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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2024, n. 39188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39188 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39188 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2018, la Corte d'appello di Napoli ha respinto la domanda, formulata da NC AN, per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 20 gennaio 2010 al 1° settembre 2010. La misura fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2009, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. che AN avrebbe commesso, quale partecipe della associazione di tipo camorristico denominata «clan GA- Limelli-Vangone»: reinvestendo stabilmente nella propria attività imprenditoriale i proventi dei reati posti in essere dall'organizzazione; fornendo stabilmente l'organizzazione di schede ed apparecchi cellulari;
utilizzando la propria casella di posta elettronica come recapito di messaggi destinati a GA AN;
fittiziamente attestando rapporti di collaborazione lavorativa presso l'azienda da lui gestita di congiunti ed esponenti di spicco dell'organizzazione al fine di consentire loro di ottenere la modifica del luogo di detenzione domiciliare. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dell'8 febbraio 2011 - emessa all'esito di giudizio abbreviato - AN è stato assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 29 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2014. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che, secondo i giudici della cognizione, le emergenze investigative dimostravano una vicinanza tra AN GA e NC AN e la disponibilità di quest'ultimo a fare cortesie al primo. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 dell'ordinanza) tali comportamenti, pur valutati inidonei a provare l'adesione di AN al programma criminoso dell'associazione, essendo funzionali a favorire un soggetto che nella associazione rivestiva un ruolo apicale, erano potenzialmente idonei ad essere percepiti come «complicità o contiguità» alla associazione e «a indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare». Si tratta, dunque, di comportamenti che integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. 2 3. Per mezzo del difensore munito di procura speciale, AN ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza, articolando tre motivi, che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione. Sostiene che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad elencare i fatti oggetto di imputazione e avrebbe omesso di considerare: da un lato, che la condotta per la quale AN è stato sottoposto alla custodia cautelare consisteva nell'aver aperto un negozio di informatica - reinvestendo i proventi di attività illecite - per procedere ad ulteriori reinvestimenti e il giudizio di cognizione ha escluso che ciò fosse avvenuto;
dall'altro, che la rilevanza delle ulteriori attività contestate (consistite nel rifornire gli associati di telefoni cellulari e simulare l'assunzione di esponenti dell'associazione o di loro familiari) era modesta sicché quelle condotte non avrebbero giustificato l'adozione della misura. La difesa ricorda che, come accertato nel giudizio di cognizione, AN aveva aperto il negozio di informatica utilizzando denaro ricevuto in prestito dai familiari, ne era l'unico proprietario e vi svolgeva normali attività commerciali non significative del coinvolgimento in un clan camorristico (vendita di videogiochi, vendita e riparazione di computer e stampanti, fotocopiatura di testi, invio e ricezione di fax). Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che altri dati indiziari valorizzati nell'ordinanza custodiale sono stati smentiti nel giudizio di cognizione. Quell'ordinanza riferiva infatti: che, in un'auto condotta da ME GA, erano stati rinvenuti (occultati sotto uno dei sedili anteriori) il codice fiscale intestato a AN e una patente di guida, priva di fotografia, pure intestata a lui;
che un'autovettura modello Golf (in tesi accusatoria nella disponibilità della famiglia GA)k era di proprietà di AN. Nel giudizio di cognizione è emerso, invece, che quei documenti erano riferibili a un omonimo e che l'auto utilizzata dalla famiglia GA non era intestata a AN, ma a terza persona. Quanto alla richiesta di assunzione fittizia di dipendenti, la difesa osserva che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, questa richiesta, proveniva da AN GA e riguardava la moglie di lui (MA US), ma ad essa AN oppose un rifiuto, come dimostra il fatto che in concreto, l'esercizio commerciale gestito dall'odierno ricorrente non risulta aver mai avuto dipendenti. Secondo il ricorrente, il diritto all'indennizzo sarebbe stato escluso sol perché AN si rese disponibile ad acquistare per conto di AN GA due telefoni cellulari e a ricevere, sul proprio indirizzo di posta elettronica (o comunque su indirizzi di posta elettronica cui aveva accesso dal proprio computer), e-mail 3 destinate a GA: cortesie che il titolare di un negozio di informatica può adoperare nei confronti di un cliente senza che in questo sia dato ravvisare una colpa grave. In sintesi, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuito carattere gravemente colposo alla disponibilità manifestata da AN nei confronti di GA senza tenere conto che, secondo quanto accertato nel giudizio di cognizione, l'attività commerciale gestita dall'odierno ricorrente non era stata aperta riciclando denaro proveniente dal clan «GA-Limelli-Vangone» e non era destinata al reimpiego di quel denaro. La Corte territoriale avrebbe trascurato, inoltre, che nel giudizio di cognizione, non sono emersi altri rapporti tra la famiglia GA e NC AN che quelli risultanti dalle conversazioni intercorse tra lo stesso AN e AN GA. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe dunque apodittica, non avendo spiegato perché, in un tale contesto, sarebbe gravemente imprudente essersi prestato a ricevere mail per conto di un cliente o ad acquistare per lui due telefoni cellulari. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello quanto al nesso causale tra la condotta riferibile a AN e la detenzione subita è carente. La misura cautelare, infatti, fu disposta perché si riteneva che l'esercizio commerciale gestito da AN reimpiegasse i proventi delle attività del clan. Ipotesi che il giudizio di cognizione ha smentito in termini espliciti. Ponendosi in questa prospettiva il ricorrente osserva: - che la documentazione dalla quale risulta che il negozio fu acquistato da AN grazie a prestiti ricevuti dai familiari fu depositata nell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta di revoca della misura cautelare, in data 29 marzo 2010, sicché, almeno a partire da quella data, il principale indizio a carico dell'indagato doveva ritenersi venuto meno;
- che, come emerso nel giudizio dì cognizione, GA chiese a AN di assumere fittiziamente la moglie, ma non risulta che AN abbia accettato e non si vede come tale comportamento possa essere considerato imprudente, essendo invece significativo del fatto che AN non era affiliato al clan. Se così fosse stato, infatti, e se AN GA fosse stato il proprietario effettivo del negozio, avrebbe impartito un ordine a AN e ad esso l'odierno ricorrente non avrebbe potuto opporsi. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 64, comma 3, cod. proc. pen. Si duole che l'ordinanza di rigetto abbia fatto menzione della scelta compiuta dall'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Osserva che tale scelta fu determinata dal fatto che la misura fu eseguita a Genova e l'interrogatorio avvenne per rogatoria senza che il difensore avesse potuto «approfondire col suo assistito gli aspetti di una vicenda che, al 4 momento, sembrava complessa». Ricorda che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. non può incidere sul diritto alla riparazione. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Con memoria in data 20 agosto 2024, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello 5 stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva se quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 6 4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte territoriale ha negato il diritto all'indennizzo valorizzando comportamenti la cui sussistenza non è stata esclusa dai giudici della cognizione. L'ordinanza impugnata riferisce che, secondo quanto testualmente affermato dalla sentenza di assoluzione (riportata a pag. 5 del provvedimento impugnato), gli elementi acquisiti «dimostrano sicuramente una vicinanza tra GA AN e AN NC e la disponibilità di quest'ultimo ad effettuare delle cortesie al GA. Tali comportamenti, tuttavia, non sono idonei a provare l'adesione ad un programma criminoso, potendo al più, ove meglio contestualizzati, essere qualificati alla luce del reato di favoreggiamento a favore di GA AN». L'ordinanza impugnata sottolinea (pag. 4): che tra GA e AN vi furono contatti non sporadici;
che GA non ebbe remore a chiedere a AN di predisporre una busta paga per la moglie MA US simulando la sua assunzione;
che GA riceveva la posta elettronica su caselle alle quali AN aveva accesso e tale accorgimento era evidentemente funzionale a rendere più sicura tale corrispondenza in caso di controlli e perquisizioni;
che anche la richiesta di «recarsi celermente ad acquistare due telefoni cellulari» dei quali GA aveva urgente bisogno, prontamente accolta da AN, dimostra una rapporto confidenziale e di fiducia reciproca. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 della motivazione), poiché GA «rivestiva una posizione apicale all'interno del gruppo criminale operante in un ambito territoriale in cui era diffusa la sua notorietà» tale condotta di collaborazione, con la quale AN fornì supporto a GA adempiendo le incombenze affidategli, fu gravemente imprudente perché «oggettivamente funzionale a favorire un soggetto apicale di un'associazione e all'agevolazione delle attività da costui poste in essere e, quindi, potenzialmente idonea ad essere percepita come [...] complicità o contiguità e a indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi» del reato associativo. 5. Non è controverso che i comportamenti così descritti siano stati «accertati o non negati» nel giudizio di cognizione e le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata per sostenere che si trattò di condotte gravemente imprudenti non possono ritenersi carenti, né presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, non è illogico o contraddittorio aver ritenuto che i contatti intrattenuti tra AN e AN GA, poiché non sporadici e confidenziali, potevano essere percepiti come indicativi di contiguità con l'associazione camorristica nella quale AN GA rivestiva un ruolo apicale. Il giudizio di cognizione ha escluso che nell'esercizio commerciale gestito da AN fossero stabilmente reinvestiti i proventi dell'attività delittuosa del clan camorristico «GA-Limelli-Vangone», ma ha accertato un rapporto confidenziale 7 e non occasionale tra AN e un esponente di vertice del clan e proprio in questo comportamento la Corte territoriale ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Non è revocabile in dubbio che tale comportamento abbia dato causa alla privazione della libertà personale. Come l'ordinanza impugnata non manca di sottolineare, infatti, quando AN documentò di aver rilevato l'esercizio commerciale grazie ai prestiti ricevuti dai familiari, il Tribunale del riesame ne prese atto, ma - pur valutando cessate le esigenze cautelari - non ritenne che fosse venuto meno il grave quadro indiziario raccolto a carico dell'indagato, costituito dall'utilizzo della posta elettronica nell'interesse di AN GA, dall'acquisto su sua richiesta di utenze cellulari e dalla fittizia attestazione di rapporti lavorativi con persone collegate a GA o suoi congiunti. Si osserva in proposito che la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale AN non accolse la richiesta di GA che gli chiedeva di predisporre una busta paga per la moglie, si esaurisce in una mera allegazione. Si fonda infatti sulla constatazione che AN non ha assunto MA US e non ha mai avuto dipendenti, ma ciò non esclude che false buste paga possano essere state predisposte e, secondo l'ordinanza impugnata (non contrastata sul punto dal ricorrente), il giudizio dì cognizione non ha escluso che ciò sia avvenuto. A tali considerazioni si deve aggiungere che non è illogico né contraddittorio aver ritenuto incompatibile con un normale rapporto tra negoziante e cliente (tanto più ove questi sia un esponente di spicco della criminalità organizzata locale) la richiesta di favori consistenti nel ricevere la posta elettronica indirizzata al cliente, nel predisporre false buste paga o nell'acquistare telefoni cellulari consentendo poi al cliente così favorito di utilizzarli liberamente. 6. La tesi secondo la quale un tale comportamento può integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo è coerente con l'orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato o dell'appartenenza ad una compagine associativa, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. 8 A ciò deve aggiungersi che la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. Invero, il principio di autoresponsabilità, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia, porta a ritenere gravemente colposo un comportamento che, pur non integrando estremi di reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 7. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, basta osservare che l'ordinanza impugnata non ha ravvisato profili di colpa nella scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere adottata da AN in sede di interrogatorio di garanzia e si è limitata a riferire che questo è avvenuto. Si tratta, dunque, di un dato obiettivo che la Corte di appello ha riferito senza trarne conseguenze sotto il profilo del diritto all'equo indennizzo, sicché la disposizione di cui all'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. (introdotta dal d.lgs. n. 188/2021) non è stata in alcun modo disattesa. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, GA, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 e, da ultimo, Sez. 1J, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Cosi deciso il 25 settembre 2024
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 39188 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 25/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2018, la Corte d'appello di Napoli ha respinto la domanda, formulata da NC AN, per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 20 gennaio 2010 al 1° settembre 2010. La misura fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2009, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. che AN avrebbe commesso, quale partecipe della associazione di tipo camorristico denominata «clan GA- Limelli-Vangone»: reinvestendo stabilmente nella propria attività imprenditoriale i proventi dei reati posti in essere dall'organizzazione; fornendo stabilmente l'organizzazione di schede ed apparecchi cellulari;
utilizzando la propria casella di posta elettronica come recapito di messaggi destinati a GA AN;
fittiziamente attestando rapporti di collaborazione lavorativa presso l'azienda da lui gestita di congiunti ed esponenti di spicco dell'organizzazione al fine di consentire loro di ottenere la modifica del luogo di detenzione domiciliare. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dell'8 febbraio 2011 - emessa all'esito di giudizio abbreviato - AN è stato assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 29 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2014. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che, secondo i giudici della cognizione, le emergenze investigative dimostravano una vicinanza tra AN GA e NC AN e la disponibilità di quest'ultimo a fare cortesie al primo. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 dell'ordinanza) tali comportamenti, pur valutati inidonei a provare l'adesione di AN al programma criminoso dell'associazione, essendo funzionali a favorire un soggetto che nella associazione rivestiva un ruolo apicale, erano potenzialmente idonei ad essere percepiti come «complicità o contiguità» alla associazione e «a indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare». Si tratta, dunque, di comportamenti che integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. 2 3. Per mezzo del difensore munito di procura speciale, AN ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza, articolando tre motivi, che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione. Sostiene che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad elencare i fatti oggetto di imputazione e avrebbe omesso di considerare: da un lato, che la condotta per la quale AN è stato sottoposto alla custodia cautelare consisteva nell'aver aperto un negozio di informatica - reinvestendo i proventi di attività illecite - per procedere ad ulteriori reinvestimenti e il giudizio di cognizione ha escluso che ciò fosse avvenuto;
dall'altro, che la rilevanza delle ulteriori attività contestate (consistite nel rifornire gli associati di telefoni cellulari e simulare l'assunzione di esponenti dell'associazione o di loro familiari) era modesta sicché quelle condotte non avrebbero giustificato l'adozione della misura. La difesa ricorda che, come accertato nel giudizio di cognizione, AN aveva aperto il negozio di informatica utilizzando denaro ricevuto in prestito dai familiari, ne era l'unico proprietario e vi svolgeva normali attività commerciali non significative del coinvolgimento in un clan camorristico (vendita di videogiochi, vendita e riparazione di computer e stampanti, fotocopiatura di testi, invio e ricezione di fax). Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che altri dati indiziari valorizzati nell'ordinanza custodiale sono stati smentiti nel giudizio di cognizione. Quell'ordinanza riferiva infatti: che, in un'auto condotta da ME GA, erano stati rinvenuti (occultati sotto uno dei sedili anteriori) il codice fiscale intestato a AN e una patente di guida, priva di fotografia, pure intestata a lui;
che un'autovettura modello Golf (in tesi accusatoria nella disponibilità della famiglia GA)k era di proprietà di AN. Nel giudizio di cognizione è emerso, invece, che quei documenti erano riferibili a un omonimo e che l'auto utilizzata dalla famiglia GA non era intestata a AN, ma a terza persona. Quanto alla richiesta di assunzione fittizia di dipendenti, la difesa osserva che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, questa richiesta, proveniva da AN GA e riguardava la moglie di lui (MA US), ma ad essa AN oppose un rifiuto, come dimostra il fatto che in concreto, l'esercizio commerciale gestito dall'odierno ricorrente non risulta aver mai avuto dipendenti. Secondo il ricorrente, il diritto all'indennizzo sarebbe stato escluso sol perché AN si rese disponibile ad acquistare per conto di AN GA due telefoni cellulari e a ricevere, sul proprio