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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2032 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cosenza Parte_1 C.F._1 alla Via Arabia n.11/d, presso lo studio dell'avv. Francesco Granata, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Livio Calabrò, presso il cui studio, sito in Cosenza alla Via Sabotino n. 54 è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO –
NONCHE'
p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore,, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Mogliano Veneto (TV), Rep. N. 186905 racc. n. 30367 del 18.12.2014
- TERZA CHIAMATA –
P. IVA , in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale in Controparte_4
1 forza di atto autenticato dal notaio di Bracciano del 20.05.2020, Rep. n. Per_2
83120, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Sabotino n. 45, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.6.2025 i difensori chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adìto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano, così provvedere: - accertare
e dichiarare sussistente la responsabilità professionale dell'Avv. CP_5
, nato il [...] a [...] - c.f. ,
[...] C.F._2 con studio in COSENZA (CS) - 87100 nella causa già pendente presso la Corte di
Appello di Catanzaro, contrassegnata con il n. 268/2014 r.g., definita con sentenza
n.275/2020, pubblicata in data 25.2.2020, per le cause esposte in citazione - condannare, per l'effetto, in solido, l'Avv. , nato il Controparte_5
05/04/1964 a COSENZA (CS) - c.f. , con studio in COSENZA C.F._2
(CS) - 87100, nonché in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, sede legale e in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sede legale, quali compagnie presso cui risulta assicurato il rischio per la responsabilità professionale, al risarcimento dei danni subiti dalla Signora derivante dal suo Parte_1 comportamento gravemente negligente, nella sua qualità di difensore e procuratore domiciliatario della stessa, tenuto nel giudizio già pendente presso la Corte di
Appello di Catanzaro, contrassegnato con il n. 268/2014 r.g., definito con sentenza
n.275/2020, pubblicata in data 25.2.2020, per le cause esposte in premessa, che vengono quantificati nella complessiva somma di euro 250.000,00=
( , oltre danno morale, od a quell'altra somma, Parte_2 maggiore o minore, che l'adìto Giudice riterrà in Sua Giustizia determinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria ISTAT;
Il tutto col favore delle spese e competenze di lite. Con riserva di qualsiasi altro diritto, azione o ragione”.
2 Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine ex art. 189 cpc): “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare che non sussiste alcun tipo di responsabilità professionale da imputare al convenuto per le causali di cui in citazione;
- per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea perché destituita di ogni fondamento sia in punto di fatto che di diritto - condannare
l'attrice per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. Parte_1 alla somma ritenuta di giustizia. In via subordinata: - nella denegata e impossibile ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la Controparte_2 in p.l.r.p.t. e la in p.l.r.p.t. a tenere indenne e
[...] Controparte_3 manlevare l'Avv. , per quanto lo stesso fosse eventualmente Controparte_1 tenuto a risarcire in favore dell'attore, condannando le terze chiamate al pagamento di quanto dovuto in favore di In via istruttoria: Ci si oppone, sin da Parte_1 ora, alla avversa richiesta di CTU stante, allo stato, l'evidente carattere esplorativo della stessa. Ci si riserva nei termini assegnandi in ordine alla ulteriore produzione documentale. Con condanna alle spese e competenze di lite che, attesa la temerarietà della lite, potranno essere liquidate nella misura massima prevista dal D.M. 55/2014 per il corrispondente scaglione di valore da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario”;
Per la terza chiamata (conclusioni rassegnate nelle note Controparte_2 depositate nel primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'On. Tribunale adito: -in via principale e nel merito, rigettare la domanda principale spiegata dall'attrice
[...]
nei confronti dell'Avv. , perché inammissibile e/o Pt_1 Controparte_1 improponibile e comunque totalmente infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-in via subordinata, in caso di accoglimento sia pur parziale della domanda principale e della collegata domanda di garanzia e/o di manleva spiegata dall'Avv. nei confronti di CP_1
accogliere quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e Controparte_2 della franchigia fissa contrattuale”;
Per la terza chiamata (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel CP_3 primo termine ex art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare di ogni domanda proposta nei confronti della “ ”, perché assolutamente infondata, sia CP_3 in fatto che in diritto, oltre che pur assolutamente IMPROVATA;
il tutto, con ogni effetto discendente, anche in relazione alla totale imputazione delle spese e competenze della presente lite, nonché pur con condanna dell'attore per lite
3 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio , premesso di aver conferito mandato Parte_1 all'avv. ai fini della proposizione di domanda giudiziale diretta Controparte_1 all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Cosenza alla via Don Minzoni n. 5, da lei posseduto in maniera pacifica e ininterrotta per oltre un ventennio, fino alla scoperta dell'intestazione catastale ad altro soggetto e della sua soggezione a procedura esecutiva, lamentava l'inadempimento del legale convenuto rispetto agli obblighi nascenti dall'incarico ricevuto, in quanto, a seguito del rigetto della domanda in primo grado da parte di questo Tribunale, l'avv. interponeva appello lamentando la mancata CP_1 ammissione delle prove orali (per testi e interpello) da parte del giudice di primo grado, ma, una volta ottenuta l'ammissione delle predette prove, non provvedeva all'intimazione dei testi indicati, incorrendo in decadenza. Anche l'appello era, quindi, rigettato, non avendo l'appellante fornito prova degli elementi costitutivi della domanda (in quanto l'unico incombente istruttorio svoltosi in secondo grado, vale a dire l'interrogatorio formale dell'intestatario catastale dell'immobile, era ritenuto insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda). L'attrice chiedeva, su tali premesse, il risarcimento del danno sofferto a causa della responsabilità professionale del difensore incaricato, in misura pari a euro 250.000,00
(corrispondente al valore dell'immobile oggetto di domanda, secondo la stima redatta nella parallela procedura esecutiva).
