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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54167/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54167/2022 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARNACCHIOLI CINZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
SOGLIANO 70 ROMA presso il difensore avv. SARNACCHIOLI CINZIA
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. SARNACCHIOLI CINZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ANTONIO SOGLIANO 70 ROMA presso il difensore avv. SARNACCHIOLI
CINZIA;
ATTORI
E
(C.F. ); contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 18/12/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Gli attori e hanno premesso di essere coeredi, quali figli, Pt_2 Parte_1
unitamente alla sorella convenuta nel presente giudizio, del padre Controparte_1
morto ab intestato. Persona_1
Hanno esposto che l'asse ereditario era costituito da due appartamenti, con pertinenze.
Hanno esposto di avere sostenuto spese per € 9.951,03 per spese funerarie, tasse di successione, chiusura rapporto lavoro domestico badante, pagamento stipendio e contributi badante.
Hanno dedotto di avere intenzione di procedere allo scioglimento della comunione ed hanno concluso chiedendo: accertare e dichiarare come dovuta dalla sig.ra alla massa ereditaria la Controparte_1
somma di € 3.317,01 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, pari alla quota parte delle spese già corrisposte dagli odierni attori, come da documentazione versata in atti o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità spettante agli attori;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante e, in caso di ravvisata non divisibilità dei beni, ordinarne la vendita all'incanto, con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
La parte convenuta è rimasta contumace.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere accolta.
In ordine alla qualità di erede della convenuta, è sufficiente osservare che risulta provato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice che la convenuta, unitamente agli attori, nella qualità di coerede ha riscosso la propria quota delle somme giacenti presso la Banca Monte Paschi Siena e rilasciato alla banca garanzia in caso di manleva (cfr doc. 1 allegato alla comparsa conclusionale).
2 L'incasso di somme costituisce atto che la convenuta non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede cosicchè non residua alcun dubbio sulla accettazione tacita dell'eredità in questione e sulla conseguenza formazione della comunione ereditaria sui beni facenti parte dell'asse.
Con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione i beni immobili costituenti l'asse sono stati descritti e valutati dal ctu nel modo seguente:
- immobile sito in Roma civico n. 108 della via del Fontanile Nuovo, scala “C”, piano 1° , interno n.
3. e due posti auto quali pertinenze per complessivi Euro
223.700,00
- immobile sito in comune di Scheggia e Cantelupo con cantina ai civici n. 9 e
9/A della via ED LI valore Euro 25.500,00 l'appartamento ed €.
3.000,00 la cantina.
Il valore di stima all'attualità dell'intero compendio immobiliare è pari ad Euro
252.500,00 e il valore da attribuirsi alle singole quote è il seguente : - 1^ QUOTA
( ) € 252.200,00X 1/3 = . € 84.066,67 - 2^ QUOTA Parte_2 Parte_1
) € 252.200,00X 1/3 = € 84.066,67 - 3^ QUOTA ( ) €
[...] Controparte_1
252.200,00X 1/3 = € 84.066,67.
L'attrice ha chiesto l'attribuzione dell'abitazione sita in Comune di Parte_1
Roma, Via del Fontanile Nuovo n.108, scala C, piano primo, int. 3 e sue pertinenze.
L'attore ha chiesto l'attribuzione della proprietà esclusiva Parte_3
dell'abitazione e della cantina siti in Scheggia (PG).
Le domande di attribuzione, pure se effettuate in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi ammissibili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14521 del
14/08/2012), posto che questa domanda poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione non costituisce domanda in senso proprio.
E' pacifico, poi, che l'attribuzione del bene costituisca una modalità di scioglimento della comunione che va preferita sempre alla vendita all'asta, la quale costituisce un rimedio residuale (Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010).
3 Nella determinazione delle quote e dei conguagli va considerato che gli attori hanno documentato di avere sostenuto spese nell'interesse del de cuius e della massa e quindi anticipate nell'interesse della convenuta , per complessivi € 3.317,01 CP_1
nella fase antecedente al giudizio ed. € 392,89 nella fase successiva (non possono, invece, essere incluse benchè richieste le spese della ctu che rientrano nel governo delle spese del presente giudizio).
Pertanto, la convenuta è debitrice nei confronti della massa della somma di €.
3.709,90 con conseguente diminuzione del valore della sua quota ad €. 80.356,77 e corrispondente aumento di quella degli attori ad €. 85.921,615 ciascuna.