indirizzo di posta elettronica (o comunque su indirizzi di posta elettronica cui aveva accesso dal proprio computer), e-mail 3 destinate a GA: cortesie che il titolare di un negozio di informatica può adoperare nei confronti di un cliente senza che in questo sia dato ravvisare una colpa grave. In sintesi, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuito carattere gravemente colposo alla disponibilità manifestata da AN nei confronti di GA senza tenere conto che, secondo quanto accertato nel giudizio di cognizione, l'attività commerciale gestita dall'odierno ricorrente non era stata aperta riciclando denaro proveniente dal clan «GA-Limelli-Vangone» e non era destinata al reimpiego di quel denaro. La Corte territoriale avrebbe trascurato, inoltre, che nel giudizio di cognizione, non sono emersi altri rapporti tra la famiglia GA e NC AN che quelli risultanti dalle conversazioni intercorse tra lo stesso AN e AN GA. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe dunque apodittica, non avendo spiegato perché, in un tale contesto, sarebbe gravemente imprudente essersi prestato a ricevere mail per conto di un cliente o ad acquistare per lui due telefoni cellulari. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello quanto al nesso causale tra la condotta riferibile a AN e la detenzione subita è carente. La misura cautelare, infatti, fu disposta perché si riteneva che l'esercizio commerciale gestito da AN reimpiegasse i proventi delle attività del clan. Ipotesi che il giudizio di cognizione ha smentito in termini espliciti. Ponendosi in questa prospettiva il ricorrente osserva: - che la documentazione dalla quale risulta che il negozio fu acquistato da AN grazie a prestiti ricevuti dai familiari fu depositata nell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta di revoca della misura cautelare, in data 29 marzo 2010, sicché, almeno a partire da quella data, il principale indizio a carico dell'indagato doveva ritenersi venuto meno;
- che, come emerso nel giudizio dì cognizione, GA chiese a AN di assumere fittiziamente la moglie, ma non risulta che AN abbia accettato e non si vede come tale comportamento possa essere considerato imprudente, essendo invece significativo del fatto che AN non era affiliato al clan. Se così fosse stato, infatti, e se AN GA fosse stato il proprietario effettivo del negozio, avrebbe impartito un ordine a AN e ad esso l'odierno ricorrente non avrebbe potuto opporsi. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 64, comma 3, cod. proc. pen. Si duole che l'ordinanza di rigetto abbia fatto menzione della scelta compiuta dall'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Osserva che tale scelta fu determinata dal fatto che la misura fu eseguita a Genova e l'interrogatorio avvenne per rogatoria senza che il difensore avesse potuto «approfondire col suo assistito gli aspetti di una vicenda che, al 4 momento, sembrava complessa». Ricorda che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. non può incidere sul diritto alla riparazione. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Con memoria in data 20 agosto 2024, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 3. L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello 5 stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva se quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 6 4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte territoriale ha negato il diritto all'indennizzo valorizzando comportamenti la cui sussistenza non è stata esclusa dai giudici della cognizione. L'ordinanza impugnata riferisce che, secondo quanto testualmente affermato dalla sentenza di assoluzione (riportata a pag. 5 del provvedimento impugnato), gli elementi acquisiti «dimostrano sicuramente una vicinanza tra GA AN e AN NC e la disponibilità di quest'ultimo ad effettuare delle cortesie al GA. Tali comportamenti, tuttavia, non sono idonei a provare l'adesione ad un programma criminoso, potendo al più, ove meglio contestualizzati, essere qualificati alla luce del reato di favoreggiamento a favore di GA AN». L'ordinanza impugnata sottolinea (pag. 4): che tra GA e AN vi furono contatti non sporadici;
che GA non ebbe remore a chiedere a AN di predisporre una busta paga per la moglie MA US simulando la sua assunzione;
che GA riceveva la posta elettronica su caselle alle quali AN aveva accesso e tale accorgimento era evidentemente funzionale a rendere più sicura tale corrispondenza in caso di controlli e perquisizioni;
