Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2025, proposto da
RT IN NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Melis, Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palau, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati RT Silvio Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota Regione Sardegna - Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Est, prot. n. 29140/U del 4.6.2025, recante comunicazione di improcedibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica SUAPE 860364 del 06.03.2025;
- del parere conforme della Soprintendenza ABAP implicitamente formatosi per decorso del termine di cui 167, c. 8, D.lgs 42/04 nonché, ove occorra, le note regionali prot. n. 14292/U del 17.03.2025 e prot. n. 25570/U del 15.05.2025, e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente oltre che del provvedimento di improcedibilità o comunque di arresto procedimentale emesso dal SUAPE dei Palau, ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario di un fabbricato sito in Comune di Palau, località Punta Sardegna – Lotto n. 170, catastalmente identificato al foglio 3, particella 211 sub 1 e 2, ricadente in zona turistica F1 soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la nota della Regione Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Est, prot. n. 29140/U del 4.6.2025, recante comunicazione di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica SUAPE 860364 del 06.03.2025.
Sul piano fattuale, il ricorrente ha esposto:
- che la concessione edilizia n. 25/1965 ha autorizzato la costruzione di due vani da adibirsi a laboratorio artigiano ed esposizione;
- con il permesso di costruire n. 2730 (19/02/1967 è stato autorizzato l’ampliamento e cambio di destinazione d’uso in abitazione al piano terra. Hanno fatto seguito a tale titolo autorizzativo: la C.E. n. 67/1970 26.05.1971 per la realizzazione di un’abitazione civile mediante sopraelevazione del manufatto originario; la C.E. n. 81/1984 (16.05.1984) per ristrutturazione interna e cambio di destinazione d’uso a locale commerciale al piano terra; la DIA n. 57/2013, relativa alla realizzazione di un balcone al piano primo, corredata da autorizzazione paesaggistica regolarmente rilasciata (parere favorevole Soprintendenza prot. n. 4166 del 19.03.2013; autorizzazione paesaggistica comunale prot. n. 6209 del 27.03.2013);
- di aver richiesto l’accertamento di conformità (DUA n. 63/2025) per marginali difformità consistenti in una riduzione della volumetria e della superficie utile e una diversa distribuzione degli spazi interni;
- che il Servizio regionale di tutela del paesaggio ha trasmesso alla Soprintendenza ed al Comune di Palau il proprio parere di negativo sull’istanza affermando che i titoli edilizi del 1970 e 1984 furono rilasciati senza il prescritto nullaosta paesaggistico e che il nullaosta del 2013 per il balcone non ha effetti sananti “atipici” sugli interventi precedenti.
2. Degli impugnati provvedimenti e pareri la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione degli articoli 146, 167 del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. La ricorrente ha evidenziato che, contrariamente a quanto esposto dalla Regione, l’autorizzazione paesaggistica del 2013, seppur richiesta per il solo balcone, ha riguardato il fabbricato nel suo complesso, comprese le sopraelevazioni al quale è annesso il balcone autorizzato. Ne deriva, a suo giudizio, che con l’autorizzazione paesaggistica del 2013, vi sarebbe stata una commistione inscindibile tra parti legittimate e parti prive di nullaosta, che rende illogico disconoscere la legittimità paesaggistica dell’intero immobile;
II. la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004 in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire, ora per allora, la sanatoria paesaggistica postuma, considerata la buona fede del ricorrente al momento del suo acquisto e la responsabilità dell’attuale situazione in capo all’Amministrazione che non si è avveduta della presenza del vincolo al momento del rilascio del titolo.
3. Il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro e la Regione Autonoma della Sardegna si sono costituiti in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
4. All’esito dell’udienza camerale del 25 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al primo motivo di impugnazione, il Collegio osserva come lo stesso si risolva, essenzialmente, nel rilievo per il quale l’autorizzazione paesaggistica conseguita per la realizzazione di un balcone (Soprintendenza - Parere favorevole prot. n. 4166 del 19.03.2013) implicherebbe che l’intero edificio debba ritenersi regolare sotto il profilo paesaggistico.
Ciò non può essere affermato.
Si deve ricordare che la volontà dell’Amministrazione può essere espressa in forma implicita soltanto quando emerga senza perplessità un collegamento tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà (v. ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 14/01/2025, n. 237).
Nel caso in esame, invece, la Soprintendenza si era espressa esclusivamente sull’oggetto dell’istanza del ricorrente, ovvero sulla realizzazione del balcone oggetto della d.i.a. da quest’ultimo proposta. In alcun modo, in tale atto, può ravvisarsi una sanatoria implicita dell’intero manufatto, contrastando tale tesi con il principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, posto peraltro che nessuna istruttoria era stata svolta al riguardo dalla Soprintendenza, non essendo stata adita a tal fine e che, conseguentemente, non può ritenersi sussistente alcun ineludibile collegamento tra l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un balcone e il giudizio di compatibilità formulato sull’intero manufatto, realizzato in epoche diverse e in virtù di distinti titoli autorizzativi.
3. Relativamente al secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’ammissibilità della sanatoria paesaggistica ora per allora, il Collegio condivide le osservazioni svolte dalla Regione nelle sue difese. Infatti, il ricorrente non ha mai richiesto una sanatoria o una autorizzazione paesaggistica “ora per allora” in merito alle opere autorizzate con C.E. n. 67/1970 e C.E. n. 81/1984 (né ha fornito i necessari elementi istruttori a supporto di tale domanda) e la Regione, correttamente, ha disposto l’improcedibilità dell’istanza sulla base della mancanza delle pregresse necessarie autorizzazioni paesaggistiche relative alle opere autorizzate diversi anni prima con C.E. 67/1970 e C.E. n. 81/1984.
Da ciò consegue l’inammissibilità di tale secondo motivo di impugnazione, atteso che l’Amministrazione non si è ancora mi pronunciata sull’ammissibilità nel caso concreto della tipologia di sanatoria invocata in giudizio.
Per le ragioni esposte, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO