TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 19.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2548 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Villaperuccio, via Lai n. 35, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro
n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria RI, dell'Avv. Giovanni
ED e dell'Avv. DI RI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo per le CP_2
denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico
e quello complessivo con le preesistenze indennizzate, con la decorrenza che
risulterà in corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o con la decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge da
distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito voglia rigettare il ricorso avverso, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggiore indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato come operaio edile dal 1975 al 2017 alle dipendenze di diverse società;
− che l' gli aveva riconosciuto, a seguito di giudizio, una rendita CP_2
complessiva del 29%, con decorrenza dal 08.02.2017, di cui 4% per esiti
pagina 2 d'infortunio del 09.11.2016, costituiti da “trauma distorsivo spalla sn con rottura
del sovraspinato, meniscectomia mediale e laterale ginocchio sn”, 2% per esiti di infortunio del 02.04.2013 “frattura del menisco sn. non operato”, 13% per quello del 09.10.2008 “esiti di lesione del sovraspinato spalla dx e sn”, 6% per esiti di
“meniscectomia del ginocchio dx” del 11.06.2001, e 5% per esiti di
“osteoartropatia delle spalle da sovraccarico biomeccanico”;
− di avere, altresì, contratto lesioni alla colonna di origine professionale per le quali il 16.12.2022 aveva presentato all' domanda d'indennizzo, ma CP_2
questa e l'opposizione non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della CP_3
domanda.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste e del teste , colleghi di Testimone_1 Testimone_2
lavoro del ricorrente, sentiti nell'udienza del 09.04.2024, i quali hanno dichiarato che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di prova, Parte_1
secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dell'esito della prova orale e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità
lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
pagina 3 Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 29.10.2025, ha ritenuto che
“Sulla base delle certificazioni sanitarie in atti ed armonicamente con quanto
rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale, Parte_1
è affetto da discopatie multiple cervicali in spondiloartrosi per le quali
[...]
non si può ammettere l'origine professionale e da discopatie multiple lombari con
sofferenza radicolare L5/S1 bilaterale di grado discreto in spondiloartrosi per le
quali si deve affermare l'origine professionale, quantificabili nella misura del
12% (cfr. voce tabellare 213-Ernia discale del tratto lombare con disturbi
troficosensitivi persistenti).
Il danno biologico complessivo è valutabile nella misura del 38% con decorrenza
dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 38% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.12.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
38% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.12.2022,
previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
pagina 4 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
rendita commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 38% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16.12.2022, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di
, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei Parte_1
limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 6.593,50 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dall'Avv. Valeria RI, dell'Avv. Giovanni ED e dell'Avv.
DI RI, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
pagina 5 Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6