che anche la richiesta di «recarsi celermente ad acquistare due telefoni cellulari» dei quali GA aveva urgente bisogno, prontamente accolta da AN, dimostra una rapporto confidenziale e di fiducia reciproca. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 della motivazione), poiché GA «rivestiva una posizione apicale all'interno del gruppo criminale operante in un ambito territoriale in cui era diffusa la sua notorietà» tale condotta di collaborazione, con la quale AN fornì supporto a GA adempiendo le incombenze affidategli, fu gravemente imprudente perché «oggettivamente funzionale a favorire un soggetto apicale di un'associazione e all'agevolazione delle attività da costui poste in essere e, quindi, potenzialmente idonea ad essere percepita come [...] complicità o contiguità e a indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi» del reato associativo. 5. Non è controverso che i comportamenti così descritti siano stati «accertati o non negati» nel giudizio di cognizione e le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata per sostenere che si trattò di condotte gravemente imprudenti non possono ritenersi carenti, né presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, non è illogico o contraddittorio aver ritenuto che i contatti intrattenuti tra AN e AN GA, poiché non sporadici e confidenziali, potevano essere percepiti come indicativi di contiguità con l'associazione camorristica nella quale AN GA rivestiva un ruolo apicale. Il giudizio di cognizione ha escluso che nell'esercizio commerciale gestito da AN fossero stabilmente reinvestiti i proventi dell'attività delittuosa del clan camorristico «GA-Limelli-Vangone», ma ha accertato un rapporto confidenziale 7 e non occasionale tra AN e un esponente di vertice del clan e proprio in questo comportamento la Corte territoriale ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Non è revocabile in dubbio che tale comportamento abbia dato causa alla privazione della libertà personale. Come l'ordinanza impugnata non manca di sottolineare, infatti, quando AN documentò di aver rilevato l'esercizio commerciale grazie ai prestiti ricevuti dai familiari, il Tribunale del riesame ne prese atto, ma - pur valutando cessate le esigenze cautelari - non ritenne che fosse venuto meno il grave quadro indiziario raccolto a carico dell'indagato, costituito dall'utilizzo della posta elettronica nell'interesse di AN GA, dall'acquisto su sua richiesta di utenze cellulari e dalla fittizia attestazione di rapporti lavorativi con persone collegate a GA o suoi congiunti. Si osserva in proposito che la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale AN non accolse la richiesta di GA che gli chiedeva di predisporre una busta paga per la moglie, si esaurisce in una mera allegazione. Si fonda infatti sulla constatazione che AN non ha assunto MA US e non ha mai avuto dipendenti, ma ciò non esclude che false buste paga possano essere state predisposte e, secondo l'ordinanza impugnata (non contrastata sul punto dal ricorrente), il giudizio dì cognizione non ha escluso che ciò sia avvenuto. A tali considerazioni si deve aggiungere che non è illogico né contraddittorio aver ritenuto incompatibile con un normale rapporto tra negoziante e cliente (tanto più ove questi sia un esponente di spicco della criminalità organizzata locale) la richiesta di favori consistenti nel ricevere la posta elettronica indirizzata al cliente, nel predisporre false buste paga o nell'acquistare telefoni cellulari consentendo poi al cliente così favorito di utilizzarli liberamente. 6. La tesi secondo la quale un tale comportamento può integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo è coerente con l'orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato o dell'appartenenza ad una compagine associativa, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. 8 A ciò deve aggiungersi che la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. Invero, il principio di autoresponsabilità, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia, porta a ritenere gravemente colposo un comportamento che, pur non integrando estremi di reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 7. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, basta osservare che l'ordinanza impugnata non ha ravvisato profili di colpa nella scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere adottata da AN in sede di interrogatorio di garanzia e si è limitata a riferire che questo è avvenuto. Si tratta, dunque, di un dato obiettivo che la Corte di appello ha riferito senza trarne conseguenze sotto il profilo del diritto all'equo indennizzo, sicché la disposizione di cui all'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. (introdotta dal d.lgs. n. 188/2021) non è stata in alcun modo disattesa. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, GA, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 e, da ultimo, Sez. 1J, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Cosi deciso il 25 settembre 2024