Resisteva l'avv. , esponendo di non aver provveduto all'intimazione dei CP_1 testi ammessi dalla Corte d'Appello per volere della propria assistita, come da nota dalla medesima sottoscritta (e poi allegata alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc). Il convenuto chiedeva, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa di e di , al fine di essere manlevato da queste ultime Controparte_2 Controparte_6 in forza del rapporto assicurativo con esse intercorrente.
Si costituivano e , contestando la fondatezza Controparte_2 Controparte_3 della domanda dell'attrice e chiedendo, in caso di suo accoglimento e accoglimento della domanda di garanzia del convenuto, tenersi conto del massimale di polizza e della franchigia contrattualmente stabilita rispetto ai singoli contratti di riferimento.
4 La causa era istruita solo documentalmente, stante il rigetto dell'istanza di parte attrice diretta ad ottenere una CTU finalizzata alla stima dell'immobile oggetto della domanda proposta da con il patrocinio dell'avv. . Parte_1 CP_1
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
E' pacifico che l'avvocato sia tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Nell'adempimento della propria prestazione professionale, inoltre, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano condizioni favorevoli o comunque il rischio di esito infausto sia prevalente. La responsabilità civile dell'avvocato, tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. 2638/2013, nonché
Cass. 25112/2017 e Cass. 8516/2020). In mancanza, pertanto, della predetta prova, residua una violazione suscettibile solo di sanzione disciplinare da parte del competente organo di disciplina o una causa di risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio, quale domanda che non viene in rilievo nel presente processo
(avendo le domande dell'attrice natura esclusivamente risarcitoria).
Nel caso di specie, i profili di colpa dedotti dall'attrice attengono alla mancata intimazione dei testi ammessi dalla Corte di Appello in accoglimento dell'istanza di riapertura dell'istruttoria avanzata dal medesimo avv. . A prescindere, CP_1 tuttavia, dalla configurabilità di una negligenza in capo al difensore (deducendo,
5 quest'ultimo, di aver sostanzialmente rinunciato ai testi su indicazione della propria cliente e configurando l'attrice anche tale affermazione come indicativa di colpa del professionista) non si è in alcun modo dimostrato che, se i testi predetti fossero stati escussi, ciò avrebbe, quantomeno verosimilmente, condotto all'accoglimento della domanda attorea (quale valutazione che, soltanto, potrebbe giustificare una condanna al risarcimento del danno in misura equivalente al bene della vita non conseguito dall'attrice con il processo). Ciò non può ricavarsi, in particolare, dalla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello, essendo tale determinazione dipesa (per come evincibile dalla lettura della relativa ordinanza) dalla necessità di approfondimento sulle tematiche controverse, senza che tale dato possa giustificare una valutazione prognostica positiva sugli esiti della prova testimoniale non svoltasi. Né può ipotizzarsi una perdita della chance di esito vittorioso del giudizio di secondo grado, posto che la perdita di "chance" favorevole
- in subiecta materia - non può costituire di per sé pregiudizio risarcibile, occorrendo valutare se la chance perduta avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. 13873/2020; Cass.
22376/2012), con delibazione, quindi, del tutto sovrapponibile a quella richiesta per la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva del professionista e l'evento di danno. Va, peraltro, osservato che la prognosi postuma da compiersi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato deve necessariamente fondarsi sullo stesso corredo di atti e documenti che aveva (o avrebbe dovuto avere) il giudice nel giudizio in cui si è consumata la condotta inadempiente e nel caso di specie l'attrice neppure produce gli atti del giudizio di primo grado, limitandosi a produrre la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che rigettava il gravame e i verbali del giudizio di secondo grado.
La domanda di risarcimento del danno va, pertanto, rigettata. Resta assorbita ogni diversa questione, anche afferente il rapporto tra il convenuto e le terze chiamate.
2. La peculiarità della vicenda all'esame del Tribunale e la sussistenza delle violazioni dedotte dall'attrice (non potendo, comunque, l'avvocato rimettere al cliente la decisione circa la rinuncia ai testi) anche se non valorizzabile a fini di condanna per le ragioni esposte in motivazione, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite. Non sussistono, per le medesime ragioni, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc in danno
6 dell'attrice, non potendosi ipotizzare malafede o colpa grave nella proposizione dell'azione e non ricorrendo abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attrice, in tale statuizione assorbita ogni domanda del convenuto nei confronti delle terze chiamate;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 30/06/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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