In ragione di quanto premesso, all'attore va attribuito in proprietà Parte_2
l'immobile in Scheggia con pertinenza per il valore di €. 28.500,00; egli ha, quindi, diritto a ricevere in conguaglio la somma di €. 57.421,61.
Alla parte attrice va attribuito in proprietà l'appartamento in Roma Parte_1
con pertinenze per complessivi €. 223.700,00; pertanto, tenuto conto del valore della sua quota pari ad €. 85.921,61 la stessa deve agli altri condividenti la complessiva somma di €. 137.778,39. Detto importo spetta per €. 80.356,77 alla convenuta e per
€. 57.421,61 all'attore Parte_2
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in favore degli attori tenuto conto della soccombenza in punto di riconoscimento delle spese nell'interesse della comunione.
La natura del giudizio giustifica la ripartizione in uguale misura tra i condividenti delle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione sui seguenti beni:
a) appartamento, sito in Roma alla Via del Fontanile Nuovo n. 108 contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio n.178, particella n. 198 sub 75;
4 b) posto auto coperto, sito in Roma alla Via del Fontanile Nuovo n.108, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n.178 particella n.198 sub 64;
c) posto auto scoperto, sito in Roma alla Via del Fontanile Nuovo n. 108, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 178 particella n.198 sub 21;
d) appartamento, sito in Scheggia e PA (PG) alla Via ED LI
n. 9, contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 47 particella n. 282 sub 3;
e) cantina, sita in Scheggia e PA (PG) alla Via ED LI, contraddistinta al Catasto Fabbricati al foglio n.47 particella n.282 sub 1;
2) attribuisce in proprietà a i beni immobili di cui ai punti a), b), Parte_1
c) del presente dispositivo;
3) attribuisce in proprietà a i beni immobili di cui ai punti d) Parte_2
ed e) del presente dispositivo;
4) dichiara il diritto di a ricevere da a titolo Parte_2 Parte_1
di conguaglio la somma di €. 57.421,61 oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
5) dichiara il diritto di a ricevere da a titolo di Controparte_1 Parte_1
conguaglio la somma di €. 80.356,77 oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
6) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
5.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
7) pone a carico di tutte le parti in uguale misura le spese di ctu
8) ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Roma 4/2/25 Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54167/2022 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARNACCHIOLI CINZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
SOGLIANO 70 ROMA presso il difensore avv. SARNACCHIOLI CINZIA
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. SARNACCHIOLI CINZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
ANTONIO SOGLIANO 70 ROMA presso il difensore avv. SARNACCHIOLI
CINZIA;
ATTORI
E
(C.F. ); contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 18/12/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Gli attori e hanno premesso di essere coeredi, quali figli, Pt_2 Parte_1
unitamente alla sorella convenuta nel presente giudizio, del padre Controparte_1
morto ab intestato. Persona_1
Hanno esposto che l'asse ereditario era costituito da due appartamenti, con pertinenze.
Hanno esposto di avere sostenuto spese per € 9.951,03 per spese funerarie, tasse di successione, chiusura rapporto lavoro domestico badante, pagamento stipendio e contributi badante.
Hanno dedotto di avere intenzione di procedere allo scioglimento della comunione ed hanno concluso chiedendo: accertare e dichiarare come dovuta dalla sig.ra alla massa ereditaria la Controparte_1
somma di € 3.317,01 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, pari alla quota parte delle spese già corrisposte dagli odierni attori, come da documentazione versata in atti o, in subordine, imputare la medesima somma rivalutata alla porzione di eredità spettante agli attori;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante e, in caso di ravvisata non divisibilità dei beni, ordinarne la vendita all'incanto, con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
La parte convenuta è rimasta contumace.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere accolta.
In ordine alla qualità di erede della convenuta, è sufficiente osservare che risulta provato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice che la convenuta, unitamente agli attori, nella qualità di coerede ha riscosso la propria quota delle somme giacenti presso la Banca Monte Paschi Siena e rilasciato alla banca garanzia in caso di manleva (cfr doc. 1 allegato alla comparsa conclusionale).
2 L'incasso di somme costituisce atto che la convenuta non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede cosicchè non residua alcun dubbio sulla accettazione tacita dell'eredità in questione e sulla conseguenza formazione della comunione ereditaria sui beni facenti parte dell'asse.
Con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione i beni immobili costituenti l'asse sono stati descritti e valutati dal ctu nel modo seguente:
- immobile sito in Roma civico n. 108 della via del Fontanile Nuovo, scala “C”, piano 1° , interno n.
