilità rientra, per costante giurisprudenza, il difetto di una condizione di procedibilità.
Si aggiunge che, una volta riconosciuta l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 314, anziché l'applicabilità del comma 1, è irrilevante la verifica in ordine all'eventuale sussistenza di una condotta, dolosa o gravemente colposa, che abbia dato causa o concorso a dare causa all'applicazione o al mantenimento della custodia cautelare. Detta condizione ostativa accederebbe, invero, alle sole ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 314. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione dell'articolo 314, commi 1 e 3, c.p.p. con riferimento all'individuazione della condotta gravemente colposa che avrebbe concorso a dar causa alla detenzione subita, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, sul punto.
Rileva, anzitutto, il ricorrente che non appare condivisibile l'individuazione della condotta gravemente colposa del PA nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia, e quindi, nel "non aver fornito nessuna spiegazione in merito e che potesse dimostrare un comportamento tale da smentire i contenuti delle intercettazioni". Osserva sul punto il ricorrente che i comportamenti ostativi devono necessariamente essere individuati nell'originario provvedimento restrittivo della libertà o in altri successivi di conferma del precedente.
In ogni caso, mai il silenzio di per sè potrebbe integrare il comportamento gravemente colposo;
rilevante sarebbe solo il silenzio nel caso in cui la prospettazione di elementi favorevoli sia da sola in grado di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti. L'ordinanza della Corte di Appello andrebbe, dunque, censurata per avere omesso di indicare cosa avrebbe potuto o dovuto dire a propria discolpa il PA e in che misura il suo silenzio abbia influito sull'emissione o sulla permanenza della custodia cautelare. Le indicazioni accusatorie dei collaboranti - osserva il ricorrente - erano generiche, non attributive di fatti specifici;
le conversazioni intercettate riguardavano il figlio ed erano relative ad un periodo in cui PA era detenuto;
le persone con cui si era accompagnato all'epoca dei fatti non erano mai state condannate per associazione di tipo mafioso ne' era mai stata giudizialmente accertata l'esistenza della consorteria mafiosa ipotizzata.
3. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
PA, come si è visto, è stato prosciolto per motivi processuali, segnatamente per la mancanza di una condizione di procedibilità.
È corretto, pertanto, escludere l'applicabilità nel caso in esame del primo comma dell'articolo 314 c.p.p., riferibile al solo imputato che sia stato prosciolto con una delle formule enumerate da detta disposizione.
Sussistono, invece, i presupposti di applicabilità del secondo comma dello stesso articolo, che, nei confronti dell'imputato assolto con formule diverse da quelle enunciate nel primo comma dell'articolo 314, subordina il diritto all'equa riparazione al duplice presupposto che la misura cautelare detentiva sia "formalmente" illegittima perché imposta e mantenuta in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p. e che questa illegittimità sia stata accertata con una "decisione irrevocabile". Quanto al primo presupposto, la misura custodiale è stata, nel caso in esame, adottata in assenza di una delle condizioni di applicabilità previste dal secondo comma dell'articolo 273 c.p.p. che stabilisce, per quanto qui interessa, che nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di "una causa di non punibilità", locuzione quest'ultima idonea ricomprendere anche il difetto di una condizione di procedibilità, come è dato da argomentare anche da quanto previsto dall'articolo 129, comma primo, c.p.p., che, nello stabilire l'obbligo della immediata declaratoria di determinate "cause di non punibilità", ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità (v., con riguardo alla querela, Cass. 4^ 4 luglio 1997, Min. Tesoro in c. Cavallini, RV 208558). È sufficiente ricordare sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale è illegittima l'ordinanza impositiva di misura cautelare adottata nei confronti della stessa persona e fondata sullo "stesso fatto" contemplati da non rimosso (precedente) provvedimento di archiviazione, resa dallo stesso giudice delle indagini preliminari che decreto l'archiviazione e su richiesta dello stesso pubblico ministero che la sollecitò (cfr. Cass. S.U., 22 marzo 2000, Finocchiaro). Con riguardo al secondo presupposto, l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura deve - come si è detto - essere stata accertata con decisione irrevocabile. Il riferimento principale è alle ordinanze del tribunale della libertà non più soggette ad impugnazione e alle pronunce della Suprema Corte emesse a seguito di ricorso per saltum o contro i provvedimenti del tribunale.
Non può dubitarsi, peraltro, che anche la sentenza inoppugnabile emessa all'esito del processo è titolo per agire se contenga accertamenti espliciti dell'anzidetta illegittimità. E, nella specie, la causa dell'illegittimità è stata accertata con la sentenza di non luogo a procedere (non più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione di cui all'articolo 428 c.p.p.) con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di CATANIA ha accertato la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini, che impedisce - è opportuno sottolinearlo - non semplicemente l'esercizio dell'azione penale, ma la stessa instaurazione di un nuovo procedimento, conseguendo al i provvedimento di archiviazione, per logica di sistema, una preclusione endoprocedimentale a qualsiasi iniziativa del Pubblico Ministero specificamente diretta a riattivare le indagini. Il ricorso è fondato, seppur per ragioni diverse, anche nella parte in cui esclude che PA abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave al provvedimento restrittivo. Dall'impugnata ordinanza emerge, come si è detto, che la Corte di appello ha escluso il diritto di PA all'equa riparazione, all'esito della valutazione del materiale probatorio raccolto nella fase delle indagini, procedendo anche alla disamina del contenuto di dichiarazioni rese da altri personaggi coinvolti nella vicenda processuale, oltre che al silenzio serbato dall'indagato nell'interrogatorio.
Fermo restando che la condizione negativa prevista dal primo comma dell'articolo 314 è operante, seppur non ripetuta nel secondo comma, anche per le fattispecie di custodia illegittima, deve, peraltro, escludersi che atti di indagine inutilizzabili ex art. 191, comma 1, c.p.p. quali indizi per giustificare una misura di cautela personale perché acquisiti in violazione dell'articolo 414 c.p.p. (che - è opportuno ribadirlo - esprime un duplice comando scaturente dalla preclusione endoprocedimentale: il divieto di agire e, quindi, il divieto di indagare sullo stesso fatto e nei riguardi della stessa persona) possano servire per trarre elementi da cui dedurre l'esistenza di condotte dolose o gravemente colpose causative della custodia cautelare subita e, come tali, ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione.
L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di CATANIA che procederà a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di CATANIA.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005