3. e due posti auto quali pertinenze per complessivi Euro
223.700,00
- immobile sito in comune di Scheggia e Cantelupo con cantina ai civici n. 9 e
9/A della via ED LI valore Euro 25.500,00 l'appartamento ed €.
3.000,00 la cantina.
Il valore di stima all'attualità dell'intero compendio immobiliare è pari ad Euro
252.500,00 e il valore da attribuirsi alle singole quote è il seguente : - 1^ QUOTA
( ) € 252.200,00X 1/3 = . € 84.066,67 - 2^ QUOTA Parte_2 Parte_1
) € 252.200,00X 1/3 = € 84.066,67 - 3^ QUOTA ( ) €
[...] Controparte_1
252.200,00X 1/3 = € 84.066,67.
L'attrice ha chiesto l'attribuzione dell'abitazione sita in Comune di Parte_1
Roma, Via del Fontanile Nuovo n.108, scala C, piano primo, int. 3 e sue pertinenze.
L'attore ha chiesto l'attribuzione della proprietà esclusiva Parte_3
dell'abitazione e della cantina siti in Scheggia (PG).
Le domande di attribuzione, pure se effettuate in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi ammissibili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14521 del
14/08/2012), posto che questa domanda poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione non costituisce domanda in senso proprio.
E' pacifico, poi, che l'attribuzione del bene costituisca una modalità di scioglimento della comunione che va preferita sempre alla vendita all'asta, la quale costituisce un rimedio residuale (Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010).
3 Nella determinazione delle quote e dei conguagli va considerato che gli attori hanno documentato di avere sostenuto spese nell'interesse del de cuius e della massa e quindi anticipate nell'interesse della convenuta , per complessivi € 3.317,01 CP_1
nella fase antecedente al giudizio ed. € 392,89 nella fase successiva (non possono, invece, essere incluse benchè richieste le spese della ctu che rientrano nel governo delle spese del presente giudizio).
Pertanto, la convenuta è debitrice nei confronti della massa della somma di €.
3.709,90 con conseguente diminuzione del valore della sua quota ad €. 80.356,77 e corrispondente aumento di quella degli attori ad €. 85.921,615 ciascuna.
In ragione di quanto premesso, all'attore va attribuito in proprietà Parte_2
l'immobile in Scheggia con pertinenza per il valore di €. 28.500,00; egli ha, quindi, diritto a ricevere in conguaglio la somma di €. 57.421,61.
Alla parte attrice va attribuito in proprietà l'appartamento in Roma Parte_1
con pertinenze per complessivi €. 223.700,00; pertanto, tenuto conto del valore della sua quota pari ad €. 85.921,61 la stessa deve agli altri condividenti la complessiva somma di €. 137.778,39. Detto importo spetta per €. 80.356,77 alla convenuta e per
€. 57.421,61 all'attore Parte_2
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in favore degli attori tenuto conto della soccombenza in punto di riconoscimento delle spese nell'interesse della comunione.
La natura del giudizio giustifica la ripartizione in uguale misura tra i condividenti delle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione sui seguenti beni:
a) appartamento, sito in Roma alla Via del Fontanile Nuovo n. 108 contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio n.178, particella n. 198 sub 75;
4 b) posto auto coperto, sito in Roma alla Via del Fontanile Nuovo n.108, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n.178 particella n.198 sub 64;
c) posto auto scoperto, sito in Roma alla Via del Fontanile Nuovo n. 108, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 178 particella n.198 sub 21;
d) appartamento, sito in Scheggia e PA (PG) alla Via ED LI
n. 9, contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 47 particella n. 282 sub 3;
e) cantina, sita in Scheggia e PA (PG) alla Via ED LI, contraddistinta al Catasto Fabbricati al foglio n.47 particella n.282 sub 1;
2) attribuisce in proprietà a i beni immobili di cui ai punti a), b), Parte_1
c) del presente dispositivo;
3) attribuisce in proprietà a i beni immobili di cui ai punti d) Parte_2
ed e) del presente dispositivo;
4) dichiara il diritto di a ricevere da a titolo Parte_2 Parte_1
di conguaglio la somma di €. 57.421,61 oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
5) dichiara il diritto di a ricevere da a titolo di Controparte_1 Parte_1
conguaglio la somma di €. 80.356,77 oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
6) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
5.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
7) pone a carico di tutte le parti in uguale misura le spese di ctu
8) ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Roma 4/2/25 Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
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